Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    07/09/2022 16:27

    Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

    Spett.le Zucchetti SG,
    con la presente sono a chiedere informazioni relative al rapporto tra una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore X e una procedura esecutiva che colpisce un immobile del medesimo sovraindebitato X.
    Il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio invita il liquidatore a comunicare agli Organi della Procedura (esecutiva) sue determinazioni circa la possibilità di intervenire nella procedura esecutiva pendente o, invece, di chiederne l'interruzione. Precisando che l'esecuzione immobiliare è in stato avanzato, avendo già disposto la vendita dell'immobile e incassato il saldo prezzo, ci si chiede quali siano gli effetti delle due diverse ipotesi, di intervento o di interruzione, con particolare riferimento alla sorte delle spese già liquidate ma non ancora pagate e al soddisfacimento dei creditori della procedura esecutiva destinatari del progetto di distribuzione.
    Sarebbe ipotizzabile intervenire nell'esecuzione chiedendo l'assegnazione diretta del ricavato dalla vendita dell'immobile al lordo delle spese liquidate e dei crediti che verrebbero soddisfatti nell'ambito della liquidazione del patrimonio?
    Ringrazio molto in anticipo e porgo
    Cordiali saluti
    Sabina Megale Maruggi
    • Zucchetti SG

      08/09/2022 09:21

      RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

      La questione prospettata richiede una risposta articolata.
      Anticipando gli esiti del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere riteniamo che ove la procedura si arresti le spese della medesima saranno liquidate dal giudice dell'esecuzione e poste a carico del creditore procedente, che le recupererà in sede di liquidazione del patrimonio, quali spese prededucibili.
      Se invece il liquidatore subentrerà, le spese saranno liquidate dal ge e poste a carico della liquidatela.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni di queste conclusioni.
      Cominciamo col dire che a nostro avviso il rapporto tra esecuzione individuale e procedura di liquidazione del patrimonio va regolato negli stessi termini in cui è regolato il rapporto tra esecuzione e fallimento.
      Infatti, nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento la liquidazione del patrimonio è assimilabile alla procedura fallimentare (e l'assimilazione è ancor più marcata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), poiché entrambe postulano lo spossessamento del debitore, il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo per soddisfare tutti i debitori ammessi al passivo.
      Invero, l'art. 14-ter della legge 3/2012 prevede che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, con domanda alla quale deve essere allegato, tra l'altro, l'inventario di tutti i suoi beni. Come si vede, la liquidazione del patrimonio prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore (tranne quelli indicati dal comma 6 del medesimo art. 14-ter).
      Anche in questa procedura, nel fallimento, il Tribunale, (se ritiene ammissibile la domanda), nomina un liquidatore (non con sentenza ma con decreto, a norma dell'art. 14-quinquies) il quale svolge funzioni assimilabili a quelle del curatore fallimentare.
      Ed infatti, ai sensi dell'art. 14-sexies il liquidatore, così come il curatore, forma l'inventario dei beni, redige l'elenco dei creditori, e comunica loro un avviso assimilabile a quello di cui all'art. 92 l.fall.
      A questo avviso segue, a norma dell'art. 14-septies l'invio, da parte dei destinatari della comunicazione di una domanda di partecipazione alla liquidazione che è simile ad una domanda di insinuazione al passivo, cui infatti segue, ai sensi dell'art. 14-octies la formazione di un vero e proprio progetto di stato passivo da parte del liquidatore.
      Come nel fallimento, all'accertamento del passivo si affianca la liquidazione dell'attivo (del quale il liquidatore ha l'amministrazione), a norma dell'art. 14-novies, che si apre con la elaborazione di un programma di liquidazione.
      Il comma 2 del ciato art. 14-novies dopo aver previsto (analogamente all'art. 107 comma 1 l.fall.)che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, aggiunge, identicamente a quanto previsto dal sesto comma del citato art. 107, che "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi".
      Da tale ultima disposizione, e dal contesto normativo nel quale si inserisce, si ricava agevolmente l'affermazione per cui i rapporti tra esecuzione individuale e liquidazione del patrimonio devono essere regolati sulla falsariga di quanto prevede l'art. 51 l.fall. (di cui peraltro l'art. 107 comma 6 l.fall. costituisce il precipitato processuale) per cui la procedura esecutiva pendente, che a norma dell'art. 14-quinquies, comma 2 let b) diviene improseguibile, (la norma limita temporalmente la improseguibilità sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, ma è evidente che si tratta di un errore normativo in quanto nella liquidazione del patrimonio non esiste un decreto di omologa), riprende solo se il liquidatore, a norma dell'art. 14-novies comma 2 citato, decide di subentrarvi in luogo del creditore procedente.
      Sul punto, il cci è ancora più chiaro poiché l'art. 270 comma 5, contiene proprio un esplicito rinvio all'art. 150, il quale corrisponde al vecchio art. 51 l.fall., con la conseguenza che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.
      Il rinvio all'art. 150 comporta inoltre un necessario effetto di trascinamento, all'interno della disciplina della liquidazione controllata, dell'art. 216 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente all'art. 107, comma sesto, l.fall. il quale, come detto, nella legge fallimentare costituiva il precipitato processuale dell'art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l'avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. La conseguenza è dunque che: da un lato viene ribadita la facoltà per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012; dall'altro, risulta definitivamente chiarito che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva.
      Chiarito dunque che i rapporti tra esecuzione e liquidazione del patrimonio sono sovrapponibili a quelli che intercorrono tra esecuzione e fallimento, non resta da verificare come, in questa dinamica, è stato affrontato il tema posto dalla domanda.
      Indicazioni utili si traggono da Cass., n. 23482/2018, che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
      In questa sentenza la Corte non affronta (non essendo stata chiamata a farlo) l'ulteriore questione relativa alla possibilità che gli importi liquidati a favore degli organi della procedura esecutiva individuale possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato o meno, ma se (come la stessa sentenza ribadisce) la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
      Detto dunque che le spese dell'esecuzione devono essere liquidate dal giudice che procede (e dunque dal giudice dell'esecuzione) e distribuite dal giudice del concorso, e dunque dal giudice delegato (o dal liquidatore in sede di liquidazione del patrimonio), si pone un ulteriore problema.
      Invero, mentre secondo alcuni detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso (con la conseguenza che il decreto di liquidazione dovrebbe porre il relativo importo a carico del debitore), la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585) afferma che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo.
      A nostro avviso questa soluzione è condivisibile ove il curatore (o il liquidatore) non decida di proseguire la procedura (caso affrontato da cass. 25585/2015).
      Se invece il curatore (o il liquidatore) dovesse decidere di proseguire la procedura esecutiva sebbene ricorrano i presupposti per dichiararne l'improseguibilità, riteniamo che
      In questo caso il decreto di liquidazione debba essere emesso (dal giudice dell'esecuzione) a carico della curatela (o della liquidatela), e sulla scorta di esso l'ausiliario potrà chiedere al liquidatore il pagamento di quanto dovutogli.
      • Sabina Megale Maruggi

