Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compenso Esperto nella CNC

  • Carlo Poggiaspalla

    FERMIGNANO (PU)
    02/04/2026 17:10

    Compenso Esperto nella CNC

    Ho assunto l'incarico di Esperto nell'ambito di una CNC con accettazione della carica in data 28.01.2026. Il primo incontro con l'imprenditore ed i suoi professionisti, ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII è avvenuto in data 10.02.2026. La Società ha richiesto le misure protettive di cui all'art. 18 CCII per le quali ha poi instaurato la procedura di cui all'art. 19 CCII. In tale contesto ho rilasciato il parere richiesto dal G.D. e le misure protettive sono state confermate dal Tribunale competente. Il progetto di risanamento è infatti apparso fattibile pur con delle criticità da superare, sollevate dall'Esperto. In questa fase, le trattative con i creditori sono state portate avanti dall'imprenditore. Fatti sopravvenuti hanno reso tuttavia il piano di risanamento non più attuabile e l'imprenditore ha interrotto le trattative con i creditori. Mi sto accingendo a depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, che porterà all'archiviazione della CNC. Dalla data del primo incontro non sono ancora trascorsi 120 giorni, per cui è possibile concordare il compenso dovutomi con l'imprenditore ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 25-ter, comma 11, CCII (come modificato dal D. Lgs. 136/2024)? Il riferimento ivi contenuto alla conclusione delle trattative prima dei 120gg comprende anche l'ipotesi di interruzione delle stesse o soltanto la loro "conclusione anticipata positiva" ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2026 16:57

      RE: Compenso Esperto nella CNC

      L'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 25 ter del codice della crisi non coinvolge l'esito delle trattative, ma riguarda la validità dell'accordo sul compenso in relazione al tempo della stipula dello stesso. La norma citata, infatti, stabilisce la nullità dell'accordo se questo è intervenuto prima di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione delle parti, salvo che le trattative si concludano prima del decorso di detto termine. Ossia l'accordo è valido se interviene dopo la data di fissazione della convocazione di cui all'art. 17 e nei successivi 120 giorni, ma è egualmente vilito anche se intervenuto prima del termine indicato qualora le trattative si concludano prima di 120giorni dalla data della convocazione delle parti. Questo vuol dire, a nostro avviso, per un verso, che comunque si siano concluse le trattative, positivamente o negativamente, trova applicazione la norma citata è, per altro verso, che non è possibile stipulare accordi sul compenso nei 120 giorni dopo la convocazione qualora le trattative si siano concluse, come lei sembra suggerire, riguardando la norma soltanto la validità o nullità degli accordi già stipulati prima della fine delle trattative.
      Zucchetti Sg Srl