Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Esecuzione immobiliare - Progetto di graduazione e distribuzione

  • Pier Mauro Stombelli

    Vailate (CR)
    21/05/2025 15:47

    Esecuzione immobiliare - Progetto di graduazione e distribuzione

    Buongiorno,
    ho depositato il 13 maggio scorso, nel fascicolo telematico di una procedura esecutiva immobiliare, il progetto di graduazione e distribuzione, fissando udienza per l'approvazione al prossimo 9 giugno.
    Ricevo oggi dalla Cancelleria n. 2 atti di intervento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione datati 20 maggio 2025.
    Cosa fare a progetto di distribuzione già depositato e notificato alla debitrice?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2025 18:31

      RE: Esecuzione immobiliare - Progetto di graduazione e distribuzione

      Infatti, in forza del combinato disposto degli artt. 591-bis, comma 2, n. 12 e 596 c.c., come novellati dalla riforma Cartabia, il professionista delegato (e non più anche il giudice delegato) provvede alla formazione del progetto di distribuzione "secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione" ed alla sua trasmissione a quest'ultimo.
      Ricevuto il piano di riparto, il giudice lo esamina nei dieci giorni successivi, ed apportate eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo (affinché possa essere consultato dalle parti) e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.
      Ricevuta la comunicazione, il professionista delegato a fissa, nei trenta giorni successivi, l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.
      Rispetto a questo schema, per comprendere la sorte degli interventi che vengono depositati in questa fase occorre considerare gli artt. 565 e 566 c.p.c..
      In particolare, l'art. 565 c.p.c. considera tardivo l'intervento spiegato oltre l'udienza fissata per la vendita ma prima di quella di cui all'art. 596 c.p.c. disponendo che in questo caso il creditore chirografario viene soddisfatto dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati ed i creditori chirografari tempestivi.
      Di contro, l'art. 566 prevede che i creditori privilegiati, anche se intervengono tardivamente, concorrono nella distribuzione del ricavato secondo la loro causa di prelazione.
      È dunque evidente che nel caso di specie occorrerà procedere alla elaborazione di un nuovo piano di riparto ove l'intervento di agenzia delle entrate fosse privilegiato e suscettibile di concorrere materialmente al riparto.