Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

2751 bis n. 2. c.c.

  • Emanuele Vanin

    SAN DONA' DI PIAVE (VE)
    15/04/2024 15:34

    2751 bis n. 2. c.c.

    Buon giorno, una STP regolarmente iscritta all'ODCEC sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata presenta istanza di ammissione al passivo chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c, allegando esclusivamente il preavviso di parcella per le prestazioni svolte. Dalla documentazione fornita non si evince chi sia il professionista che ha materialmente svolto l'incarico. Vi chiedo cortesemente il vostro parere circa la spettanza del privilegio.
    Grazie in anticipo
    Emanuele Vanin
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2024 18:10

      RE: 2751 bis n. 2. c.c.


      In primo luogo gli elementi apportati non sembrano sufficiente a fornire la prova del credito in quanto, se abbiamo ben capito, il creditore ha prodotto soltanto un preavviso di parcella, che solo se sottoscritto dal cliente sposterebbe su quest'ultimo, e quindi sulla attuale curatela, l'onere della prova che la prestazione non è stata poi eseguita. In ogni caso, va effettuata una valutazione complessiva perché se dalla documentazione prodotta o da quella rinvenuta dal curatore emerge che la prestazione è stata svolta, il professionista ha diritto al compenso.
      Quanto al privilegio , le STP costituite sotto forma di società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata non costituiscono un genere autonomo di società con causa propria, ma sono sottoposte in tutto e per tutto alla disciplina del modello societario prescelto. Di conseguenza il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. va negato per il lavoro professionale esercitato da una STP in considerazione del fatto che in tali casi il credito per il compenso, riferibile alla società tra professionisti come parte del rapporto contrattuale, conterrebbe necessariamente una seppur minima remunerazione del capitale; il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. assiste, invero, i soli crediti corrispondenti alla remunerazione di una prestazione lavorativa personale, ancorché comprendente anche le spese organizzative necessarie per il suo autonomo svolgimento, sicchè per ottenere il riconoscimento del privilegio indicato occorrerebbe che il contratto fosse stato instaurato tra il singolo professionista ed il cliente, e non tra questi e il soggetto collettivo nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato.
      La materia ha subito una continua evoluzione e nella interpretazione più recente della Corte (Cass., 26 aprile 2021, n. 10977) la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, salvo si dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, anche se formalmente richiesto dall'associazione professionale. Di modo che le circostanze che il contratto di prestazione d'opera professionale sia stato stipulato non già dal singolo professionista ma dall'associazione alla quale appartiene, e che sia quest'ultima, e non già il professionista, a presentare domanda di insinuazione al passivo, non costituiscono di per sé elementi decisivi per escludere la collocazione privilegiata del credito ai sensi dell' art. 2751- bis, n. 2, c.c. , ben potendo il soggetto interessato fornire prova che il credito azionato attiene al corrispettivo di un'attività svolta personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente, e sia pertanto richiesto, pur se formalmente dall'associazione, a remunerazione di detta attività (così Trib. Roma 01/07/2022 , n. 10586).
      Zucchetti SG srl