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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
domanda di ammissione al passivo, ordinanza di assegnazione delle somme, società in liquidazione giudiziale quale terzo ...
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)08/06/2026 16:40domanda di ammissione al passivo, ordinanza di assegnazione delle somme, società in liquidazione giudiziale quale terzo pignorato
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto e prezioso contributo, vengo a parteciparVi la seguente fattispecie che mi trovo, per la prima volta, ad analizzare ai fini della redazione del progetto di stato passivo.
Società finanziaria ottiene, nei confronti di un ex lavoratore subordinato della società in liquidazione giudiziale, un decreto ingiuntivo per omesso adempimento delle obbligazioni ivi scaturenti. Atteso il perdurare inadempimento, previa notifica dell'atto di precetto, il Giudice dell'Esecuzione, sulla base della dichiarazione del terzo (rectius, il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale), emette, in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, l'Ordinanza di assegnazione delle somme mediante la quale, in sostanza, assegna al creditore il quinto dello stipendio dovuto dalla società (oggi in liquidazione giudiziale) al debitore.
Il soggetto debitore non risulta insinuato al passivo e, pertanto, alcuna pretesa creditoria dallo stesso vantata risulta "cristallizzata" in seno alla procedura concorsuale.
In ragione delle superiori premesse, ritengo che il credito della società concessionaria, in disparte della non opponibilità alla procedura della prefata Ordinanza, non vada ammesso allo stato passivo in quanto non sussiste la condizione necessaria, ovvero la presenza di un'esposizione debitoria vantata dalla società in liquidazione giudiziale nei confronti dell'ex lavoratore subordinato che non risulta insinuatosi al passivo (e, men che meno, l'asserito credito dallo stesso potenzialmente vantato risulta dalla documentazione contabile acquisita dalla Curatela).
Affrontando la fattispecie per la prima volta, resto in attesa di un Vostro contributo.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/06/2026 19:14RE: domanda di ammissione al passivo, ordinanza di assegnazione delle somme, società in liquidazione giudiziale quale terzo pignorato
Lei coglie con esattezza i punti critici della questione, che si capisce meglio se premettiamo che la fattispecie in esame vede un soggetto A (società finanziaria), creditore verso B (probabilmente per un finanziamento non adempiuto), che è un lavoratore dipendente e creditore di C, e quindi effettua un pignoramento presso il terzo C per ottenere da questi il pagamento del debito che C ha verso il suo creditore B. Il pignoramento interviene prima che C sia assoggettato a liquidazione giudiziale e prima di tale data anche la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 cpc, ma l'ordinanza di assegnazione viene emessa dopo tale data quando, cioè era già stata aperta la liquidazione giudiziale a carico del terzo pignorato C.
La situazione così schematizzata fa capire che non è applicabile alla fattispecie la normativa circa l'improcedibilità delle esecuzioni individuali o circa il subentro del curatore perché questa riguarda l'apertura del concorso a carico del debitore e non , come nel caso, a carico del terzo pignorato; in tal caso l'esecuzione continua e il pignorante A deve far valere il suo credito nella procedura presentando domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale di C, ma poiché A non è creditore diretto di C, può legittimare la propria posizione soltanto in forza dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, che sostanzialmente dispone che il debito che il liquidato C aveva verso B deve essere pagato ad A.
Da qui il primo problema da lei posto: E' utilizzabile allo scopo appena detto una ordinanza di assegnazione emessa dopo l'apertura della liquidazione giudiziale a carico de di C terzo pignorato?