        SAREZZO (BS)
        08/09/2022 11:12

        RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

        Vi ringrazio molto per la tempestività e l'esaustività della risposta.
        Pertanto, se ho ben capito: a) in caso di decisione del liquidatore di interrompere l'esecuzione l'unico a poter proseguire l'azione esecutiva è il creditore fondiario; b) qualora il creditore fondiario intendesse proseguire, sarà l'unico a poter essere soddisfatto col riparto dell'esecuzione ex art. 41 TUB; c) gli altri creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare dovranno "insinuarsi" nella LP.
        Le somme residue, al netto di ciò che viene distribuito al creditore fondiario, verrebbero interamente assegnate alla procedura di LP? Per quanto riguarda le spese di procedura (esecutiva) non ancora liquidate, su queste deciderà il G.E. e poi verranno "insinuate" nella LP? E quelle invece già liquidate in sede esecutiva ma non ancora saldate potrebbero transitare anch'esse nella LP e potrebbero qualificarsi come spese di giustizia?
        • Zucchetti SG

          08/09/2022 15:04

          RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

          Tutto esatto, precisiamo solo che la facoltà, per il creditore fondiario, di proseguire la procedura nonostante l'avvio di una liquidazione del patrimonio è una novità del cci, poichè analoga previsione non era contemplata dalla legge 3/2012
    • Isabella Grassi

      Parma
      12/12/2022 19:56

      RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

      Se sono solo le spese prededucibili a dover essere liquidare dal GE non serve certo la nomina di un esperto per il riparto, ma a Reggio Emilia li hanno nominato in una esecuzione immobiliare nella quale il liquidatore ha scelto di proseguire è stato nominato per predisporre il piano di riparto.
      Non ne comprendo l'utilità nè tantomeno chi debba sopportarne il costo.
      Il riparto è un onere del liquidatore e per questo viene pagato e deve avvenire nella liquidaziobe del patrimonio e non nella esecuzione.
      Cui prodest?
      • Giovanni Bertani

        parma
        13/12/2022 11:29

        RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

        A mio parere la nomina dell'esperto (ausiliario che predispone il riparto) nel caso di specie è assimilabile alla nomina di un coadiutore del liquidatore medesimo e quindi la spesa deve essere posta a suo carico e verrà detratta dal suo compenso. Infatti la ripartizione è un onere proprio del liquidatore, essendo ininfluente che il Giudice lo abbia nominato o meno, vero ne sia che il coadiutore viene sempre autorizzato dal Giudice. La prassi del Tribunale citato è troppo dispendiosa per la procedura e ciò potrebbe, anzi sicuramente, danneggia la massa qualora non prevista nel programma di liquidazione che costituisce la bussola di riferimento.
        • Zucchetti SG

