Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

interferenze tra liquidazione giudiziale ed esecuzione immobiliare

  • Monica Montanari

    PESARO (PU)
    30/04/2026 18:21

    interferenze tra liquidazione giudiziale ed esecuzione immobiliare

    Buonasera,
    ho il seguente problema:
    sono curatrice di una società posta in liquidazione giudiziale a novembre 2024, con esecuzione immobiliare aperta dal 2020.
    Sono intervenuta nell'esecuzione permettendo alla delegata alle vendite di portare avanti l'esecuzione e di terminare la vendita di tutti i beni residui; oltretutto la delegata ha anche effettuato diversi riparti parziali ai soli creditori fondiari.
    Ora sto predisponendo il progetto di riparto parziale e mi sono accorta che c'è un problema per quanto riguarda uno di questi creditori fondiari:
    - innanzitutto questo soggetto in sede di esecuzione immobiliare è stato completamente soddisfatto per quanto riguarda il credito ipotecario richiesto(vera sorte + interessi)
    - tuttavia il credito che ha richiesto nell'esecuzione è superiore a quello richiesto nella liquidazione giudiziale per quanto riguarda il conteggio degli interessi (la vera sorte coincide) in quanto nell'esecuzione sono stati richiesti con privilegio ipotecario interessi dell'ultimo triennio fino al 2020, mentre nella liquidazione giudiziale sono stati chiesti con privilegio ipotecario gli interessi dell'ultimo triennio sino al 2024 , modificando quindi il valore insinuato.
    Mi chiedo, è questo il caso in cui devo procedere a chiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito ? anche se in sede di esecuzione immobiliare il creditore in realtà ha richiesto l'importo corretto, poi non confermato da loro stessi in sede di insinuazione alla procedura di liquidazione giudiziale? avrebbero dovuto insinuarsi per la stessa cifra per non vedersi chiedere nulla indietro?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      04/05/2026 11:27

      RE: interferenze tra liquidazione giudiziale ed esecuzione immobiliare

      A nostro avviso va richiesta la restituzione della differenza tra quanto percepito e quanto insinuato.
      È noto che ai sensi del secondo comma dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 cci), prosegue anche in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettare alla banca, viene attribuita al fallimento.
      Quindi, in presenza di un credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione (la prosecuzione della procedura, è stato precisato da Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2011, n. 18436, avviene a meno che in sede fallimentare sia già stata ordinata la vendita prima che questa sia stata disposta dal Giudice dell'esecuzione).
      In passato si è discusso se, in caso di fallimento del debitore esecutato, l'esercizio del diritto all'assegnazione della somma ricavata dalla vendita riconosciuto al creditore fondiario imponesse o meno che questi risultasse insinuato al passivo (cosa che, nel caso di specie, ad oggi non è avvenuta in quanto la prima udienza di verifica dello stato passivo non si è ancora celebrata).
      Il primo problema può oggi dirsi parzialmente superato, atteso che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che l'insinuazione al passivo sia necessaria. In particolare, secondo Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572, "L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile "ratione temporis", pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente". (Negli stessi termini anche Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377e Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482).
      È dunque evidente che l'unico credito che può essere riconosciuto al fondiario è quello ammesso al passivo della procedura concorsuale, nulla di più.
      Venendo all'azione concretamente esperibile dalla curatela per ottenere la restituzione di quanto percepito in eccedenza dall'istituto di credito, crediamo che lo stato passivo potrebbe costituire la prova scritta per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo, in caso di inadempimento spontaneo.