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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo
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Marco Taddeucci
Lucca04/06/2025 10:14Azione di riduzione ereditaria e valore di liquidazione nell'ambito del concordato preventivo
Buongiorno. Ricopro la funzione di Commissario Giudiziale di un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio di una società di persone (nel caso specifico una S.N.C.). Successivamente al deposito del ricorso ex artt. 40 e 84 CCII, sono stato informato che i soci illimitatamente responsabili intendono rinunciare all'esercizio dell'azione di riduzione ereditaria.
Il tema pertanto che si pone è quello del trattamento degli effetti di tale azione nell'ambito della determinazione del c.d. valore di liquidazione, poiché pur trattandosi di concordato preventivo che riguarda la società, ritengo che il patrimonio dei singoli soci vada comunque incluso ai fini del calcolo.
Ai sensi dell'art. 105, co.2 CCII, il Commissario Giudiziale deve illustrare le utilità che in caso di liquidazione giudiziale possono essere apportate dalle tipiche azioni della massa (risarcitorie, recuperatorie o revocatorie) e pertanto mi sono domandato se, e con quali modalità, l'azione di riduzione di cui trattasi, possa esser oggetto di un esercizio di una qualsivoglia attività di tutela in favore dei creditori.
Sul punto non sono riuscito a trovare un chiaro indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinale poiché secondo una parte della dottrina (L. Ferri, Dei legittimari, Artt. 536-564, in A. Scialoja - G. Branca , Commentario del codice civile, Bologna-Roma,1980, 201), nonché della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 febbraio 2013, n. 4005), l'azione revocatoria non sarebbe esperibile verso l'atto di rinuncia all'azione di riduzione, argomentandosi tale conclusione dalla considerazione che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non garantirebbe comunque, in favore del creditore procedente, il soddisfacimento delle sue ragioni di credito: invero, non producendo detta azione alcun effetto restitutorio (ma solamente l'effetto di rendere inefficace, nei confronti del creditore procedente, la rinuncia all'azione di riduzione espressa dal legittimario), essa non consentirebbe al creditore di poter escutere i beni oggetto di donazioni o di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante al proprio debitore-legittimario.
Secondo, invece, un altro orientamento dottrinale (L. Mengoni, Successione necessaria, 244 ss.; F.
Realmonte, La tutela dei creditori personali del legittimario, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Diritto Civile, Milano, 1995, 629 ss.) - avallato anche da una pronuncia della giurisprudenza di merito (App. Napoli, 12 gennaio 2018) - ricorrendo, anche in questo caso, all'applicazione analogica dell'art. 524 c.c., si giungerebbe a riconoscere, a favore del creditore del legittimario, la possibilità di esperire l'azione revocatoria al fine di rendere inefficace la rinuncia all'azione di riduzione espressa dal debitore-legittimario. In definitiva, secondo quest'ultimo orientamento, nell'ipotesi in cui il legittimario (leso o pretermesso) abbia rinunciato all'azione di riduzione, la tutela delle ragioni dei suoi creditori si ottiene mediante il seguente, articolato, percorso: anzitutto si esperisce l'azione revocatoria (rendendo così inefficace, nei confronti del creditore del legittimario, la rinuncia all'azione di riduzione posta in essere dal legittimario stesso); in secondo luogo, si esperisce l'azione di riduzione in via surrogatoria.
Sarei grato di conoscere anche una vostra opinione in merito.
Cordiali saluti