Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

COMUNICAZIONE RENDICONTO AL debitore ex art. 231 co.3 ccii

  • Monica Pazzini

    Milano (RE)
    10/06/2026 19:23

    COMUNICAZIONE RENDICONTO AL debitore ex art. 231 co.3 ccii

    Buonasera,
    liquidazione giudiziale di Srl, amministratore sempre irreperibile, devo comunicare il rendiconto al debitore.
    E' corretta la comunicazione se fatta alla PEC della Società in lg se ancora attiva?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2026 12:22

      RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO AL debitore ex art. 231 co.3 ccii

      A norma dell'art. 10, comma 2 bis, CCII, "il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni"; in caso mancato assolvimento di tale onere, dispone il comma 3 dello stesso articolo, le comunicazioni sono eseguite mediate deposito nel fascicolo informatico.
      Alla luce delle citate disposizioni, quindi, lei nella situazione di irreperibilità dell'amministratore e della mancata comunicazione della sua PEC, tutte le comunicazioni riguardante la società in liquidazione giudiziale vanno effettuate mediante il deposito nel fascicolo informatico.
      Zucchetti SG srl