Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

  • Fabrizio Tagliabracci

    Mestre (VE)
    05/09/2016 18:00

    ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

    Son stato nominato delegato nella vendita di un immobile di una cooperativa che, tra l'avvio dell'esecuzione e la mia nomina, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
    All'atto della nomina ho potuto rilevare che l'esecutante non era a conoscenza della procedura di liquidazione coatta e il commissario liquidatore (peraltro dimissionario e non ancora sostituito) non era a conoscenza dell'esecuzione in corso.
    Considerato che l'art.51 L.F., applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, vieta le azioni esecutive individuali mentre non mi pare sia applicabile l'art.107, 6° comma L.F., che prevede la possibilità di scelta da parte del curatore tra intervento nell'esecuzione e interruzione, mi domando quale sia il rapporto tra le due procedure e quale delle due debba prevalere.
    L'avv. dell'esecutante afferma che, trattandosi di mutuo ipotecario fondiario, l'esecuzione deve procedere.
    Ringrazio anticipatamente per il Vs. parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/09/2016 20:07

      RE: ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

      In applicazione del combinato disposto degli art. 51 e 201 l.fall., le azioni individuali aventi ad oggetto beni ricadenti nel patrimonio del soggetto fallito non possono proseguire nel caso di procedure di liquidazione coatta amministrativa in quanto le ragioni creditorie devono infatti essere accertate paritariamente attraverso l'amministrazione del patrimonio del soggetto in liquidazione coatta, pena la compromissione della "par condicio creditorum". Quanto ai creditori fondiari non esiste unanimità di opinione se il divieto di cui all'art. 51 valga anche per esse o se sia possibile il loro inizio e prosecuzione come nel fallimento. Noi propendiamo per questa seconda soluzione in quanto l'art. 201 si limita a richiamare l'art. 51, che quindi trova applicazione nella liquidazione coatta nella sua interezza, compresa la salvezza di diversa disposizione di legge che consente l'applicazione dell'art. 41 tub. In tal senso Cass. 07/06/1988, n. 3847. Diverso è il caso del concordato, ove l'art. 168 tratta espressamente e autonomamente del divieto delle azioni esecutive, senza far salva diversa disposizione di legge.
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Pernis

        MILANO
        24/04/2020 10:51

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

        Buongiorno,
        torno sull'argomento a distanza di tempo.

        Il Trib. Pesaro, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., 12/08/2016 ha stabilito che l'art. 41 TUB non è applicabile nel caso in cui il debitore sia sottoposto ad Liquidazione coatta amministrativa, richiamando l'art. 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (per le Coop.), in base a cui "Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (sul punto anche Cass. 3847/88 in parte motiva).

        Nel caso che mi occupa, il patrimonio immobiliare della Società Cooperativa era stato assoggettato a numerose espropriazioni prima della ammissione alla procedura di L.C.A.
        Solo alcune delle esecuzioni risultavano intraprese da creditori fondiari.

        Assumendo che le conclusioni del Trib. Pesaro siano condivisibili (impossibilità per il fondiario di esercitare il proprio "privilegio processuale ai sensi del 41Tub) mi chiedo se il Liquidatore giudiziale abbia comunque la facoltà di intervenire in sostituzione nelle procedure pendenti ai sensi dell'art. 107 comma VI (Capo VI, Sez.II), disposizione che tuttavia non viene richiamata espressamente per le L.C.A. dall'art. 201 l.f. e sembrerebbe trovare un ulteriore limite nell'art. 210, comma II l.f.
        Ringrazio anticipatamente per Vostro parere in merito.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/04/2020 20:11

