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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il diritto di privilegio speciale del locatore
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Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)21/01/2026 16:37Il diritto di privilegio speciale del locatore
Buongiorno, chiedo un confronto sul tema come da oggetto.
In particolare mi pongo il quesito del perché, come da altri post su questo forum e come mi ha detto la consulente di Fallco, dovrei pagare con il rinveniente della vendita in procedura competitiva dei beni mobili all'interno dell'immobile del locatore il privilegio mobiliare in virtù del comma 1 art 224 CCII.
Io piuttosto propendo per applicare il comma 2 del medesimo articolo, ossia il rinveniente dei beni vincolati (in questo caso il mobilio posto a garanzia all'interno del ristorante) deve andare a soddisfare il credito del locatore nei limiti temporali previsti per legge , l'eventuale residuo alla massa generale mobiliare secondo il comma 1. Così non facendo svuoterei completamente di significatività il concetto di privilegio speciale e prelazione (solo sui beni mobili specifici), previsti dall'articolo 2764 cc.(in particolare con riferimento al sesto comma).
Chiaro che tutto il resto del rinveniente mobiliare al di fuori del mobilio interno andrà al comma 1 e il locatore nulle percepirà di tali somme, essendo il relativo privilegio di basso grado.
Ma con l'interpretazione datami il locatore non riceverebbe alcun introito, essendo comunque insufficiente il rinveniente per il pagamento dei dipendenti, rendendo la norma priva di sostanziale garanzia come invece dichiara in finalità l'articolo citato.
Voi cosa ne pensate?
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Zucchetti Software Giuridico srl
24/01/2026 12:00RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
A nostro avviso occorre applicare il primo comma dell'art. 224, posto che quello previsto dall'art. 2764 è un privilegio, non un pegno, con la conseguenza che il secondo comma della disposizione non può trovare applicazione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
24/01/2026 12:02RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
A nostro avviso occorre applicare il primo comma dell'art. 224, posto che quello previsto dall'art. 2764 è un privilegio, non un pegno, con la conseguenza che il secondo comma della disposizione non può trovare applicazione. -
Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)24/01/2026 12:47RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
Vi ringrazio per la risposta.
Vi chiedo cortesemnte la giurisprudenza che avete preso a riferimento. Io ho trovato due decisioni , una di cassazione molto datata (del 2012 ) e tribunali vari ma sempre con pronunce datate.
Diverse pronunce sostengono la mia interpretazione arrivando a questa statuizione "i privilegi speciali mobiliare sono diritti di prelazione su specifici beni, analoghi – quanto alla collocazione – ai diritti reali di garanzia".
Quindi non si tratta di pegno, condivido, ma in caso si accetti il parallelo, le conseguenze dovrebbero essere quelle della prelazione ( e, in ipotesi, non solo del privilegio).
Devo procedere con un riparto dove l'opposizione è certa e annunciata in caso vada sul primo comma come interpretazione, mi servirebbe dunque un riferimento di giurisprudenza recente per poter andare contro la mia stessa interpretazione. ubi maior minor cessat.
Vi ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
24/01/2026 14:58RE: RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
La giurisprudenza da lei citata è corretta e condivisibile, ma essa afferma una principio del tutto diverso da quanto noi abbiamo detto.
Infatti noi non dicevamo che il privilegio speciale concorre nei termini indicati dall'art .224 e non può essere equiparato al pegno. Se si equiparasse il privilegio speciale (anch'esso contemplato dall'art. 224 comma 1) al pegno (di cui si occupa invece il 224 comma 2), la previsione del comma 1 non avrebbe senso e comunque sarebbe palesemente violata.
La giurisprudenza la lei richiamata si limita semplicemente ad affermare che giustamente, i privilegi speciali, essendo concepiti con riferimento a specifici beni, sono equiparati ai diritti reali di garanzia quanto a collocazione, il che significa che gli uni e gli altri valgono solo su beni puntualmente individuati.
Non esiste, per quanto ci consti, giurisprudenza sul punto perché probabilmente la questione è sufficientemente chiara sul piano normativo da non lasciar adito a dubbi.-
Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)24/01/2026 20:10RE: RE: RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
Prendo atto della vostra interpretazione.
Però mi permetto di segnalarvi che su posizioni differenti vi sono diversi autori e anche su Brocardi nel commento all'articolo 224 CCII si legge:"Il comma 2° dispone che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale (sia mobiliare che immobiliare) hanno diritto di prelazione per capitale, spese ed interessi, nei limiti degli artt. 153 e 154 c.c.i.i., sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.).
Quindi la posizione a mio parere non è consolidata, e l'assenza di giurisprudenza ben potrebbe essere letta al contrario.
Un'ultima nota. Rimaniamo in uno schema di confronto in cui ognuno esprima il proprio parere e cerchi supporto giurisprudenziale e dottrinale su temi critici, con reciproco rispetto. Al bando i toni apodittici che non arricchiscono il confronto e che, in origine, costituiscono la ragione dell'esistenza stessa di questo forum.
Non ho interesse a fare polemica, solo un auspicio che spero condividerete .
Grazie comunque per il vostro tempo.
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Marco Arcari
NOVA MILANESE (MB)24/01/2026 20:40RE: RE: RE: RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
Continuando a cercare ho trovato, per completezza e per tutti i lettori del forum interessati, le indicazioni del manuale operativo del Tribunale di Livorno che supporta la vostra interpretazione.(peraltro usando argomentazioni differenti, ma va bene così). -
Zucchetti Software Giuridico srl
29/01/2026 08:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
La ringraziamo per il prezioso confronto, sempre utile.
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Zucchetti Software Giuridico srl
29/01/2026 09:59RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Il diritto di privilegio speciale del locatore
Come abbiamo detto in precedenti risposte, l'art. 111quater l.f. (oggi art. 224 c.c.i.i.), stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato "dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" e che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione "sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo".
Certamente, sarebbe stato opportuno un miglior coordinamento di questa norma con l'art. 54 (oggi art. 153 cccii), e quindi le sue perplessità sono del tutto giustificate.
Comunque le nuove disposizioni regolatrici delle modalità della realizzazione dei crediti sono chiare e inequivoche nell'affermare la duplicità delle masse- una mobiliare ed una immobiliare- nonchè la tassatività delle cause di prelazione e, quindi, la unicità della graduatoria tra le prelazioni- sia tra loro eterogenee che all'interno di una di esse- che su ciascuna massa possono esercitarsi.
Tutto questo si traduce nel fatto che, operativamente, tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili, ovvero da ipoteca o privilegio speciale sugli immobili, concorrono sul patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per ciascuna massa.
Ne deriva, pertanto, che con la massa mobiliare- comprensiva del ricavato di tutti i beni mobili, anche di quelli oggetto di privilegio speciale- vanno soddisfatti prima i creditori di grado anteriore e poi gli altri che seguono secondo l'ordine dei privilegi, fino ad arrivare al sedicesimo grado, che è quello attribuito ai crediti di cui all'art. 2764 c.c. con la conseguenza per cui nel momento in cui si arriva a pagare il sedicesimo grado il ricavato dei beni gravati dal privilegio speciale non è più quello originario ma va quello decurtato di quanto utilizzato per il pagamento fatto ai creditori di grado anteriore.
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