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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
predisposizione piano di riparto nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario.
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Francesca Felice
CATANIA21/04/2026 17:31predisposizione piano di riparto nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario.
Salve,
nella qualità di Curatore di una liquidazione giudiziale, sono stata autorizzata a subentrare in una procedura esecutiva immobiliare pendente promossa dal creditore fondiario che gode del privilegio speciale su 4 dei 13 lotti pignorati e trasferiti.
Il professionista delegato, terminate le operazioni di vendita, ha invitato i creditori e la Curatela al deposito della nota di precisazione del credito e delle relative note spese.
A questo punto, quali sono le voci che devo inserire nella depositanda nota spese?
In particolare, domando se:
- al pagamento dell'IMU - che sto provvedendo a quantificare anche con l'ausilio del coadiutore nominato dalla Curatela - debba provvedere il professionista delegato;
- le spese prededucibili maturate in sede di liquidazione giudiziale - attualmente iscritte al campione civile - vadano soddisfatte in sede esecutiva;
- le spese legali dei procuratori costituiti (sia della Curatela che dei creditori) vengano liquidate dal GE e soddisfatti in sede esecutiva;
- ovvero se in sede esecutiva il GE possa solo assegnare le somme al creditore fondiario (previa precisazione del credito così come ammesso al passivo) e poi semplicemente assegnare tutto il residuo alla Curatela.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/04/2026 18:54RE: predisposizione piano di riparto nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario.
Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
La giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che quella operata in favore del creditore fondiario sia una attribuzione provvisoria, comunque subordinata alla l'insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario con la ulteriore conseguenza che il curatore potrà pretendere in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale quando, in sede di riparto fallimentare, risulti che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572;analogamente, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
In sede esecutiva, pertanto, dovrebbero essere assegnate alla curatela le somme che sopravanzano all'esito dell'assegnazione della somma dovuta al fondiario, nei limiti dell'importo ammesso al passivo del fallimento.
A proposito delle spese di procedura, osserviamo quanto segue.
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare), ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
Le premesse sopra svolte ci consentono di affermare dunque che le spese prededucibili maturate in ambito concorsuale possono essere richieste dal curatore in sede esecutiva sulla base di un previo provvedimento del giudice delegato che a tanto autorizzi il curatore.
Quanto al compenso dovuto al difensore che ha assistito la curatela, osserviamo quanto segue.
Se così è, e muovendo dall'affermazione per cui anche il compenso liquidato al difensore che assiste la procedura costituisce una spesa prededucibile ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i., si ha che ove il curatore depositasse un provvedimento di liquidazione di quel compenso adottato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25, comma primo, n.6) l.fall., il quale determini anche la misura in cui la somma liquidata è prededucibile rispetto al ricavato dalla vendita, il giudice dell'esecuzione dovrebbe tenerne conto. Ricordiamo, a questo proposito, che sebbene il compenso dovuto ai difensori sia sempre liquidato dal giudice dinanzi al quale si è svolto il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 95 c.p.c., quella liquidazione non esclude né rende superfluo il provvedimento di liquidazione di cui al citato art. 25 l.fall. ad opera del giudice delegato (cfr, in argomento, Cass. sez. I, 4 marzo 2016, n. 4269).
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