Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Applicazione IVA ed emissione fattura

  • Sandro De Marco

    Roma
    15/09/2021 12:20

    Applicazione IVA ed emissione fattura

    Buongiorno, espongo la questione:
    Il compendio immobiliare oggetto della vendita è una intera palazzina allo stato grezzo. L'esecutata è una società (in liquidazione) che è fallita prima dell'asta (il fallimento si è costituito) e l'aggiudicataria è una società.
    Da quello che mi risulta non è applicabile la "reverse charge" perché l'immobile è allo stato grezzo - non è terminato ed ho chiesto, pertanto all'aggiudicataria l'IVA al 22% sul prezzo di aggiudicazione.
    Avrei necessità di sapere
    - se è corretta l'applicazione dell'IVA al 22% (l'Ufficio del Registro ha registrato il Decreto applicando la tassazione fissa).
    - In tal caso devo quindi emettere io fattura per conto della società esecutata?
    - essendo fallita e quindi devo inserire con il CF del fallimento?
    - con quale numerazione?
    - e in tal caso come si procede con la fattura elettronica?
    - Infine l'IVA la devo pagare con il mod. F24? con quali codici?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      17/09/2021 08:10

      RE: Applicazione IVA ed emissione fattura

      Rispondiamo agli interrogativi formulati osservando che, a monte, essi impongono di dare risposta ad un quesito preliminare: in caso di fallimento dell'esecutato, ove la procedura esecutiva segua il suo corso (perché il creditore procedente è un creditore fondiario oppure perché il curatore ha ritenuto di far proseguire in quella sede il procedimento liquidatorio del cespite) chi è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto?
      Ed infatti, una delle problematiche classiche nell'ambito delle attività del professionista delegato legate al decreto di trasferimento attiene certamente agli adempimenti fiscali ad esso connessi, adempimenti che, nonostante la pluralità di interventi, le riforme del processo esecutivo intervenute nel 2005, nel 2006, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 non hanno disciplinato.
      Fra questi si segnala, in particolare, quello relativo all'assolvimento degli obblighi IVA legati all'ipotesi in cui l'esecutato, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, non possa o non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione, e (soprattutto) l'aggiudicatario non sia a sua volta soggetto passivo IVA.
      Al fine di indirizzare gli operatori sono intervenuti sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero della Giustizia.
      La prima ha provveduto con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
      La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentra sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
      La posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazione dell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
      A prescindere dalla tesi alla quale si voglia aderire, e premesso che la soluzione dominante negli uffici giudiziari italiani è quella indicata dall'Agenzia delle Entrate, osserviamo che in caso di fallimento del debitore esecutato lo scenario cambia radicalmente perché a mente dell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
      Riteniamo dunque che in caso di fallimento gli adempimenti fiscali legati all'imposta sul valore aggiunto gravino sul curatore, il quale dovrà comunicare al professionista delegato se intende esercitare l'opzione iva nei casi previsti dall'art. 10, comma primo, n. 8-bis) ed 8-ter) d.P.R. n. 633 del 1972 (la qualcosa si verifica quando il curatore ha un credito IVA e quindi ha interesse a portarlo in compensazione con l'iva sul prezzo di aggiudicazione) ed al quale dunque il delegato dovrà versare l'importo dell'iva. Sarà poi il curatore ad emettere fattura.
      • Sandro De Marco

        Roma
        17/09/2021 11:27

        RE: RE: Applicazione IVA ed emissione fattura

        Vi ringrazio dell'esauriente risposta confermandoVi che il creditore procedente è titolare di un credito fondiario.
        Prendo atto, quindi, che essendo l'esecutata una società fallita, dovrò rimettere le somme acquisite dalla società aggiudicataria a titolo di imposte al Curatore che provvederà ad emettere fattura ed al pagamento dell'iva.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          19/09/2021 19:07

          RE: RE: RE: Applicazione IVA ed emissione fattura

          Esatto, grazie a lei.