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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Revocatoria addebiti conto corrente nel "periodo sospetto"
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)21/04/2026 15:37Revocatoria addebiti conto corrente nel "periodo sospetto"
Spett.le Fallco,
al fine di ottenere il Vostro consueto e prezioso contributo, partecipo la seguente fattispecie.
Dagli estratti del conto corrente, detenuto dalla società in liquidazione giudiziale presso un Istituto di credito, la Curatela rileva, nel c.d. periodo sospetto dei sei mesi anteriori al deposito del ricorso cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, molteplici addebiti per il pagamento delle rate di un finanziamento chirografario (causale addebiti: pagamento rata mutuo), nonché per il pagamento dei canoni mensili di due contratti di leasing di beni strumentali (stipulati con il medesimo Istituto) la cui causale degli addebiti risulta "addebito diretto".
Ora, da una preliminare attività ricognitiva, la Curatela è del parere che i prefati pagamenti, non rientrando in quelli dei termini d'uso ex art. 166, co. 3, C.C.I.I., siano revocabili con obbligo di restituzione ad opera dell'Istituto di credito che, vice versa, asserisce l'esenzione dalla revocatoria in quanto trattasi di pagamenti effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa e, quindi, nei termini c.d. d'uso.
Vi chiedo, cordialmente, di ricevere un Vostro riscontro, anche con l'indicazione di riferimenti giurisprudenziali che hanno risolto la quaestio.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/04/2026 18:58RE: Revocatoria addebiti conto corrente nel "periodo sospetto"
In primo luogo, discutendosi della revocabilità di pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, va individuato il destinatario della revocatoria. Nella domanda si dà atto che parte dei pagamenti erano destinati aalla estinzione di un finanziamento chirografario presumibilmente effettuato dalla stessa banca con cui il debitore ora in liquidazione giudiziale operava e altri pagamenti erano qualificabili come pagamento canoni mensili di due contratti di leasing di beni strumentali, stipulati con il medesimo Istituto.
Orbene poiché l'azione revocatoria deve essere rivolta nei confronti del beneficiario dei pagamenti, non vi è dubbio che la banca possa essere il soggetto passivo dell'azione per quanto riguarda i pagamenti del finanziamento in quanto gli stessi hanno ridotto l'esposizione del finanziato verso la banca. Per quanto riguarda i pagamenti dei canoni di leasing è vero che lei dice che i contratti di leasing sono intervenuti con lo stesso istituto, ma è prassi che le banche per le locazioni finanziarie adoperino soggetti terzi o anche a loro risalenti ma aventi autonoma personalità giuridica, per cui, possiamo dire che, se i contrati di leasing sono stati effettuati dalla stessa banca, vale quanto detto in precedenza, nel mentre se sono stati conclusi con un diverso autonomo ente, anche risalente alla banca il capitale, il destinatario della revocatoria è la società che ha incassato definitivamente il prezzo dato che in questo caso l'operazione di pagamento da parte della banca trova la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato o, come nel caso, di addebitare sul conto le somme sborsate nsempre in esecuzione del mandato.
Distinzione rilevante nel caso di specie in quanto il rimborso di finanziamenti bancari difficilmente può essere considerato quale pagamento di beni o servizi, per cui non rientra a nostro avviso nella esenzione di cui all'art. 166, comma 3, lett.a); di contro il pagamento di canoni per ottenere il godimento di un bene rientra nella citata previsione normativa considerato che la realtà imprenditoriale fa sempre più frequentemente ricorso a tali forme contrattuali per immettere beni nel proprio ciclo produttivo", e che la norma de qua "è prevista in funzione della continuazione dell'attività d'impresa, e sarebbe del tutto irrazionale non esentare un'ampia fascia di atti funzionali al mantenimento dell'operatività (Trib. Savona24/10/2016).
Zucchetti SG srl
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