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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
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Sabina Megale Maruggi
SAREZZO (BS)19/12/2025 16:56Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
Buongiorno,
con la presente sono a chiedervi un cortese chiarimento in merito al pagamento del professionista indipendente incaricato dal Tribunale di redigere la relazione ex art. 240 quarto comma CCII.
Nel caso in esame il soggetto Alfa ha depositato proposta di concordato nella liquidazione giudiziale di Beta, verso cui il curatore della LG Beta ha espresso parere negativo. In seguito a ciò il Tribunale nomina il professionista indipendente di redigere la relazione giurata ex art. 240 quarto comma CCII, il quale deposita la relazione dando conto della circostanza secondo cui nell'ambito del concordato i creditori troverebbero una migliore soddisfazione dei propri crediti rispetto a quanto sarebbe ipotizzabile in sede di liquidazione giudiziale.
Su istanza del curatore della L.G. il Giudice Delegato ha quindi provveduto a liquidare il compenso del professionista indipendente
In tale scenario il professionista indipendente, per ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata, può rivolgersi al debitore in liquidazione giudiziale in quanto trattasi di attività svolta in qualità di ausiliario del Giudice nell'interesse della massa dei creditori (che troverebbero migliore soddisfacimento in sede concordataria) oppure può esclusivamente chiedere il pagamento al soggetto offerente?
Ringrazio e porgo
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2025 18:30RE: Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
Non ci risultano precedenti in proposito, neanche con riferimento alla legge fallimentare. Se si guarda all'interesse del soggetto per il quale opera il consulente è evidente che questi- che non è chiamato a valutare la miglior soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria, bensì unicamente a determinare i limiti della soddisfazione dei crediti prelatizi di cui al comma 4 dell'art. 240 CCII- svolge una attività nell'interesse del debitore che attraverso la valutazione del professionista può pagare non per intero i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo (art. 84, comma 5), tale professionista è nominato dal tribunale e la nomina si inserisca in una procedura concorsuale in atto, il che induce a ritenere che si tratti di un consulente del giudice, per cui anche la liquidazione del compenso viene effettuato dall'organo giudiziario (come infatti è accaduto nel caso, anche se non sappiamo quali tariffe sono state utilizzate), per cui la spesa potrebbe essere considerata quale spesa della procedura da pagare in prededuzione. Se vi è un assuntore, è chiaro che tale spesa deve essere assunta da questi, ma i mancanza di assuntore, riteniamo più convincente la tesi che addossa alla procedura il pagamento del compenso al professionista, Il fatto che, in tal modo si crei una differenza con l'omologo professionista che svolge la stessa funzione nel concordato preventivo si spiega proprio col fatto che in questo secondo caso è lo stesso debitore che provvede alla nomina per cui si instaura un rapporto privato tra i due.
Zucchetti SG srl-
Massimo Marchetta
ROMA09/09/2026 16:47RE: RE: Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
Intervengo per portare la mia esperienza diretta e qualche considerazione che mi induce a dissentire, in parte, dalla ricostruzione sopra operata.
Sono stato nominato professionista indipendente per la relazione giurata ex art. 240, comma 4, CCII con provvedimento di un Giudice Delegato del Tribunale di Roma. Confrontandomi con alcuni colleghi del foro, ho avuto conferma che la prassi di questo Tribunale è quella di pre-concordare il compenso con il proponente, che vi provvede direttamente.
Sul piano sistematico, non condivido il passaggio con cui si fa discendere la natura di «consulente del giudice» - e dunque la prededuzione - dalla sola circostanza che la nomina promani dal Tribunale e si innesti in una procedura concorsuale. La nomina giudiziale non implica, di per sé, che l'onere gravi sull'ufficio: vi sono numerose fattispecie in cui il Tribunale nomina un professionista sostituendosi alla volontà della parte, al solo fine di assicurarne la terzietà, ma con compenso a carico del richiedente. Penso all'art. 16, comma 10, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, sulla perizia giurata «redatta da un soggetto nominato dal tribunale» per l'attestazione SOA in caso di trasferimento o affitto d'azienda; oppure alla nomina del liquidatore di S.r.l. ex art. 2487, comma 2, c.c. quando l'assemblea non deliberi.
A ciò aggiungo una considerazione di ragionevolezza: appare iniquo addossare alla massa il costo di un'iniziativa altrui. Il proponente potrebbe desistere da una proposta non attuabile senza patire pregiudizio, lasciando la massa gravata del compenso; e a fronte di una relazione negativa potrebbe formularne una seconda, da sottoporre a nuovo vaglio, con ulteriore compenso a carico dei creditori, potenzialmente a catena. Il rischio dell'iniziativa deve restare in capo a chi la assume.
Ritengo quindi preferibile che il professionista sia nominato dal Tribunale per garantire la terzietà della relazione, ma che il costo sia posto a carico del proponente, a favore del quale la relazione è redatta e alla cui proposta essa va necessariamente allegata - profilo, quest'ultimo, che accosta la relazione ex art. 240, comma 4, all'attestazione del professionista indipendente nel concordato preventivo, anch'essa allegato necessario della proposta.
Vorrei infine chiedere se, considerato il tempo trascorso dalla proposizione del quesito, sia nel frattempo intervenuto qualche arresto giurisprudenziale sul punto o si abbia notizia di prassi che si siano consolidate presso altri fori.
Cordiali saluti.
Massimo Marchetta
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