Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prededuzione compenso liquidatore nominato dal Tribunale - Volontaria giurisdizione

  • Sebastiano Zingaro

    Andria (BT)
    09/12/2025 17:33

    Prededuzione compenso liquidatore nominato dal Tribunale - Volontaria giurisdizione

    L'istanza di ammissione al passivo di un commercialista già nominato dal Tribunale - Volontaria giurisdizione - liquidatore della società in bonis, il quale ha anche presentato istanza di liquidazione giudiziale, può essere ammesso al passivo in prededuzione, essendo stata la sua attività prestata a tutela della massa dei creditori?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/12/2025 17:28

      RE: Prededuzione compenso liquidatore nominato dal Tribunale - Volontaria giurisdizione

      Riteniamo di no.
      In primo luogo il criterio che determina la prededuzione non è più la funzionalità dell'attività svolta all'interesse dei creditori, ma, come dispone l'art. 6 CCII, l'attribuzione della prededucibilità da una norma di legge.
      Fatta questa premessa, l'attività del professionista in questione va scissa ed esaminata con riferimento a ciascun settore nel quale si è estrinsecata.
      Da quanto capiamo questi ha svolto le funzioni di liquidatore di una società, con nomina da parte del tribunale a norma dell'art. 2487 c.c., e poi ha collaborato alla stesura della istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla società in liquidazione. Per quanto attiene all'attività di liquidatore, è pacifico che "Il liquidatore, sia pure nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2487 c.c., conserva la veste di organo della società, supplendo l'ufficio alla mera designazione ad opera dell'assemblea dei soci, ma poi instaurandosi in toto il rapporto organico, dovendo radicalmente negarsi, invece, che egli costituisca un ausiliario del giudice" (cfr. da ult. Cass. 29.02.2024, n. 5429). In sostanza il tribunale in tema di nomina del liquidatore esercita una funzione sostituiva dell'assemblea, per cui il soggetto nominato liquidatore diventa organo della società, così come se fosse stato nominato dall'assemblea e non un ausiliario del giudice che svolga la sua attività nell'interesse della giustizia. Per tale compito, quindi, il liquidatore della società in bonis non può vantare alcuna collocazione in prededuzione.
      Quanto all'attività di collaborazione alla stesura della domanda di liquidazione giudiziale, a parte che questa rientra nei compiti del liquidatore (come chiarito nell'ult. versione dell'art. 12-0bis CCII dovuta al terzo decreto correttivo) non rientra nella previsione dell'art. 6 CCII, che prende in considerazione i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (comma 1, lett. b) e in funzione della presentazione della domanda di concordato (comma 1, lett. c) ma non quelli funzionali alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
      Esclusa la prededuzione, come vanno considerati i crediti azionati?
      Per l'attività di liquidatore, la giurisprudenza da anni accomuna questi professionisti agli amministratori escludendo il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. in quanto il compenso è diretto a remunerare non tanto l'esplicazione di un'attività intellettiva in sè considerata, quanto l'attività diretta a formare ed eseguire la volontà sociale, ad indirizzare l'andamento della società ed a rappresentarla nei confronti dei terzi. E' vero che, a tal fine, è indispensabile che gli amministratori posseggano ed applichino cognizioni di ordine tecnico, ma- come ha ribadito la S. Corte- "quello che la legge prende in considerazione non è la mera prestazione d'opera intellettuale coordinata con le suddette conoscenze, opera che, in una o più delle sue esplicazioni, può essere commessa anche dall'amministratore ad un terzo, quanto l'amministrare e cioè l'attività pratico-economica rivolta alla cura del patrimonio ed all'esercizio dell'impresa".
      Pertanto- afferma Cass. 21/02/2017, n.4406 - "Il credito dell'amministratore (come del liquidatore) di società di capitali sorto a titolo di compenso per l'attività svolta non è assistito, in sede concorsuale (o, comunque, esecutiva), dal privilegio generale mobiliare che l'art. 2751-bis, n. 2, c.c. riconosce alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera".
      Quanto al compenso per l'attività di consulenza per la presentazione della domanda di liquidazione giudiziale, o si arriva alla soluzione radicale che nulla è dovuto in quanto tale compito rientrava tra quelli del liquidatore, ovvero, se si vuole essere meno rigidi, per questa attività, stretta,menete professionale, può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG srl