Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Provvedimenti art. 123 CCII

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    27/04/2026 20:43

    Provvedimenti art. 123 CCII

    Alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale, la società risultava titolare di un rapporto di conto corrente bancario sul quale erano giacenti somme di denaro.
    Il sottoscritto Curatore ha pertanto richiesto all'istituto di credito il trasferimento delle predette disponibilità sul conto corrente intestato alla procedura di Liquidazione Giudiziale.
    L'istituto di credito ha tuttavia rifiutato di dar corso alla richiesta, eccependo la presenza di pignoramenti promossi da taluni creditori in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale.
    Si osserva che le somme giacenti sul conto corrente della società costituiscono attivo concorsuale e che i pignoramenti individuali anteriori all'apertura della Liquidazione Giudiziale, in quanto inefficaci nei confronti della procedura, non attribuiscono alcun diritto di prelazione né possono legittimare il rifiuto dell'istituto di credito al trasferimento delle disponibilità alla massa.
    Ciononostante, a seguito di istanza proposta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 123 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Giudice Delegato ha disposto non luogo a provvedere, ritenendo che il provvedimento richiesto non rientri tra quelli previsti dalla disposizione citata.
    SUGGERIMENTI ????
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2026 16:34

      RE: Provvedimenti art. 123 CCII

      Non è del tutto esatto che i pignoramenti individuali anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti della procedura, nel senso che , nel caso si tratta di pignoramento presso terzi (la banca) che ha dato inizio ad procedimento esecutivo; in pendenza di tale procedimento il curatore della liquidazione giudiziale aperta a carico del debitore può proseguirlo oppure chiedere che sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta dichiarata insolvenza del debitore. Dopo la dichiarazione di improseguibilità la banca deve riversare le somme in attivo risultanti dal conto pendente- che a norma dell'art. 183 cCCII, si scioglie con l'apertura della procedura- sul conto della procedura. A questo punto, se la banca non provvede, può rivolgersi al giudice delegato ex art. 123 CCII e se il giudice insiste ancora nel ritenere che non rientri nella sua competenza un provvedimento di conservazione e tutela del patrimonio fallimentare, dovrà agire in giudizio per le vie ordinaria, iniziando eventualmente con la richiesta di un provvedimento di urgenza.
      Zucchetti SG srl