Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione al passivo del credito d'imposta straordinario per mem. trasm. dati corr. giorn. d.lgs. 127/15

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    25/10/2026 16:07

    ammissione al passivo del credito d'imposta straordinario per mem. trasm. dati corr. giorn. d.lgs. 127/15

    In un estratto di ruolo di AdER si trova la voce di credito:
    credito d'imposta straordinario per mem. trasm. dati corr. giorn. d.lgs. 127/15 con il seguente privilegio richiesto:
    in Privilegio [ante 1] art.9 D.Lgs 123/98 -art. 17 c.6 D.Lgs. 184/25- e art.2777 u.c. c.c..

    Si desidera sapere di che tipologia di credito si tratta,e quale grado di privilegio ha diritto e detto privilegio nella tabella fallco a quale numero corrisponde.

    Grazie, cordiali saluti.
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/10/2026 15:41

      RE: ammissione al passivo del credito d'imposta straordinario per mem. trasm. dati corr. giorn. d.lgs. 127/15

      E' probabile che l'espressione abbreviata "mem. trasm. dati corr. giorn. d.lgs. 127/15" stia ad indicare "Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi del D.Lgs. 127/2015"; pertanto è verosimile che ADER con questa dicitura intenda indicare la causale del credito tributario azionato, ossia dovrebbe trattarsi di somme richieste per sanzioni, interessi o altri importi derivanti dall'omessa, tardiva o irregolare memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi. Per molti commercianti e altri soggetti che effettuano operazioni al dettaglio esiste, infatti, l'obbligo di memorizzare elettronicamente gli incassi o corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate, normalmente tramite registratore telematico.
      Usiamo il condizionale perché la indicata formula, da sola, non chiarisce quale violazione sia stata contestata; è probabile che la sanzione sia quella proporzionale dell'art. 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997 ma potrebbe essere anche quella fissa dell'art. 11, dal momento che nella domanda non è fatto alcun collegamento con la disciplina dell'IVA.
      Se questi elementi non risultano da altri documenti allegati o altre indicazioni contenute nella domanda, noi rigetteremmo la domanda per assoluta impresisi0ne in ordine alla causale della violazione; se sono fornite indicazioni in proposito, il credito può essere ammesso, ma non con il privilegio ante grado richiesto, che riguarda i crediti nascenti da revoca di agevolazioni o finanziamenti pubblici alle imprese, ma eventualmente (se il riferimento è all' IVA) con il privilegio di grado 19 mobiliare.
      Zucchetti SG srl