Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

  • Andrea Amuleti

    Rimini
    07/02/2018 15:00

    Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

    Il Fallimento (dichiarato il 11/11/2015) ha proposto (con ricorso ex art. 702 bis cpc) azione revocatoria nei confronti di un atto di trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, disposto dalla società in bonis in favore di una società terza.
    Tali beni immobili, precedentemente al fallimento e quindi anche all'esercizio della suddetta azione revocatoria, sono stati sottoposti ad esecuzione immobiliare da parte di creditori del terzo, in forza di pignoramento regolarmente trascritto in data 19/02/2015, mentre la domanda giudiziale di revocatoria è stata trascritta il 26/10/2016.
    La domanda è stata integralmente accolta (ed annotata) ed è stata, quindi, dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti del Fallimento.
    A questo punto il Fallimento può intervenire nella procedura esecutiva immobiliare promossa dai creditori del terzo sui beni immobili oggetto della revocatoria?
    In caso affermativo, a quale titolo deve avvenire tale intervento: ai sensi degli artt. 564-565 cpc oppure dell'art. 107 LF e dell'art. 41 TUB (trattandosi di creditore fondiario)?
    Ed ancora: in quale posizione il Fallimento intervenuto partecipa alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, rispetto ai creditori del terzo?
    Infine, il Fallimento potrebbe proporre opposizione di terzo all'esecuzione ex artt. 619-620 cpc nei confronti della procedura esecutiva immobiliare promossa dai creditori del terzo sui beni immobili oggetto della revocatoria?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2018 20:33

      RE: Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

      A seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria e della conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento effettuato dal fallito, il bene oggetto dell'atto revocato dovrebbe essere restituito al fallimento per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare. Questa sentenza, però, non è opponibile al creditore ipotecario perché questi (al di là della iscrizione dell'ipoteca) ha trascritto il pignoramento sullo stesso immobile prima della trascrizione della domanda rvocatoria, data alla quale risalgono gli effetti della successiva sentenza costitutiva.
      In questa situazione quindi il fallimento potrebbe fare opposizione di terzo, ma non per ottenere la consegna dl bene oggetto dell'atto revocato- in quanto, come detto, la sentenza revocatoria non è opponibile all'esecutante- ma per ottenere la consegna dell'eventuale residuo dopo la soddisfazione del creditore ipotecario.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Amuleti

        Rimini
        15/03/2018 15:34

        RE: RE: Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

        Ritorno sul quesito inviato in precedenza a seguito dell'aggiornamento sullo stato dell'esecuzione. Il creditore fondiario che aveva promosso dell'azione esecutiva, in udienza avanti al GE ha formalmente ritirato l'azione promossa nei confronti del terzo debitore e disposto la cancellazione del pignoramento che era stato trascritto prima della revocatoria. Inoltre, presente in udienza anche l'intervenuto Agenzia Entrate-Riscossione, che non si è opposta. Pertanto, in qualità di curatore del fallimento che ha trascritto la sentenza di revocatoria (a mio favore ovvio), adesso posso procedere con la vendita all'interno della procedura fallimentare o devo promuovere anch'io un'azione esecutiva? La revocatoria vinta nei confronti del terzo debitore esecutato, in sostanza, mi permette di procedere con la vendita nella procedura all'interno del fallimento essendo stato cancellato il pignoramento?
        Grazie
        • Andrea Amuleti

          Rimini
          16/03/2018 14:45

          RE: RE: RE: Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

          Grazie per la risposta.
          Vi chiedo, però, gentilmente un ulteriore chiarimento. Nel Vostro messaggio scrivete che "a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria e della conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento effettuato dal fallito, il bene oggetto dell'atto revocato dovrebbe essere restituito al fallimento per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare". Tuttavia, al momento dell'esperimento dell'azione revocatoria i beni erano (e sono tuttora) di proprietà del terzo acquirente e non del fallito, per cui, in ragione del carattere relativo dell'inefficacia dell'atto conseguente alla revocatoria, per quale ragione il "bene dovrebbe essere restituito al fallimento per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare"? L'azione revocatoria esperita ed accolta è quella ordinaria, per cui, secondo il disposto di cui all'art. 2902 cc, "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti del terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato".
          Quindi, a mio parere, il Fallimento potrebbe agire in via esecutiva nei confronti del terzo acquirente, attuale proprietario del bene trasferito con l'atto revocato, pignorando il bene, ma non attraverso l'azione collettiva fallimentare, bensì nell'ambito di un comune procedimento esecutivo.
          Al contrario, se, come dite, il bene fosse restituito al Fallimento per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare, si avrebbero sostanzialmente i risultati di un'azione di annullamento del contratto e non di revocatoria.
          Grazie.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            16/03/2018 20:36

            RE: RE: RE: RE: Intervento del fallimento nell'esecuzione del creditore fondiario sui beni oggetto di revocatoria

            Quello che lei dice circa la inefficacia relativa della revocatoria ordinaria è vero, ma bisogna tenere conto che quando questa azione è esercitata dal curatore, come l'art. 66 consente, l'azione esecutiva sul bene oggetto della compravendita revocata dovrebbe essere esercitata dal curatore nell'interesse della massa, e ,quindi l'inefficacia opera non più nei confronti del solo creditore che eventualmente aveva promosso l'azione, ma nei confronti della intera massa dei creditori.
            da questo si deduce che a seguito della vittoriosa azione revocatoria, ordinaria come fallimentare, esercitata dal curatore sorge a carico del terzo un obbligo di restituzione del bene, che consiste non nel ritrasferimento di proprietà al debitore fallito o alla massa dei creditori, ma in una mera reimmissione nel possesso, finalizzata all'esercizio dell'azione esecutiva nelle modalità che può esperire un fallimento, ossia attraverso la liquidazione del bene per la soddisfazione dei creditori. per questo avevamo scritto che il bene oggetto dell'atto revocato dovrebbe essere restituito al fallimento per l'esercizio sullo stesso dell'azione collettiva fallimentare.
            Si tratta di concetti ormai pacifici. La Cassazione dal 1998 è costante nel dire che "La revocatoria fallimentare, avente una funzione del tutto analoga alla revocatoria ordinaria, costituisce un mezzo straordinario di reintegrazione della responsabilità patrimoniale di un imprenditore commerciale fallito, illimitata ed a favore dei creditori concorrenti, basato sulla dichiarazione di inefficacia che investe l'intero oggetto dell'atto nei confronti di tutti i creditori anteriori o posteriori. Essa, a differenza da altri istituti (quali, ad esempio, il riscatto), non ha carattere restitutorio, ossia non comporta una reale restituzione alle attività fallimentari del bene oggetto del negozio giuridico revocato, ma, senza comportare variazione nella titolarità dei diritti, afferma il potere del curatore fallimentare di disporre dei diritti stessi, appartengano essi al fallito, che ne sia rimasto titolare, o ad altri che ne abbiano assunto la titolarità" (Cass. 30/01/1998, n. 971).
            Zucchetti Sg srl