Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio MCC

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    20/05/2023 12:14

    Privilegio MCC

    Buongiorno,

    il Tribunale adito ha concesso alla società ricorrente - ex art. 44, comma 1, CCII - il termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
    La Società ha in animo di depositare una domanda di concordato in continuità.
    Alla data del decreto di concessione del termine (di cui sopra), gli istituti di credito non avevano escusso la garanzia concessa loro da MCC.
    A seguito della (eventuale) escussione da parte della banca, il Fondo acquisirà il diritto di rivalersi ex art. 1203, cc e art. 2 comma 4, DM 20.05.2005, vantando un privilegio generale ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33.

    A vostro giudizio, nella proposta di concordato preventivo, la parte di credito bancario assistita da garanzia MCC (non ancora escussa) va imputata a privilegio oppure a chirografario, per effetto della cristallizzazione del debito (cit. Tribunale Belluno N. 1537/19 R.G.)?

    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2023 08:50

      RE: Privilegio MCC

      La soluzione del Tribunale di Belluno è molto utile ma, a nostro avviso, non del tutto condivisibile in quanto il MCC si surroga nella posizione della banca, con la peculiarità che la surroga non avviene nella stessa posizione del surrogato, titolare di un credito chirografario, bensì con un privilegio, come consentito dalla legge; di conseguenza la cristallizzazione non crediamo che possa rappresentare un ostacolo.
      Ad ogni modo, se si segue la tesi del Tribunale di Belluno, nel piano concordatario va indicato il credito della banca in chirografo, da soddisfare come tae; nel caso si segua la diversa opinione da noi accennata, al momento il credito è chirografario, e come tale bisogna considerarlo, ma divnta necessaria la previsione di un fondo per il caso dell'escussione da parte della banca del MCC e la surroga di questi.
      Zucchetti SG srl
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      14/06/2023 17:32

      RE: Privilegio MCC

      Pregiatissimi,

      collegandomi alla precedente discussione, faccio ora riferimento all'Ordinanza n. 13180 con cui la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del privilegio ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (Mediocredito centrale o SACE). La conclusione appare essere che - in assenza di revoca del finanziamento, di conseguente esclusione della garanzia e del successivo pagamento alla banca da parte del garante - non viene a esistere il privilegio previsto dal DLgs. 123/98 con conseguente appostazione a chirografario del credito della banca finanziatrice, sono a porre il seguente quesito.

      Domanda1: nella fattispecie di un concordato preventivo in cui la banca è creditrice di Euro 1 milione garantiti all'80% da MCC, riterrei di imputare a chirografario l'importo di 1 milione e un fondo a privilegio pari all'80% di 1 milione al netto della soddisfazione prevista per tale classe. Concordate?
      Domanda 2: la banca creditrice per quale importo vota? E se votasse per l'intero importo di 1 milione non si potrebbe configurare la perdita del privilegio in capo ad MCC?

      Ringrazio anticipatamente
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/06/2023 18:42

        RE: RE: Privilegio MCC

        Cass. 15/05/2023, n. 13180, da lei richiamata, ha spiegato, rifacendosi alla precedente giurisprudenza che: "a) gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di tratto pubblicistico; b) la deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato; c) pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, può dunque incidere su quest'ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato; d) ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca cd. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9".
        Muovendo da questa premessa, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata del giudice di merito nella parte in cui afferma che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 "non può che essere letta nel senso che, oltre ai motivi di revoca indicati all'art. 9, commi 1 e 3 restituzioni dell'intervento (id est la restituzione delle prestazioni erogate con l'intervento concesso) riguardano anche i casi in cui verifichi un inadempimento per fatti o atti propri del beneficiario che non possono che essere quelli propri dell'inadempimento contrattuale privatistico, eventualmente conseguente all'intervenuto fallimento dello stesso", ma ha invece cassato la decisione nella parte in cui il tribunale aveva riconosciuto, in sede di accertamento del passivo, il privilegio al credito vantato dalla banca finanziatrice, dato che "non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio) anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato" (cfr., in termini, Cass. n. 6805 del 2020, che, sul punto, ribadisce l'analoga opinione della precedente Cass. n. 2664 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, inoltre, nelle rispettive motivazioni, le successive Cass. nn. 1453 e 1485 del 2022).
        Inoltre la stessa sentenza da lei richiamata, come la coeva Cass. 15/05/2023, n. 13152, hanno in proposito confermato l'orientamento già esposto dalla S. Corte (Cass. n. 5430/2022; Cass. n. 8882/2020; Cass. 12853/2018; Cass. 11928/2017; Cass. n. 13763/2015; Cass. S.U. 15867/2011), secondo cui "In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venire meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina".
        Sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio, devesi di conseguenza intendere che il credito della banca finanziatrice concorre come chirografario nel fallimento del soggetto finanziato o nel concordato da questi chiesto; in questo, una volta riconosciuto il credito, la banca vota per l'importo riconosciuto e, intervenuto il rimborso della stessa per escussione della garanzia, diventa esigibile l'autonomo credito di MCC con il privilegio che la legge gli ha riconosciuto fin dall'inizio, sicchè il voto della banca chirografaria non incide sul successivo privilegio di MCM.
        Zucchetti SG srl