          RE: RE: RE: ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

          Condividiamo pienamente la decisione del tribunale in quanto la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali in pendenza di fallimento costituisce una eccezione, che trova il suo fondamento nella previsione dell'art. 51 l. fall. che, nel porre il divieto, dopo la dichiarazione di fallimento di azione individuale esecutiva o cautelare, fa salve diversa disposizione della legge; l'art. 41Tub, costituisce una di queste norme fatte salve dall'art. 51. Di conseguenza, lì dove tale salvezza non è prevista, come, ad esempio nell'art. 168 nel concordato, il divieto opera anche per iol creditore fondiario; a maggior ragione tale divieto ricorre nella liquidazione coatta delle cooperative ove la norma da lei richiamata non solo non fa salva diversa disposizione di legge, ma espressamente esclude che possa "essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; il legislatore con tale norma speciale ha voluto dire che anche le azioni esecutive che possono iniziare o proseguire in pendenza di fallimento per la salvezza di cui all'art. 51, sono improseguibili in pendenza della liquidazione coatta delle cooperative.
          Venendo al problema da lei posto e premesso che l'art. 210 che tratta dela liquidazione dei beni nella lca non contiene una norma simile a quella dell'attuale comma sesto dell'art. 107 l. fall., va detto che la questione del subentro del commissario liquidatore nelle procedure di espropriazioni pendenti a carico del liquidato ha avuto soluzioni contrastanti in passato in dottrina (non coi risultano decisioni giurisprudenziali edite), ove sembrava prevalente la tesi della incompatibilità del subentro in quanto la libertà delle forme della liquidazione dei beni nella lca mal si conciliava con le forme di vendita giudiziaria tipiche del fallimento.
          Con la riforma del 2006/2007 anche la liquidazione fallimentare è stata deformalizzata e degiurisdizionalizzata eppure è stata mantenuta la possibilità del subentro del curatore, sicchè non vi sarebbero oggi ostacoli al subentro anche del commissario liquidatore (D'Aquino). Del resto, se si impedisce a quest'ultimo il subentro, la procedura esecutiva in corso sarà dichiarata improcedibile e la vendita del bene pignorato sarà effettuata dal commissario in sede di liquidazione, con aggravio di spesa e di tempo e perdita della conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento; ossia vi sarebbero una serie di svantaggi a fronte di nessuna valida ragione che impedisca il subentro, se non il dato del silenzio sul punto dell'art. 210, silenzio che può essere coperto da una interpretazione estensiva dell'art. 107.
          Ovviamente si tratta di una interpretazione, per cui, come in tutti i casi dubbi ove manchino precedenti giurisprudenziali, le soluzioni possono essere anche diverse.
          Zucchetti SG srl
    • Fabrizio Donato

      Messina
      31/01/2023 09:57

      RE: ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

      Mi permetto di inserirmi in questa discussione per esporre quanto appresso.

      In una procedura esecutiva per un mutuo ex Lege 457/1978 che sto seguendo quale Professionista Delegato - oltre ad altre pronunce di merito in linea con quella del Tribunale di Pesaro - è stata richiesta (dal creditore procedente) l'applicazione dall'art. 17 comma 4 della legge 457/1978 in materia di edilizia residenziale.

      Detto articolo, infatti, prevede testualmente espressamente che "L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, L. 17 luglio 1975, n. 400".

      Tale norme non è stata abrogata, ma nessun Giudice di merito - che si è occupato della questione - sembra averla mai presa in considerazione.

      Pertanto rimango in attesa della vostra opinione in merito a quanto sopra esposto.

      Cordiali saluti

      Avv. Fabrizio Donato
      • Zucchetti SG

        06/02/2023 07:50

        RE: RE: ESECUZIONE IMMOB. E LIQUID.COATTA AMMINISTRATIVA

        La norma citata fa riferimento a mutui agevolati che, a norma dell'art. 14 comma secondo l. 457/1978 sono "assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale", sono concessi "dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio … secondo le direttive da emanarsi … dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
        Deve trattarsi, dunque, affinché ricorra la speciale disciplina in parola, di finanziamenti che abbiano le caratteristiche sopra descritte, secondo quanto previsto dell'art. 14 citato.
        Questi mutui, prosegue l'art. 17 comma primo, "sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori".
        Essi, a norma dell'art. 18 comma 3, possono anche essere concessi a cooperative edilizie.
        L'art. 17 comma quattro, infine, prevede che l'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, L. 17 luglio 1975, n. 400, il quale prevede che dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa dall'art. 51 l. fall.
        Come si vede, la norma deroga all'art. 3 della legge n. 400/1975, e sembrerebbe consentire la prosecuzione delle sole esecuzioni intrapresa contro una cooperativa edilizia. Sennonché, a ben vedere, il prosieguo della procedura può essere ipotizzato anche in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) degli altri soggetti, poiché in questo caso soccorre l'art. 41 del testo unico bancario, atteso che i mutui in discorso, essendo garantiti da ipoteca di primo grado, sono tutti ascrivibili anche alla categoria dei mutui fondiari, soprattutto dopo che Cass., Sez. U 16/11/2022, n. 33719 ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 sia causa di nullità del contratto.