Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Garanzie finanziarie ex D.Lgs. 170/2024 e art. 152 CCII

  • Fabio Antonio Ferrara

    Montesilvano (PE)
    26/11/2025 20:37

    Garanzie finanziarie ex D.Lgs. 170/2024 e art. 152 CCII

    Buonasera,
    chiedo la cortesia del Vs. parere e di un confronto sulla seguente questione.
    Sono curatore di una liquidazione giudiziale. Ad una mia richiesta, a mezzo PEC, di rimborso/liquidazione del controvalore di titoli in pegno dati dalla società liquidata "a garanzia" di un affidamento bancario, l'istituto di credito replica che il pegno di cui si discute rientra nella disciplina delle garanzie finanziarie di cui al D.Lgs. 170/2004, essendo così sottratto alla regolamentazione di cui all'art. 152 CCII e consentendo al creditore pignoratizio la soddisfazione in via autonoma e fuori dal concorso. La Banca rappresenta infatti l'intenzione di provvedere all'escussione diretta del pegno, mettendo successivamente a disposizione della Procedura eventuali somme che dovessero eccedere l'insoluto garantito portato dal conto corrente.
    La Banca medesima ha presentato domanda di insinuazione al passivo per l'intero importo a credito, richiesto in chirografo, senza decurtare il controvalore della "minacciata" escussione, limitandosi (nella domanda) a precisare l'esistenza del pegno senza riferimenti all'escussione. L'udienza di verifica è di là da venire e quindi la domanda non è ancora stata scrutinata: lo sarà in coerenza con le decisioni da assumere quanto alla prospettazione di autonoma escussione del pegno da parte della banca via PEC.
    Tanto premesso, chiedo cortesemente se la banca possa escutere direttamente il pegno insinuandosi al passivo per l'intero in chirografo (e in tal caso se debba procedersi all'ammissione) ovvero se, per accampare i benefici di cui al D.Lgs. 170/2024, ove applicabili, non avrebbe dovuto comunque agire nel rispetto dell'art. 152 CCII, cioè chiedere l'ammissione del credito al passivo con prelazione (e non in chirografo) e, una volta ammesso, ottenere l'autorizzazione giudiziale alla vendita previa istanza autorizzatoria.
    Se fosse confermato tale ultimo scenario, la domanda di insinuazione presentata potrebbe essere bensì ammessa in chirografo, abilitando la curatela a chiedere separatamente la "consegna" dei titoli per la vendita e acquisizione all'attivo della procedura. In sostanza, la banca avrebbe errato a richiedere le somme in chirografo, non avendo osservato l'art. 152 CCII, con ciò precludendosi la facoltà di soddisfazione fuori dal concorso. La curatela potrebbe beneficiare di tale "errore" incamerando il controvalore dei titoli in pegno a beneficio della massa dei creditori.
    Grazie e cordialità.
    FF
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2025 11:11

      RE: Garanzie finanziarie ex D.Lgs. 170/2024 e art. 152 CCII

      Ammesso che la garanzia pignoratizia in questione rientri nell'ambito delle garanzie
      finanziarie così come classificate in particolare dall'art. 1 del D.lgs. n. 170/2004, effettivamente tale D.lgs. prevede una disciplina ad hoc per l'ipotesi in cui, a seguito del
      default del debitore, si debba procedere con l'escussione della garanzia.
      Invero, l'art. 4, comma 1 del d.lgs 21/05/2004, n.170- rubricato appunto escussione del pegno- dispone che "Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b)…". Il comma 2 poi prevede che "Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza".
      E' evidente la diversità della procedura esposta che consente la autoliquidazione del pegno senza la necessità dell'insinuazione e dell'autorizzazione del giudice, rispetto a quanto previsto, in passato, dall'art. 53 legge fall., ed ora, dall'art. 152 CCII. La prevalenza della norma citata su quella concorsuale si spiega con la derivazione comunitaria di questa, (direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 modificata dalle direttive 2009/44/CE del 6 maggio 2009 e 2014/59/UE del 15 maggio 2014) e sulla specialità della norma; il che ha indotto il tribunale di Monza (Trib. Monza 10 giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021) ad affermare che la normativa sulle garanzie finanziarie disciplinate dal D.Lgs. 170/2004 "deve essere interpretata come derogativa rispetto alla disciplina prevista dall'art. 53 l.f. per poter realizzare la garanzia pignoratizia in costanza di fallimento".
      Tanto premesso, come leggere l'insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale del debitore prestatore della garanzia fatta dalla banca con richiesta di collocazione al chirografo, senza che abbia escusso la garanzia?
      Sul punto condividiamo la sua interpretazione. Ossia la banca, probabilmente ritenendo che il pegno non rientri tra le garanzie finanziarie disciplinate dal citato D.lgs. n. 170 del 2004, ha rinunciato alla autoliquidazione che aveva anticipato.
      A questo punto avrebbe potuto insinuarsi al passivo in via pignoratizia, a norma dell'art. 152 CCII, chiedendo al giudice l'autorizzazione la vendita fuori concorso, ma non lo ha fatto, chiedendo l'ammissione in chirografo; in tal modo ha perso i diritti che l'insinuazione nelle forme dell'art. 152 gli avrebbe consentito, di modo che la domanda di ammissione in chirografo può essere accolta (se vi è ovviamente la prova del credito), anche nel rispetto di quanto chiesto, e poi chiedere alla banca la restituzione dei titoli di pegno dati in garanzia, che non ha più ragione di esistere.
      Zucchetti SG srl