Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Socio Accomandatario con diritto di usufrutto, responsabilità per le obbligazioni sociali ed estensione fallimento

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    15/05/2025 18:37

    Socio Accomandatario con diritto di usufrutto, responsabilità per le obbligazioni sociali ed estensione fallimento

    Vi espongo il caso.
    * Una Società Sas viene costituita con capitale sociale di euro 15.000 così sottoscritto dai soci:
    ­- Socio A: euro 5.000, pari ad 1/3 del CS, per il diritto di usufrutto;
    ­- Socio B: euro 5.000, pari ad 1/3 del CS, per il diritto di proprietà e per euro 2.500, pari ad 1/2 del diritto di nuda proprietà,
    ­- Socio C: euro 5.000, pari ad 1/3 del CS, per il diritto di proprietà e per euro 2.500, pari ad 1/2 del diritto di nuda proprietà.
    Al socio A nell'atto costitutivo viene conferita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi la qualifica di socio accomandatario.
    I Soci B e C sono indicati, sempre nell'atto costituivo, quali soci Accomandanti.
    Le suddette cariche sono anche riportate nel registro imprese: il socio A quale socio Accomandatario per il diritto di usufruito (con nude proprietà in capo ai soci B e C); i soci B e C quali soci Accomandanti.

    Da alcune ricerche ho potuto rilevare che è tutt'ora presente un dibattitto, in merito alla responsabilità personale dell'usufruttuario e quindi la conseguente assoggettabilità dello stesso al fallimento in conseguenza del fallimento della società.
    Altrettanto non chiaro mi risulta il regime di responsabilità personale dei soci titolari della nuda proprietà per le obbligazioni sociali, nel senso se tale responsabilità sia a loro estesa in quanto comunque titolari della proprietà della quota (l'usufruttario non è socio, ma solo titolare di un diritto di godimento sulla quota); ovvero se tale responsabilità sia invece esclusa, in ragione del fatto che trattasi della titolarità di una mero capitale e dell'estraneità alla gestione della società, ricadendo la responsabilità solo in capo al (non socio) usufruttuario, unico soggetto a cui estendere il fallimento in caso di insolvenza della società.
    Inoltre, ancora, in caso di decesso del socio A accomandatario (con solo diritto di usufrutto) la responsabilità in solido verrebbe estesa anche ai soci accomandatari titolari della nuda proprietà, ovvero quest'ultimi ne sarebbero comunque esclusi avendo possibilità individuare nel termine di 6 mesi altro socio accomandatario.

    Vi sarei molto grato se poteste cortesemente fornire un supporto in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2025 20:14

      RE: Socio Accomandatario con diritto di usufrutto, responsabilità per le obbligazioni sociali ed estensione fallimento

      E' vero che la mancata espressa previsione della possibilità di costituire i diritti di usufrutto e pegno sulle quote di partecipazione in società personali ha creato difformità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza, ma entrambe sono pervenute ad una conclusione positiva, seppur con margini di vedute differenti. Per esempio in dottrina si è detto che la quota di partecipazione è a un bene sui generis, e, pertanto, possibile oggetto di pegno o di usufrutto (Cottino, Diritto commerciale, in Commentario del codice civile Scialoja – Branca, Bologna,), ma anche che la quota è espressione del diritto di partecipare al contratto di società per cui, poiché la poiché la cessione di quota è cessione del contratto, l'usufrutto o il pegno di quota consisterebbero nel trasferimento al terzo usufruttuario o creditore pignoratizio di determinati diritti derivanti dal contratto sociale in favore del socio, primo fra tutti il diritto agli utili (Santini, Le società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile Scialoja – Branca).
      La giurisprudenza, ci sembra che almeno dalla fondamentale decisione Cass. 07/11/2002, n.15605 non abbia più messo in discussione che le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (In precedenza conf. Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; Cass. 23 gennaio 1997, n. 697; Cass. 30 gennaio 1997, n. 934; Cass.4 giugno 1999, n. 5494; Cass. 26 maggio 2000, n. 6957).
      Prendendo spunto da tanto anche il Fisco, con la risoluzione n, 61/E del 16 maggio 2006 è giunto alla stessa conclusione. Muovendo dall'analisi dell'art. 2322 c.c.- il quale consente il trasferimento della quota del socio accomandante sia a causa di morte che inter vivos, subordinandone in quest'ultimo caso l'efficacia nei confronti della società al consenso degli altri soci della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale- ha affermato che, "in considerazione della citata previsione normativa... deve altresì ritenersi che in relazione alla medesima quota possano essere ceduti anche diritti parziari reali, quali ad esempio il diritto di usufrutto". Chiarita la legittimità sotto il profilo civilistico della costituzione del diritto di usufrutto, l'Agenzia delle entrate è passata ad analizzare le conseguenze reddituali che ne derivano rilevando che dal combinato disposto degli artt. 5 e 8 del Tuir, discende che sia i redditi che le perdite delle società personali residenti sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili; conseguentemente, "elemento determinante per l'attribuzione del reddito prodotto dalla società di persone è, dunque, il diritto di partecipazione agli utili; qualora tale diritto manchi si deve escludere l'attribuzione del reddito".
      In sostanza il socio usufruttuario al quale, come nel caso in esame, sia stato fin dall'atto costitutivo e, quindi con il consenso di tutti i soci, trasferito l'usufrutto sulle quote, ha diritto a percepire gli utili, a partecipare alle decisioni societarie e ad assumere anche il ruolo di socio accomandatario, con le relative responsabilità illimitata, restando la responsabilità del socio accomandante nudo proprietario limitata al ruolo di accomandante, a meno che non si ingerisca nella amministrazione.
      Se si muove da questi presupposti, nel caso il fallimento o oggi la liquidazione giudiziale dovrebbe essere esteso al socio usufruttuario accomandatario.
      Sembra di capire che questi sia deceduto, prima di detta estensione, per cui sono applicabili le ordinarie regole in caso di decesso del socio accomandatario. E cioè viene meno ovviamente l'attività gestoria che non è trasmissibile, per cui l'estensione potrebbe avvenire se dal decesso non è decorso un anno; Quanto alla quota, l'usufrutto con la morte dell'usufruttuario si consolida alla nuda proprietà, per cui al momento la società è costituita da due soci accomandanti, con le conseguenze già da lei ipotizzate di cui all'art. 2323 c.c. per evitare lo scioglimento.
      Zucchetti SG srl