          15/12/2022 12:58

          RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

          Condividiamo le perplessità espresse relativamente alla opportunità di procedere alla nomina dell'esperto che procede al riparto, anche se probabilmente la nomina è precedente al piano di riparto medesimo, posto che, se vi sono somme da ripartire, verosimilmente c'è stata una vendita, a meno che non si tratti di distribuire importi derivanti da una conversione del pignoramento.
          Quanto al costo del compenso dovuto a questo soggetto, come abbiamo detto nella risposta precedente, se il liquidatore ha deciso di proseguire la procedura esecutiva, si tratta di un costo che dovrà essere liquidato dal giudice dell'esecuzione quale giudice che procede (come ritenuto da Cass. 23482/2018), posto a carico della liquidatela e pagato in sede concorsuale secondo le regole del riparto, quale spesa prededucibile, atteso che se il liquidatore (recte, la procedura), ha deciso di coltivare una esecuzione che diversamente sarebbe stata dichiarata improseguibile, dovrà, alla stregua di qualunque altro creditore, sopportarne i costi.
          In ogni caso, precisiamo che per poter esprimere un giudizio compiuto occorrerebbe conoscere il dettaglio delle dinamiche processuali che si sono avvicendate nella procedura esecutiva.
          Non ci convince, invece, l'assimilazione del soggetto incaricato della elaborazione del piano di riparto al coadiutore, atteso che nell'esecuzione individuale le operazioni di cui all'art. 591-bis cpc (compresa la predisposizione del piano di riparto) sono affidate al professionista delegato, iscritto negli elenchi di cui all'art. 179-ter disp att cpc.
          • Isabella Grassi

            Parma
            15/12/2022 16:14

            RE: RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

            La sequenza è la seguente:

            Esecuzione immobiliare promossa dal condominio + altri intervenuti.
            Sospesa perché è intervenuta la liquidazione del patrimonio.
            Nel programma di liquidazione si legge: "La proposta dei Ricorrenti consiste in una procedura liquidatoria da attuarsi mediante l'alienazione dell'immobile di proprietà, che rappresenta l'unico bene che possa avere rilevanza economica.
            Di conseguenza sarà il liquidatore, subentrando nell'esecuzione, ad incassare il ricavato della vendita ed a distribuirlo nel rispetto delle cause di prelazione, ivi compresa quella pertinente ai crediti ipotecari.
            Il liquidatore, pertanto, come già anzi anticipato, provvederà a subentrare nella procedura esecutiva immobiliare, "riattivando" la stessa e chiedendo che venga fissata una nuova data per la vendita. Ciò rappresenta, senza alcun dubbio, la soluzione preferibile a tutela del ceto creditorio, anche al fine di evitare ulteriori spese alla procedura."
            In conformità a ciò l'esecuzione è stata ripresa, e di fatto il liquidatore, ha assunto il ruolo di creditore procedente.
            Venduto il bene, il GE ha liquidato i vari ausiliari (custode, perito, notaio etc etc) ma ha nominato un professionista per il piano di riparto.
            Orbene lo stato passivo dell'esecuzione non coincide con lo stato passivo della procedura.
            Perchè quindi il ceto creditorio della liquidazione dovrebbe sostenere questo costo, posto che il riparto per la liquidazione è onere dell liquidatore e non può certo rispecchiare quello della esecuzione?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              17/12/2022 17:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

              Questo, vuol dire che il professionista delegato per il piano di riparto in pratica potrebbe essere stato chiamato semplicemente a svolgere quelle attività cui, in difetto, sarebbe stata chiamata la cancelleria.
              A ben vedere, infatti, la stessa cosa si verifica in occasione di ogni delega di vendita, ove il delegato è incaricato, a norma dell'art. 591-bis cpc di compiere quelle medesime attività che, in assenza di delega, compierebbero il giudice dell'esecuzione ed il cancelliere.
              • Isabella Grassi

                Parma
                19/12/2022 10:02

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

                No, gli è stato chiesto di predisporre un riparto come se l'esecuzione fosse autonoma.
                • Zucchetti SG

                  19/12/2022 15:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto tra esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio

                  Si certo, questo ci era chiaro. Intendevamo dire che, in concreto, il delegato sarà chiamato ad eseguire meri pagamenti, poiché non v'è un vero e proprio piano di riparto, inteso quale distribuzione tra creditori aventi titolo del ricavato dalla vendita.