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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
inefficacia pignoramento 497 cpc
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Maria Grazia Marra
Reggio Calabria (RC)16/01/2026 21:16inefficacia pignoramento 497 cpc
Spett.le Zucchetti vorrei porre questo quesito
Un creditore, dopo aver fatto istanza di ricerca beni ex art. 492 bis cpc, ricevuto esito positivo dall'Unep, con comunicazione del 28.04.2025 chiede di sottoporre a pignoramento alcuni crediti della debitrice esecutata.
L'ufficiale giudiziario procede al pignoramento presso terzi il 6 maggio 2025 nei confronti delle banche ed il 9 maggio 2025 nei confronti della debitrice che lo ritira il 12.05.2025 presso la casa comunale.
Il creditore iscrive la procedura il 2.07.2025 ed il 3.07.2025 deposita istanza di assegnazione.
Va detto che dagli atti depositati risulta che il verbale di pignoramento è stato restituito dall'Unep al creditore il 30.06.2025
Ma tanto si ritiene frutto di inerzia del creditore, in quanto da attestazione rilasciatami il 28.06.2025 l'Unep dichiara che l'atto di pignoramento sebbene disponibile dal 12.05.2025, a quella data ( 28.06.2025) non era stato ancora restituito perché non richiesto dal creditore
Mi chiedo se l'inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 497 cpc possa ritenersi già maturata quando il creditore iscrive la procedura e chiede l'assegnazione delle somme, essendo abbondantemente decorsi alla data del 2.07.2025 i 45 gg dal compimento del pignoramento ( ultima notifica 9 maggio), indipendentemente dalla materiale restituzione avvenuta il 30.06.2025
Ovvero se, diversamente, il momento giuridicamente rilevante sia quello della "effettiva restituzione" al creditore, cioè la consegna materiale dell'ufficiale giudiziario, sebbene il pignoramento si sia perfezionato alla data del 9.05.2025 e dalla attestazione in mio possesso datata 28.06.2025 L'Unep dichiarava che l'atto era disponibile dal 12.05.2025 ed il creditore sino al 28.06.2025 non aveva chiesto il ritiro.-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/01/2026 17:46RE: inefficacia pignoramento 497 cpc
A nostro avviso il pignoramento è inefficace.
Invero, l'art. 497 c.p.c. è chiaro nell'affermare che il termine per il deposito dell'istanza di vendita decorre dal pignoramento, sicché la norma non lascia adito a dubbi. Diverso è il caso della iscrizione a ruolo, laddove l'art. 518 (per il caso di pignoramento mobiliare) dispone che essa decorre dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, del verbale di pignoramento e del titolo, consegna che deve avvenire "senza ritardo" proprio per evitare la decorrenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita.
Una indiretta indicazione in tal senso si ricava da Cass. Sez. 3, 11/02/2025, n. 3494, secondo la quale "In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.".
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