Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Note di credito periodo ante liquidazione ricevute dopo apertura della procedura
-
Erika Luchetti
PESARO (PU)19/01/2026 18:05Note di credito periodo ante liquidazione ricevute dopo apertura della procedura
Buonasera,
per una liquidazione giudiziale aperta a dicembre 2022 sono pervenute nel corso del 2023 delle note di credito per rettificare l'iva relativa ad operazioni ante apertura della procedura. Tali note di credito sono state registrate in un registro iva separato al fine di mantenere la corretta distinzione tra operazioni ante procedura e operazioni della gestione post liquidazione. Nella dichiarazione IVA annuale sono stati compilati due distinti moduli, rappresentando separatamente le operazioni anteriori e successive all'apertura della procedura. Nelle Lipe invece non è stato possibile operare tale distinzione e l'Agenzia delle Entrate ha emesso delle comunicazioni di irregolarità per omesso versamento Iva.
Ho presentato istanza di autotutela illustrando i calcoli effettuati, specificando che l'IVA a debito derivante da note di credito riferite a operazioni antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale integra un debito concorsuale, in quanto afferente a rapporti giuridici sorti prima della procedura e che nelle procedure concorsuali l'IVA relativa a operazioni anteriori resta soggetta alle regole del concorso e non può essere soddisfatta mediante pagamento diretto, ma esclusivamente secondo le modalità proprie della procedura.
Considerando che il Curatore non ha il potere giuridico di effettuare pagamenti di debiti concorsuali al di fuori di un piano di riparto e che l'IVA relativa alle operazioni poste in essere successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, costituente debito della massa, è stata invece integralmente e tempestivamente versata, ho chiesto lo sgravio degli avvisi segnalando che gli importi richiesti rappresentano un debito concorsuale per il quale deve essere presentata domanda di insinuazione allo stato passivo.
L'agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza "in quanto le note di credito non variano l'importo a debito/credito dell' Iva dei periodici dell'anno oggetto della nota, ma variano la dichiarazione annuale nell'anno in cui sono state ricevute".
Sto interpretando in modo errato la norma? Non sarebbe corretto annullare gli avvisi delle LIPE ed emettere un nuovo avviso in base alla dichiarazione iva?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/01/2026 07:50RE: Note di credito periodo ante liquidazione ricevute dopo apertura della procedura
Il problema è che la procedura seguita non rispetta quanto stabilito dall'art. 26 de D.P.R. 633/72 ed è con ogni probabilità da tale comportamento che è nata la contestazione dell'Ufficio.
Le note di credito in questione sono infatti state emesse come previsto dal comma 3-bis dell'art. 26, il quale stabilisce che "La disposizione di cui al comma 2 [ovvero l'emissione della nota di credito e quindi il recupero della relativa IVA] si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale"
E in caso di ricevimento di nota di credito il successivo comma 5 stabilisce che "il cessionario o committente ... deve ... registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24 ...", ma nell'ultimo periodo stabilisce una fondamentale eccezione per le procedure concorsuali: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)"
Il Curatore non deve quindi registrare tali note di credito, che quindi non confluiscono né nelle LIPE né nella dichiarazione annuale.
Così impostata la questione, la pretesa dell'Ufficio (ripetiamo: dopo aver preso atto e corretto l'errore compiuto nel registrare le note di credito in questione) è infondata non perché si tratti di "debito IVA ante" apertura della procedura, ma perché si tratta di IVA non dovuta ex art. 26, comma 5, del D.P.R. 633/72.-
Erika Luchetti
PESARO (PU)21/01/2026 08:47RE: RE: Note di credito periodo ante liquidazione ricevute dopo apertura della procedura
Grazie per il chiarimento. Ora per regolarizzare la posizione come ritenete sia più appropriato operare?
Posto che l'errore è stata la registrazione delle note di credito, dovrei ripresentare la dichiarazione iva senza conteggiare le note di credito e compilando il quadro VH corretto, versando le sanzioni con ravvedimento operoso?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como23/01/2026 18:41RE: RE: RE: Note di credito periodo ante liquidazione ricevute dopo apertura della procedura
Riteniamo che la procedura migliore sia la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa, senza includervi le note di credito e compilando il quadro VH sempre senza considerare le note di credito.
In tal modo si chiarisce la situazione e si fanno "quadrare i conti" fra liquidazioni periodiche e versamenti effettuati.
L'Agenzia non potrà quindi sostenere l'omesso versamento dell'IVA ma tutt'al più sanzionare l'errore nelle LIPE, la cui entità è, come spesso accade per casistiche particolari, non facile da prevedere. Esponiamo qui di seguito la nostra ipotesi, senza però essere certi che l'Agenzia concordi con essa.
Il punto di partenza è la Risoluzione n. 104/2017, specifica sul ravvedimento operoso in tema di violazione su fatturazione elettronica e LIPE, che parte dal principio che "in un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie" precisando che "qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione".
Quindi le LIPE, attesa l'indicazione degli importi corretti nel quadro VH della dichiarazione, non dovranno essere reinviate.
In tale caso, "se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta" in caso, appunto, di ravvedimento operoso.
La sanzione stabilita dall'art. 11, comma 2-ter è "da euro 500 a euro 2.000", la regolarizzazione avviene ora, con la presentazione della dichiarazione IVA integrativa, quindi riteniamo che si applichi l'art. 13, comma 1, lettera "b-bis" del D.Lgs. 472/1997: "un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni ... avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione".
In sostanza € 71,43 per ciascuna LIPE.
-
-
-