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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
rinuncia ai beni e cancellazione gravamo
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Paola Barisone
Ovada (AL)08/07/2025 10:43rinuncia ai beni e cancellazione gravamo
Con domanda il curatore ha depositato istanza di rinuncia alla liquidazione di un compendio immobiliare
Con proprio provvedimento il giudice delegarto ha autorizzato la curatela a non liquidare i beni di cui all'istanza dandone comunicazione ex art. 213 2 comma ccii;
La curatela ha provveduto a dare comunicazioni ai creditori, al debitore ed agli enti interessati della derelictio dei beni ed in seguito ha depositato al GD istanza affinchè di emissione del decreto di cancellazione della trascrizione della sentenza
Il Giudice Delegato ha emesso il decreto con l'ordine di cancellazione alla Conservatoria ed il conservatore ha richiesto che il decreto del GD sia munito della dichiarazione che avverso lo stesso non è stata proposta opposizione.
Posto che mi pare che ccii solo all'art. 124 interviene in ordine al reclamo da parte del debitore, del curatore o di soggetti terzi sui provvedimenti del GD al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione e tale termine alla data di deposito dell'istanza di cancellazione gavami al GD era ampiamente scaduto, mi chiedo se tale richiesta così come formulata dal Conservatore sia corretta.
Cordialità
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2025 13:29RE: rinuncia ai beni e cancellazione gravamo
Si è corretto in quanto il provvedimento del giudice delegato è impugnabile avanti al tribunale ai sensi dell'art. 124 CCII, il quale prevede come termine per l'impugnazione, oltre quello breve di dieci giorni quello più lungo di 90 giorni, di cui al comma 2.
In ogni caso al conservatore deve essere fornita l'attestazione della definitivtà del provvedimento.
Zucchetti SG Srl-
Paola Barisone
Ovada (AL)08/07/2025 14:01RE: RE: rinuncia ai beni e cancellazione gravamo
Buongiorno
ringrazio per la celere risposta
mi chiedo tuttavia, stante la necessità di eseguire velocemente le cancellazione del gravame della sentenza declaratoria di liquidazione giudiziale, tenuto conto dello stato di degrado del compendio se si posso applicare quanto disposto con sentenza del Corte di Cassazione n. 28387 ove , al punto 69, sancisce l'obbligo del conservatore di procedere immediatamente alla cancellazione dei gravami, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità di opposizione.
Si riporta di seguito il punto 69 della sentenza
69. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: "nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 c.p.c.".
Ringrazio per il riscontro.
cordialità
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