Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

esecuzione fondiaria e adempimenti del creditore post assegnazione

  • Elia Zocca

    Pescantina (VR)
    28/10/2016 19:27

    esecuzione fondiaria e adempimenti del creditore post assegnazione

    Il creditore fondiario ha proseguito l'esecuzione individuale sul bene successivamente al fallimento, presentando altresì domanda di insinuazione allo stato passivo per lo stesso credito.
    L'esecuzione è terminata con la richiesta da parte del creditore di assegnazione del bene, la quale è avvenuta per un valore (200) inferiore al valore del credito insinuato (300). Ciò ho saputo in via informale in quanto nulla è stato comunicato formalmente al fallimento.
    Mi chiedo se il creditore abbia l'obbligo di comunicare l'esito della procedura esecutiva al fallimento, ai fini dell'aggiornamento dello stato passivo. E' infatti evidente che parte del credito insinuato è già stato soddisfatto e che quindi il credito di tale creditore fondiario è in realtà oggi inferiore (100 residui) rispetto a quello a suo tempo insinuato (300).
    Ove tale comunicazione venga effettuata, devo procedere a modificare formalmente lo stato passivo (aggiornando l'importo del credito) o semplicemente ne terrò conto al momento del riparto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2016 15:46

      RE: esecuzione fondiaria e adempimenti del creditore post assegnazione

      La legge non prevede alcun obbligo per il creditore fondiario di comunicare al fallimento del debitore l'esito della esecuzione individuale per due motivi; in primo luogo perché il curatore può, a norma dell'art. 41 TUB intervenire nella procedura esecutiva in modo da conoscere cosa accade in quella sede e, comunque il creditore fondiario, per conservare in via definitiva il risultato del ricavato dall'esecuzione ha l'onere di insinuare il suo credito al passivo, indicando quanto percepito. L'insinuazione va effettuata per l'intero credito, perché è in sede fallimentare che questo va esaminato e valutato e, una volta che in questa sede si accerta che quel credito ammonta a 300, da questo si detraggono le spese prededucibili e gli eventuali privilegi preferiti all'ipoteca, in modo da appurare quanto quel creditore avrebbe diritto a ricevere in sede fallimentare. Fatto questo conteggio si passa a stabilire quanto quel creditore ha ricevuto in sede esecutiva: se ha ricevuto di più di quanto dovuto in sede fallimentare deve restituire la differenza, se ha ricevuto meno ha diritto a percepire la differenza.
      Zucchetti SG Srl