Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale "omisso medio" di concordato omologato ante entrata in vigore CCII

  • Claudio Pieri

    Cesena (FC)
    26/05/2023 11:41

    Liquidazione giudiziale "omisso medio" di concordato omologato ante entrata in vigore CCII

    Un concordato preventivo omologato (ampiamente) ante entrata in vigore del CCII per il quale - stante l'oggettivo inadempimento di quanto proposto - è purtroppo già spirato il termine per proporre domanda di risoluzione ex art. 119 CCII ad oggi, considerando anche la pronuncia delle Sezioni Unite che ammetteva il fallimento omisso medio, a fronte di quanto disposto dall'art. 119/7°co CCII che ci dice che la procedura di liquidazione giudiziale può essere aperto solo a seguito di intervenuta risoluzione è assoggettabile oppure no a liquidazione giudiziale "omisso medio"?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2023 12:25

      RE: Liquidazione giudiziale "omisso medio" di concordato omologato ante entrata in vigore CCII

      E' corretto quanto lei osserva che il comma settimo dell'art. 119 CCII, (secondo il quale "Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo") va in contrario avviso alla precedente giurisprudenza che ammette la dichiarazione di fallimento omisso medio, e che aveva trovato un punto fermo nella decisione delle sezioni unite della Cassazione del14 febbraio 2022, n. 4696.
      Quale disciplina si applica alla fattispecie? Il secondo comma dell'art. 390 CCII stabilisce che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (che comprendono anche il concordato) pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"; da cui sembrerebbe che sia applicabile la normativa pregressa, con l'interpretazione giurisprudenziale accennata, ma crediamo che non sia così. In primo luogo, infatti, la fase processuale del concordato si è chiusa con l'omologa, ed il fatto che l'inadempimento riguarda pur sempre una procedura aperta nel vigore della legge fallimentare induce a ritenere che si applicherebbe la disciplina fallimentare ove fosse chiesta la risoluzione del concordato, in quanto provvedimento che incide sul concordato nato sotto il vigore di quella legge; ma nella fattispecie la risoluzione non è più possibile e si chiede se sia possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale senza passare attraverso la risoluzione e , a nostro avviso, proprio le ragioni esposte dalle sezioni unite citate, secondo cui l, f'omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate e non le nuove istanze di fallimento di fronte al sopravvenuto inadempimento del concordato che manifesti l'insolvenza del debitore, fanno pensare che la istanza di fallimento o di liquidazione giudiziale sia un fenomeno nuovo , che va, pertanto regolato dalla normativa vigente all'epoca della relativa domanda.
      Zucchetti SG srl