Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Beni mobili registrati di proprietà di terzi

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    19/01/2026 12:55

    Beni mobili registrati di proprietà di terzi

    Buongiorno,
    sono curatore di una Liquidazione Giudiziale, e la scoietà in precedenza era stata sopposta a misura di prevenzione con nomina degli AG, poi posta in liquidazione volontaria ed alla fine con la notifica del dissequestro dichiarata la liquidazione Giudiziale. In tale liquidazione Giudiziale è costituito il CDC.

    In sede di ricognizione dei beni ho rinvenuto presso la sede legale della società un corposo parco macchine di proprietà della società posta in Liquidazione Giudiziale.

    Purtroppo oltre ai mezzi di prorpietà della società posta in Liquidazione Giudiziale ho rinvenuto anche beni mobili registrati di proprietà di terzi soggetti ai quali ho sollecitato al rimozione ed inviato anche il tutto alla proprietaria del'immobile.

    Il contratto di comodato d'uso gratuito è venuto meno il 31.12.25 ed io in qualità di curatore ho liberato il piazzale dei beni di proprietà della Liquidazione Giudiziale.

    Ora per i mezzi di proprietà dei terzi cosa occorre fare? Se gli stessi sono ancora oggetto di sequestro chi ha la competenza per poterli fare asportare. Inoltre qualora il sequestro sia venuto meno chi ha la competenza per farli asportare?

    Preciso ancora che, occorre chiudere anche la pratica AUA e quei beni costituiscono un ostacolo alla chiusura della stessa.

    Mi chiedo se il CDC o il GD o entrambi su sollecitazione del curatore possano procedere ad autorizzare l'asporto presso un custode con pagamento delle somme a carico di chi effettivamente ne risulti proprietario sia in caso di sussitenza del sequestro che in caso del venir meno della misura.

    Oppure se tale incombenza spetti ai precedenti AG ed in tal caso se gli stessi debbano chiedere al GD del procedimento di prevenzione l'asporto presso un custode con pagamento delle somme a carico di chi effettivamente ne risulti proprietario.
    Grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/01/2026 14:40

      RE: Beni mobili registrati di proprietà di terzi

      A nostro avviso per rispondere all'interrogativo formulato occorre distinguere due ipotesi.
      La prima è quella in cui il sequestro sia venuto meno. A tal fine suggeriamo di eseguire una visura al PRA per verificare se il sequestro sia stato trascritto a suo tempo e successivamente cancellato. Se dalla visura non dovesse risultare il sequestro di esso a nostro avviso la procedura potrebbe non tener conto non essendogli opponibile, per lo meno ai fini della liberazione.
      Orbene, se i beni non risultano in giudiziale sequestro, a nostro avviso si può procedere, a norma dell'art. 216, comma 2 c.c.i.i., mediante la richiesta al giudice della pronuncia dell'ordine di liberazione.
      Invero, in esecuzione di questo provvedimento la norma di dispone che se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati alla procedura il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
      Come si vede, i beni non asportati "sono considerati abbandonati" con la conseguenza che ad essi si applica la disciplina prevista dall'art. 923, c.c., che a proposito dei modi di acquisto della proprietà afferma che "Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca". Dunque, i beni mobili non asportati non sono di proprietà di alcuno.
      Dunque, i beni non ritirati si considerano acquisiti alla procedura ed il provvedimento dell'autorità giudiziaria che prende atto dell'abbandono autorizzando alla rottamazione possa essere sufficiente a procedere poiché esso, nella sostanza, sostituisce il titolo di proprietà necessario a tal fine necessario.
      Se invece i beni risultano ancora in sequestro, occorrerà seguire comunque la medesima procedura, con l'avvertenza che in questo caso la richiesta di asporto dovrà essere inoltrata al custode giudiziale dell'autorità che procede, avvertendola, anche in questo caso, delle conseguenze del mancato asporto.
      • Marcella Iannopoli

        Crotone
        21/01/2026 11:02

        RE: RE: Beni mobili registrati di proprietà di terzi

        Preciso che in qualità di curatore i beni non sono stati inventariati
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          24/01/2026 11:16

          RE: RE: RE: Beni mobili registrati di proprietà di terzi

          La non inventariazione è corretta. Tuttavia, a seguito di derelictio, sarebbe giusti integrare l'inventario, anche se normalmente questo non avviene.