Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Crediti prededucibili del professionista

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    06/11/2024 16:34

    Crediti prededucibili del professionista

    Gradirei cortesemente il vostro parere in merito all'ammissione in prededuzione del credito maturato dal legale per assistere il debitore nella procedura di liquidazione giudiziale.
    Sul punto i Tribunali sembrano discordi, cito Trib. Reggio Emilia 2.05.2023 che ritiene "Deve essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio e ciò senza il limite del 75% previsto dall'art. 6CCII riferito, sotto questo profilo, alle sole procedure concordate di soluzione della crisi (accordi di ristrutturazione e concordato preventivo)".
    Di parere opposto Trib. di Bergamo 13.02.2024 "In materia di liquidazione giudiziale, i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale non sono assistiti da prededucibilità. Tali crediti, infatti, a differenza di quelli sorti in funzione delle istanze di omologazione degli accordi e dei piani di ristrutturazione dei debiti, nonché della domanda di concordato preventivo, non rientrano nell'elencazione tassativa dei compensi professionali prededucibili di cui all'art. 6 CCII."
    Gradirei sapere se si è sviluppato un orientamento prevalente.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2024 10:28

      RE: Crediti prededucibili del professionista


      Non sappiamo quale indirizzo sia prevalente, ma la tesi del trib. Di Bergamo, sembra indubbiamente preferibile alla luce delle regole poste dall'art. 6 del codice della crisi. Questo ha completamente modificato il sistema introdotto dal secondo comma dell'art. 111 l. fall. che faceva leva sulla funzionalità e occasionalità del credito per attribuire la prededuzione, ed ha limitato la stessa alle ipotesi in cui la prededucibilità è espressamente attribuita dalla legge e ai casi elencati nell'art. 6.. Questo ha individuato espressamente soltanto due categorie di crediti professionali prededucibili in base al criterio della funzionalità: ossia i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati (lett. b) e i crediti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti sempre del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47.
      Manca una previsione che attribuisca la prededuzione ai crediti dei professionisti sorti in funzione della presentazione della domanda di liquidazione.
      Se invece dell'attività anteriore svolta per l'accesso alla liquidazione giudiziale si fa riferimento alla attività di assistenza svolta nel corso della procedura, richiamando il principio della occasionalità, trova applicazione la lett. d) del comma 1 dell'art. 6 che, nella versione riformata dal recente correttivo attribuisce anche ai crediti "per le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". In tal caso resta quindi da valutare in concreto l'attività svolta dal professionista incaricato dal debitore per verificare se essa è funzionale alla buona riuscita della procedura.
      Zucchetti SG srl