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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE (creditore fondiario)
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Vincenzo Grimaldi
Salerno03/12/2025 20:51LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE (creditore fondiario)
Preliminarmente si rappresenta quanto segue.
La procedura di liquidazione giudiziale è intestataria di un complesso immobiliare oggetto di procedura esecutiva immobiliare azionata da creditore fondiario.
Il creditore fondiario ha optato per continuare la procedura esecutiva.
La liquidazione giudiziale è intervenuta nella relativa procedura esecutiva.
1) Il Giudice Delegato può disporre la vendita coattiva degli stessi beni? (08/09/2011, n. 18436);
2) I contratti preliminari di compravendita trascritti prima del pignoramento possono essere portati a termine dalla liquidazione giudiziale con autorizzazione del GD? è necessaria una interlocuzione a tre Giudice Delegato, Giudice Esecuzione Creditore Fondiario?
3) Lo stesso vale anche per i contratti preliminari non trascritti e non opponibili alle procedure?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
06/12/2025 11:58RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE (creditore fondiario)
Com'è noto, "Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione" (Cass. Sez. 1, 08/09/2011, n. 18436. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 20/04/2022, n. 12673).
Dunque, in applicazione di questo principio, il giudice delegato potrà certamente disporre la vendita del bene pignorato dal creditore fondiario, a meno che in sede esecutiva non sia stata già pronunciata l'ordinanza di vendita.
Ciò premesso, quanto alla disciplina dei contratti preliminari, essa seguirà le regole degli art. 173 e 174 c.c.i.i., le quali non possono essere derogate dalla circostanza per cui il creditore ipotecario è titolare di credito fondiario. Invero, la possibilità per costui di iniziare o proseguire l'azione esecutiva, non comporta, quale effetto di trascinamento, la deroga alle regole che disciplinano la sorte dei contratti pendenti.
A questo proposito osserviamo che l'art. 41 tub deroga alla previsione generale della improseguibilità delle procedure esecutive prevista dall'art. 150 c.c.i.i. (corrispondente all'art. 51 lf), ma non anche alle ulteriori disposizioni della legge fallimentare (ed oggi del codice della crisi). Conseguentemente, a nostro avviso, se il curatore del fallimento intende assumere iniziative che impediscono la vendita, dovrà essere chiesta al giudice dell'esecuzione di dichiarare improseguibile la procedura.
Peraltro, che anche il creditore ipotecario subisce le sorti delle scelte del curatore è testimoniato dall'art. 173, comma 3-bis c.c.i.i., il quale consente al creditore ipotecario di evitare che si proceda alla stipula del definitivo ottenendo invece la vendita domandando un accertamento sulla non congruità del prezzo di vendita fissato ab origine.
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