Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

  • Alessandro Rimato

    roma
    21/01/2023 15:50

    locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

    E' accaduto che la concedente, previa risoluzione del contratto, è stata ammessa al passivo per lo scaduto ed ha ottenuto la restituzione degli immobili, tuttavia in sede di ammissione ( parliamo di una verifica esaurita nel maggio del 2018 ) non si è dato sfogo alla specifica disciplina di cui ai commi 138 e 139 dell'art. 1 L. 147/2017 per cui la Curatela ignora la sorte degli immobili restituiti. Mia riflessione e di cui vi rendo partecipi : ai fini di stimare un eventuale surplus derivante dalla vendita o altra allocazione del bene ovvero anche attraverso la stima per come regolamentata dalla L. n. 147, è possibile instaurare un ricorso per accertamento tecnico preventivo ?
    Io non vedo problemi.... nell'attesa di un Vs. parere sul punto, ringrazio e saluto.
    Alessandro RIMATO
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2023 18:14

      RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

      Non vi è dubbio che lei possa agire per ottenere la differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo, nel mentre ne nutriamo tanti sulla possibilità di ricorrere alla procedura di accertamento tecnico preventivo. Questo, infatti è regolato dall'696 c.p.c., per il quale "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale". E' necessario quindi che ricorra l'urgenza, tesa ad evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni; lo scopo dell'ATP è, infatti, quello di impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili di fatto rilevanti nel successivo giudizio di merito radicato a tutela del diritto leso. In sostanza se non è prospettata o prospettabile una modifica della situazione di fatto che potrebbe rendere non più accertabile o difficilemnet accertabile il valore della vendita o della avvenuta allocazione, ci sembra difficile il ricorso all'ATP.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Rimato

        roma
        23/01/2023 18:52

        RE: RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

        bene grazie, ovviamente avevo parlato di ATP nella sua ampia accezione rientrante nel novero degli strumenti di cui alla Sezione IV del capo III relativo ai procedimenti cautelari, nulla escludendo il ricorso allo strumento do cui all'art. 696 bis Cpc ( consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ), atteso che le cause in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità.
        Grazie e buona serata
        a.r.
    • Gaia Grauso

      CAGLIARI
      31/05/2023 13:14

      RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

      Buongiorno,
      Vorrei sottoporvi un quesito in merito all'applicazione dell'art. 177 CCII, di seguito riporto i dati essenziali del caso specifico.
      Liquidazione giudiziale dichiarata in data 21.02.2023;
      contratto di locazione finanziaria risolto precedentemente all'apertura della liquidazione giudiziale, nel giugno del 2022 per grave inadempienza dell'utilizzatore ( la società ad oggi in liquidazione giudiziale).
      La società di leasing presenta istanza di rivendica di n. 5 beni e contestualemte istanza di ammissione al passivo richiedendo :
      "- totale dei canoni insoluti + interessi di mora computati alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
      + debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione del contratto ( giugno 2022)
      OPPURE ( proprio cosi specificato)
      per l' importo pari ai canoni scaduti, debito in linea capitale, prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione detratta la somma che sarà ricavata all'esito della stima o che sarà ricavata dalla vendita."
      Per quanto sopra quindi nell'istanza di insinuazioni mi propongono 2 alternative.
      Premetto che dei n. 5 beni rivendicati, solo n. 3 sono stati trovati durante le operazioni di inventario.
      sarei intenzionata a procedere in questo modo:
      - accogliere la rivendica dei 3 beni trovati ed rigettare la rivendica dei beni non trovati.
      Per quanto concerne invece l'insinuazione del credito, ho tanti dubbi sul provvedimento, dato che mi propongono 2 alternative e vorrei chiedere il vostro prezioso aiuto:
      - Devo esculderlo perchè bisogna applicare l'art. 1 comma 138 Legge 04/08/2017 n. 124 poichè la stessa disciplina che "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita" e dato che NON MI HANNO indicato un valore di stima ma l'importo dei canoni insoluti e del debito in linea capitale residuo?
      oppure sto interpretando male la norma e invece devo ammetterlo per l' importo pari ai canoni insoluti e al debito in linea capitale?
      o ancora, devo ammetterlo però non per il valore numerico che hanno determinato pari ai canoni insoluti e il debito in linea capitale ( 1° opzione) ma lo ammetto per la 2° opzione che mi hanno prospettato?
      Mi chiedo infine se il provvedimento differisce tra i n. 3 beni rinvenuti e i n. 2 beni non rivenuti oppure la ratio del provvedimento è la stessa?
      Vi ringrazio immensamente per il vostro prezioso aiuto.
      Cordialmente
      Gaia Grauso
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/05/2023 20:19

