Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revoca della sentenza dichiarativa di apertura della Liquidazione Giudiziale ed uso della PEC della Procedura

  • Damiano Manini

    Reggio Emilia (RE)
    08/05/2025 12:39

    Revoca della sentenza dichiarativa di apertura della Liquidazione Giudiziale ed uso della PEC della Procedura

    Gentilissimi,
    avendo la Corte d'Appello con propria sentenza revocato l'iniziale sentenza del Tribunale locale, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di una Società di persone e del socio illimitatamente responsabile della stessa e considerando che l'articolo 53 CCII stabilisce in particolare che:
    • «Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.»;
    • «Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.»;
    • «Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria.»,
    posto che il debitore ha comunicato di aver aperto una nuova PEC a nome della Società (che sostituirà presso il Registro Imprese quella a suo tempo aperta a nome della Procedura), Vi chiedo se ritenete corretto che il Curatore possa comunque continuare ad utilizzare la PEC della Procedura per le comunicazioni che lo stesso dovrà indirizzare ai Creditori sino a che la sentenza della Corte d'Appello non sarà passata in giudicato o se debba in alternativa chiudere da subito la PEC della Procedura ed utilizzare la propria personale.
    Ringraziandovi anticipatamente Vi saluto cordialmente.
    D.M.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2025 17:04

      RE: Revoca della sentenza dichiarativa di apertura della Liquidazione Giudiziale ed uso della PEC della Procedura

      A nostro avviso, in questa fase, l'impresa può aprire una nuova Pec (o riprendere quella originale che aveva prima dell'apertura della liquidazione, se possibile) perché riprende la disponibilità dei beni e l'esercizio dell'impresa, seppur sotto la vigilanza del curatore, come avviene dopo l'ammissione ad un concordato preventivo, ma, proprio perché la procedura di liquidazione giudiziale non è definitivamente revocata né chiusa e gli organi della stessa sono ancora in carica seppur con compiti diversi, non può sostituire la nuova Pec con quella della procedura, che deve rimanere per le opportune comunicazioni. E questa è l'unica Pec che può utilizzare il curatore in questa sua qualità, perché questa è la Pec che stata comunicata al registro imprese e che rimane fino a quando la procedura non è revocata o chiusa definitivamente.
      Zucchetti SG srlA nostro avviso, in questa fase, l'impresa può aprire una nuova Pec (o riprendere quella originale che aveva prima dell'apertura della liquidazione, se possibile) perché riprende la disponibilità dei beni e l'esercizio dell'impresa, seppur sotto la vigilanza del curatore, come avviene dopo l'ammissione ad un concordato preventivo, ma, proprio perché la procedura di liquidazione giudiziale non è definitivamente revocata né chiusa e gli organi della stessa sono ancora in carica seppur con compiti diversi, non può sostituire la nuova Pec con quella della procedura, che deve rimanere per le opportune comunicazioni. E questa è l'unica Pec che può utilizzare il curatore in questa sua qualità, perché questa è la Pec che stata comunicata al registro imprese e che rimane fino a quando la procedura non è revocata o chiusa definitivamente.
      Zucchetti SG srl