Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

spese prenotate a debito ed spese ammesse al gratuito patrocinio

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    05/03/2026 19:43

    spese prenotate a debito ed spese ammesse al gratuito patrocinio

    Quale in una procedura di liquidazione giudiziale la procedura compia degli atti che presuppongo il sostenimento di :
    -spese prenotate a debito
    -spese ammesse al gratuito patrocinio,
    stante l'assenza di attivo a disposizione della procedura

    Al termine della procedura a seguito delle azioni promosse dalla curatela , la procedura abbia disponibilità di denaro è obbligatorio - come ritiene lo scrivente - che la curatela:
    - rifonda allo Stato le somme ammesse al gratuito patrocinio
    - provveda al pagamento delle spese prenotate a debito
    E' corretto tale impostazione ?

    Quale è la modalità operativa e pratica con cui la curatela deve rifondere le spese ammesse al gratuto patrocinio ?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2026 09:01

      RE: spese prenotate a debito ed spese ammesse al gratuito patrocinio

      Per ottenere che le spese siano prenotate a debito o anticipate dallo Stato è necessario che la procedura sia ammessa al gratuito patrocinio, che si ottiene con un provvedimento del giudice delegato che "attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese", come dispone l'art. 144 DPR n. 115 del 2002. L'art. 146 dello stesso DPR prevede, altresì che "Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero", ossia accerta, su richiesta del curatore, che la procedura poi dispone di liquidità; a quel punto la cancelleria provvede a liquidare le spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Baietta

        PESARO (PU)
        28/04/2026 06:21

        RE: RE: spese prenotate a debito ed spese ammesse al gratuito patrocinio

        Se nella sentenza del tribunale :
        1-la curatela risulta vincitrice
        2- la parte soccombente viene condannata al pagamento delle spese legali

        Le somme che deve incassare la procedura dalla parte soccombente sono quelle relative all'ESITO VITTORIOSO DELLA PROPRIA AZIONE

        oppure

        deve incassare anche i COMPENSI DEL LEGALE della procedura - che era stata ammessa al gratuito patrocinio stante l'assenza di disponibilità finanziarie - e poi rifondere al legale e somme di sua spettanza cosi come indicato nella sentenza ?



        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/04/2026 17:49

          RE: RE: RE: spese prenotate a debito ed spese ammesse al gratuito patrocinio

          Va premesso che, a norma dell'art. 133 DPR n. 115 del 2002, " Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". Deve pertanto ritenersi che la parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio (che lei dice essere stata condannata alle spese, senza altra precisazione) sia stata condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato, visto che la procedura era stata ammessa al gratuito patrocinio.
          Questa precisazione è rilevante perché , se è esatta la nostra premessa, è lo Stato che deve provvedere al recupero delle spese e se non vi riesce e la vittoria della causa ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa, giusto il disposto del successivo art. 134 (norma che dispone poi per quali spese può essere esercitata, oltre a prevedere cosa accade nel caso di chiusura della causa non con sentenza).
          Se le cose non stanno come ipotizzato, il soccombente è tenuto a rifondere le spese di causa alla procedura, oltre che a pagare l'importo a cui è stato condannato, e su questa somma lo Stato può solo chiedere il rimborso delle spese prenotate a debito o anticipate e non quelle del legale della procedura in quanto non le ha anticipate posto che, in tal caso, è la procedura che deve regolare i rapporti con il proprio professionista.
          Zucchetti SG srl