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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
L'ammissione nel passivo del terzo pignoramento
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Monica Pazzini
Milano (RE)08/06/2026 16:46L'ammissione nel passivo del terzo pignoramento
Egregi,
la società in liquidazione giudiziale vantava un debito nei confronti del proprio amministratore.
Un creditore personale dell'amministratore (un avvocato che chiamiamo Jo) procedeva esecutivamente nei suoi confronti.
Nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare a carico del debitore esecutato (l'amministratore) veniva emesso a luglio 2025 dal GE l'ordinanza di assegnazione delle somme nei confronti della società debitrice (il terzo pignorato).
La società (terza pignorata) non provvedeva al pagamento ed il creditore procedente depositava ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società, poi dichiarata aperta a fine marzo 2026.
Il creditore procedente chiede ora l'ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale della Società terza pignorata a titolo di somma capitale, spese del procedimento esecutivo e spese del procuratore speciale ex art. 78 cpc (la società non poteva infatti rilasciare la dichiarazione di credito essendo l'amministratore il debitore esecutato).
Si chiede se l'avvocato Jo, essendo creditore particolare dell'amministratore, a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme, debba essere ammesso al passivo della Società ed eventualmente gli si debba riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n.2.
Il dubbio nasce appunto dal fatto che il creditore Jo non vanta un credito verso la società ma verso l'amministratore di questa. Egli, a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme ed il mancato pagamento del debito a Jo, ha comunque ottenuto l'apertura della procedura di LG nei confronti della Società.
Poiché il giudice ha già emesso l'ordinanza prima della apertura della LG, il creditore Jo diventa titolare del credito dell'amministratore pertanto Egli può chiedere l'ammissione al passivo del terzo (ovvero nella LG della Società). Io propenderei per l'ammissione al chirografo.
Vi ringrazio del confronto.
MP-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/06/2026 19:15RE: L'ammissione nel passivo del terzo pignoramento
Condividiamo la sua conclusione, ma per chiarezza di chi legge è preferibile riassumere la fattispecie e addure alcune giustificazioni alla conclusione cui si perviene.
Vi è nella specie un avvocato Jo, creditore, per prestazioni professionali, verso B che l'amministratore e creditore della società C; Joi effettua un pignoramento presso il terzo C per ottenere da questi il pagamento del debito che C ha verso il suo creditore B. Il pignoramento interviene prima che C sia assoggettato a liquidazione giudiziale e prima di tale data anche la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 cpc, nonchè l'ordinanza di assegnazione.
La situazione così schematizzata fa capire che non è applicabile alla fattispecie la normativa circa l'improcedibilità delle esecuzioni individuali o circa il subentro del curatore perché questa riguarda l'apertura del concorso a carico del debitore e non , come nel caso, a carico del terzo pignorato; in tal caso l'esecuzione continua e il pignorante Jo deve far valere il suo credito nella procedura presentando domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale di C, ma poiché Jo non è creditore diretto di C, può legittimare la propria posizione soltanto in forza dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, che sostanzialmente dispone che il debito che il liquidato C aveva verso B deve essere pagato a Jo. L'ordinanza di assegnazione, infatti, non è altro che il provvedimento mediante il quale, nell'ipotesi di dichiarazione positiva del terzo, viene a compiersi il procedimento di espropriazione presso terzi con il trasferimento al creditore pignorante Jo dei crediti vantati dal proprio debitore B nei confronti del terzo pignorato C.
E' quindi questo il credito che Jo può azionare nella procedura a carico di C, ossia il credito che l'amministratore B vantava nei confronti della società C e che non è assistito d alcun privilegio. Se così non fosse, infatti, si altererebbe attraverso l'assegnazione la par condicio sostituendo un credito privilegiato ad uno chirografario, nel mentre detta operazione deve essere indifferente per la procedura che. come era tenuta al pagamento di un debito verso B, così è tenuto al pagamento nei confronti dell'assegnatario, se e nei limiti in cui poteva essere pagato a B. Si verifica, cioè una situazione analoga a quella in cui il creditore verso il debitore in procedura ceda il suo credito a terzi, operazione che può avvenire anche in corso di procedura del debitore, tanto che l'art. 230 CCII comma 2, riprendendo il pari comma dell'art. 115 l. fall., consente al cessionario di sostituirsi nella posizione del creditore originario, se già insinuato.
Quanto alle spese della procedura esecutiva, le stesse sono a carico dell'esecutato B e non del terzo pignorato, che è estraneo al rapporto tra Jo e e B, salvo che non siano comprese nell'ordinanza di assegnazione. Vanno invece riconosciute le spese per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di C, chiesta da Jo, per non aver neanche il terzo pignorato C pagato il credito assegnatogli.
Zucchetti SG srl
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