A nostro avviso la risposta è positiva. Invero, come già accennato, l'esecuzione individuale non è improcedibile e continua perché non investe il debitore e senza la partecipazione diretta del terzo pignorato, il cui unico compito era quello di rendere la dichiarazione di debito e poi quella di pagare chi viene indicato nell'ordinanza di assegnazione; pertanto, pur essendo il terzo pignorato assoggettato a procedura concorsuale il giudice dell'esecuzione può emettere l'ordinanza di assegnazione, che non è altro che il provvedimento mediante il quale, nell'ipotesi di dichiarazione positiva del terzo, viene a compiersi il procedimento di espropriazione presso terzi con il trasferimento al creditore pignorante A dei crediti vantati dal proprio debitore B nei confronti del terzo pignorato C. Non viene, cioè alterata la par condicio in quanto la procedura è tenuta al pagamento di un debito verso B e con l'assegnazione il relativo credito che era di B viene trasferito ad A, se e nei limiti in cui poteva essere pagato a B. Si verifica, cioè una situazione analoga a quella in cui il creditore verso il debitore in procedura ceda il suo credito a terzi, operazione che può avvenire anche in corso di procedura del debitore, tanto che l'art. 230 CCII comma 2, riprendendo il pari comma dell'art. 115 l. fall., consente al cessionario di sostituirsi nella posizione del creditore originario, se già insinuato.
Quest'ultimo accenno porta alla seconda questione prospettata. Ossia, ammesso che l'ordinanza di assegnazione è opponibile alla massa anche se emessa in pendenza di procedura, è necessario che il creditore originario B sia già insinuato al passivo della liquidazione del terzo pignorato C perché l'assegnatario possa azionare il credito che gli è stato assegnato?
Riteniamo di no. Pensando ancora una volta alla cessione volontaria di credito, il cessionario può, come sopra detto, sostituirsi al creditore cedente se questi è già insinuato, ma se questi è rimasto inerte può insinuarsi al passivo il cessionario documentando l'avvenuta cessione; lo stesso vale per l'assegnazione che, come detto non è altro che un provvedimento che trasferisce il credito vantato da un soggetto (A verso B, nel caso) ad un altro ( C) che diventa creditore al posto del precedente cedente involontario.
A questo punto sorge un ulteriore problema. Posto che A può insinuarsi al passivo della liquidazione di C per credito trasferitogli con l'ordinanza di assegnazione, il curatore prima in sede di progetto di stato passivo e il giudice poi in sede di verifica, è tenuto a rispettare l'ordinanza o può contestare il credito?
Questione nel caso importante perchè, come lei dice, dalla documentazione rinvenuta non risulta alcun credito di C verso B. Riteniamo di dare risposta affermativa ricorrendo ancora una volta alla cessione di credito nella quale il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente riguardanti fatti sorti prima della cessione;. Nel caso vi è una ordinanza del giudice dell'esecuzione che non equivale, però, ad un giudicato incontrovertibile nei confronti del terzo pignorato per il ruolo che questi assume nell'esecuzione, cui si è accennato, sicchè, pensiamo che il curatore della liquidazione giudiziale del terzo pignorato C possa contestarla nel merito sostenendo che C non era debitore verso B o che non lo era per l'importo oggetto di assegnazione, così come avrebbe potuto fare se si fosse insinuato direttamente B.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)09/06/2026 10:24RE: RE: domanda di ammissione al passivo, ordinanza di assegnazione delle somme, società in liquidazione giudiziale quale terzo pignorato
Ringrazio per il consueto prezioso contributo.
Venendo alla sostanza e concretezza della fattispecie prospettata, la Curatela, terza rispetto alla società in liquidazione giudiziale, può, quindi, proporre l'esclusione del credito, non tanto per la legittimità del creditore di rivolgere domanda d'insinuazione al passivo nei confronti del terzo pignorato (la società in liquidazione giudiziale), ma deducendo, semplicemente, l'assenza (anche in ragione della mancanza di un credito oggetto d'insinuazione ad opera dell'ex lavoratore e debitore nei confronti di A) di una posizione creditoria vantata da B (lavoratore) nei confronti di C (soggetto liquidato).
Diversamente opinando, si rischierebbe di ammettere al passivo il credito che A vanta nei confronti di B che, a sua volta, NON vanta alcun credito nei confronti di C (terzo pignorato, ergo la società in liquidazione giudiziale).
Resto in attesa di un conclusivo riscontro.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/06/2026 16:20RE: RE: RE: domanda di ammissione al passivo, ordinanza di assegnazione delle somme, società in liquidazione giudiziale quale terzo pignorato
Esatto. Ha perfettamente interpretato la nostra risposta precedente.
Zucchetti SG Srl
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