Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Restituzione credito d'imposta 4.0 e privilegio speciale

  • Marco Razzino

    Padova
    04/03/2025 10:31

    Restituzione credito d'imposta 4.0 e privilegio speciale

    In caso di perdita dell'agevolazione del credito d'imposta 4.0 per investimenti in beni strumentali è ipotizzabile che il credito da rimborsare all'Erario, in caso di mancata restituzione spontanea, goda del privilegio speciale di cui all'art. 9 d.lgs. 31/03/1998, n. 123? Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/03/2025 12:38

      RE: Restituzione credito d'imposta 4.0 e privilegio speciale

      Il D.Lgs. 123/1998 fa una distinzione a nostro avviso fondamentale fra "interventi" e "finanziamenti":

      a) all'art. 1 definisce gli "interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive", stabilendo che in tale definizione sono "compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere"; prosegue infatti con la frase "di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"
      b) all'art. 7, stabilisce che "I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale ..., concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato".
      b) all'art. 9 stabilisce:
      - al comma 4, che "Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3 ... l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse ..."
      - al comma 5, che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione ..."
      Sulla base di tali disposizioni riteniamo che la questione si possa inquadrare nei seguenti termini:
      - in caso di revoca dell'agevolazione l'importo di essa deve essere restituito/versato, quindi il debito ovviamente esiste
      - ma il privilegio ex art. 9 del D.Lgs. 123/1998 spetta solo nel caso di finanziamenti, e le norme sui privilegi sono di stretta applicazione
      - di conseguenza nella fattispecie in esame il privilegio, a nostro avviso, non sussiste.
      • Alessandra Baiocchi

        Brescia
        04/06/2026 15:37

        RE: RE: Restituzione credito d'imposta 4.0 e privilegio speciale

        Buongirno, l'interpretazione di cui sopra è modificata dall'entrata in vigore del D. Lgs 184/2025?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          07/06/2026 07:30

          RE: RE: RE: Restituzione credito d'imposta 4.0 e privilegio speciale

          Come già risposto in altro intervento su una questione analoga, non possiamo che segnalare quanto segue.

          L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 184/2025 stabilisce che "Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative".

          E il richiamato art. 12 al comma 1 stabilisce che "Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo".

          L'art. 17, comma 6, di tale D.Lgs., stabilisce che " I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione ..."

          Perché spetti il privilegio di cui all'art. 17 si tratta quindi di stabilire se il credito d'imposta in esame "preveda lo svolgimento di attività istruttorie valutative" e se esso possa essere considerato "agevolazione fiscale".

          Nel caso in esame parrebbe non rispettato il requisito dello svolgimento di una "attività istruttoria valutativa", ma si tratta di una considerazione che non siamo in grado di sostenere senza conoscere i termini esatti della questione e comunque, trattandosi di norma di recente introduzione, sulla quale non ci risulta formata ancora una prassi condivisa, suggeriamo l'acquisizione del parere di un esperto.