Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

  • Pietro Boraschi

    Fornovo di Taro (PR)
    20/11/2024 09:31

    COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

    CHIEDO SE ANCHE IN CASO DI NESSUNA DISPONIBILITA' IN QUANTO NON E' STATO INCASSATO NULLA LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART.220 C.1 CCII VA' INVIATA IN OGNI CASO.

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2024 13:02

      RE: COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

      Da come è formulato il comma 1 dell'art. 220 c.c.i.i., sembrerebbe proprio di si in quanto anche la mancanza di incassi rappresenta un prospetto delle somme disponibili. In questi casi conviene fare una comunicazione in cui si evidenzia la mancanza di fondi avvertendo i creditori che si farà nuova comunicazione ai sensi dell'art. 220 non dopo quattro mesi ma quando la situazione contabile subirà una modifica.
      Zucchetti SG Srl
      • Alberto Pazzi

        Grottazzolina (FM)
        22/11/2024 11:31

        RE: RE: COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

        Nel caso di prima comunicazione ex art 220, pur essendo presenti somme disponibili ma non tali da effettuare un riparto parziale , considerando che la scadenza è la medesima di quella prevista dall'art 130 c.9, ( in cui è compresa anche la situazione contabile e con essa le somme disponibili) , è comunque necessario fare una comunicazione a parte ai creditori ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/11/2024 16:53

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

          La data della comunicazione ai creditori del primo prospetto di cui al comma 1 dell'art. 220 c.c.i.i. e quella dell'invio della prima relazione periodica di cui al comma 9 dell'art. 130 coincidono ed hanno un contenuto che si sovrappone parzialmente. Poiché la relazione ex art. 130 è più ampia di quella di cui all'art. 220, è sufficiente l'invio della prima, eventualmente spiegando che non si comunica il prospetto delle somme disponibili in quanto già incluso nel conto gestione allegato alla relazione.
          Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        05/12/2025 17:33

        RE: RE: COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

        Il prospetto delle somme disponibili, prima di essere comunicato ai creditori, deve essere portato a conoscenza del G.D.?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/12/2025 09:29

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLE SOMME DISPONIBILI EX ART.220 1 C. CCII.

          Una novità del nuovo codice, contenuta nel comma 1 dell'art. 220, è che il curatore, nei termini indicati dalla legge, non "presenta" al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, come previsto dal primo comma dell'art. 110 l. fall., ma "trasmette" detti atti ai creditori, Ne consegue che il prospetto delle somme disponibili e il progetto di riparto non debbono essere più previamente depositati in cancelleria, ma trasmessi direttamente ai creditori, e portati all'attenzione del giudice delegato solo al momento in cui viene richiesta la dichiarazione di esecutività del riparto, come fa chiaramente intendere il quarto comma dell'art. 220 quando precisa che, decorso il termine per proporre reclamo avverso il progetto di distribuzione, "il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione". Se la richiesta di esecutività da parte del curatore deve essere "corredata" dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, vuol dire che prima di tale richiesta il progetto di ripartizione non è stato nella disponibilità del giudice e, quindi, non è stato depositato in cancelleria; ad ogni modo, questo nuovo meccanismo, non esclude che il curatore, contestualmente alla trasmissione del progetto ai creditori lo depositi in via telematica anche in cancelleria come, al di là della disposizione legislativa, è logico che accada.
          Zucchetti SG Srl