        RE: RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

        Cominciamo col dire che, secondo la Cassazione (Cass. 26/01/2022, n. 2331) "Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum". Eguale principio vale anche per le domande di insinuazione al passivo.
        Per quanto riguarda la domanda di restituzione, essendo stati rinvenuti tre dei cinque beni rivendicati, è chiaro che la stessa può essere accolta soltanto limitatamente ai tre beni rinvenuti; per gli altri due la società di leasing, quando verrà a conoscenza che tali beni non sono stati acquisiti all'attivo, quasi certamente modificherà l'originaria domanda e chiederà l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso, come gli consente il primo comma dell'art. 210 CCII.
        Quanto alla domanda di ammissione, ci sembra pacifico che nella specie non possa trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 172 e 177 CCII in quanto queste disposizioni,
        sono dettate con riferimento alla ipotesi dello scioglimento endo-concorsuale del contratto per volontà del curatore, il quale, nel caso non può esercitare tale potere di scelta essendo stato il contratto già risolto in precedenza per inadempimento dell'utilizzatore ora assoggettato a liquidazione giudiziale. Soluzione questa pacifica in giurisprudenza quanto meno a partire dall'intervento delle Sezioni unite 28/01/2021, n.2061 (Cfr. tra le ult. Cass. 14/09/ 2022, n. 27133; Cass. 30/09/2021, n.26531).
        La stessa giurisprudenza ha statuito che in tema di leasing finanziario, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, che non ha effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall., con la conseguenza che, essendo nel caso in esame la risoluzione intervenuta nel giugno del 2022, trova applicazione il complesso normativi dei commi 136 e segg. dell'art. 1 della citata legge n. 124 del 2017.
        Orbene, ai sensi del comma 138 di detto articolo e legge, "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente". Inoltre ai sensi del comma 138, "il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
        Non possiamo dire esattamente quale domanda scegliere perché sarebbe necessario conoscerle nei particolari, tuttavia la norma riportata deve essere la sua linea guida, nel senso che non può riconoscere più di quanto previsto dal citato comma 137 e, comunque tra le due alternative prospettate scegliere quella meno onerosa per la procedura sulla base dei necessari calcoli .
        In vista dell'udienza di verifica potrebbe lei nominare un perito per la stima dei beni da allocare e se, ciò nonostante il creditore che si insinua non offre la documentazione necessaria per sostenere le sue domande e verificare la rispondenza alla legge, propone il rigetto delle domande nel progetto di stato passivo.
        Zucchetti SG srl .
        • Gaia Grauso

          CAGLIARI
          01/06/2023 10:24

          RE: RE: RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

          Buongiorno,
          vi ringrazio immensamente per il Vostro prezioso e celere riscontro.
          Considerando che l'udienza sarà a brevissimo, non riuscirò a nominare un perito.
          Ritengo di proporre l'esclusione, argomentando la scelta citando il comma 138 art. 1 L. 124/2017 e spiegando che non si mette in dubbio il fatto che vi sia un credito nei loro riguardi dato che ci sono canoni insoluti, ma è incerto il quantum dato che questo si può stabilire solo mediante il prezzo di vendita o perizia di stima dei beni.
          Potrebbe considerarsi un provvedimento corretto?
          Grazie mille
          Cordialmente
          Gaia Grauso
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            01/06/2023 19:57

            RE: RE: RE: RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

            Si è una scelta opportuna in quanto poi in sede di opposizione si effettuerà, se necessaria, la stima.
            Zucchetti SG srl
    • Gaia Grauso

      CAGLIARI
      01/06/2023 20:05

      RE: locazione finanziaria art. 72 quater l.f. ora ex art. 177 CCII

      Buonasera,
      Vi ringrazio tanto.
      Buon lavoro.
      Cordialmente
      Gaia Grauso