Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio sul 50% dei beni pignorati - pagamento professionisti

  • Federica Maestri

    Bergamo
    25/02/2026 14:38

    Esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio sul 50% dei beni pignorati - pagamento professionisti

    Buongiorno, sono delegata in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il 50% di proprietà del soggetto Alfa ed il 50% di proprietà del soggetto Beta.
    Ho depositato il progetto di distribuzione ed il G.E. ha liquidato i professionisti come da progetto. Prima di depositare il verbale di approvazione del progetto si è costituito nella procedura esecutiva il Liquidatore della Liquidazione controllata del patrimonio del soggetto Alfa, proprietario del 50% dell'immobile oggetto di procedura che chiede:
    - l'improcedibilità della procedura esecutiva
    - il pagamento dei professionisti in capo al creditore procedente
    - l'assegnazione della metà del ricavato alla Liquidazione.
    Il Delegato cosa deve fare? Porre a carico del creditore procedente la metà delle spese per le quali poi chiederà l'ammissione al passivo della Liquidazione e l'altra metà a carico della procedura esecutiva? A mio avviso non è corretto che il creditore paghi tutte le spese (come chiesto dal Liquidatore) perchè poi potrebbe avere problemi nell'ammissione di tali spese alla Liquidazione considerato che la Liquidazione ha ad oggetto solo la metà dell'immobile pignorato.
    Grazie sin d'ora.
    Cordiali saluti.
    Federica Maestri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      27/02/2026 09:26

      RE: Esecuzione immobiliare e liquidazione del patrimonio sul 50% dei beni pignorati - pagamento professionisti

      Concordiamo con le sue perplessità
      Invero, se la liquidazione controllata è stata aperta nei confronti di uno solo dei comproprietari, occorrerà determinarsi tenendo conto delle due masse (quella del debitore per il quale si è aperta la liquidazione controllata e quella dell'altro debitore), ed applicare le regole che governano l'improseguibilità solo rispetto alla prima.
      Dunque, il creditore otterrà dalla procedura esecutiva il 50% delle spese (da defalcarsi dalla massa costituita dal ricavato dalla vendita imputabile al debitore non sottoposto a procedura concorsuale) dovendosi invece insinuare per il restante 50% di tali spese, che restano a suo carico a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in questo senso, per l'ipotesi di improseguibilità conseguente al fallimento del debitore cfr Cass. Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585).