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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
Vendite competitive infruttuose
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Aldo Borrelli
chiavari (GE)22/01/2020 17:24Vendite competitive infruttuose
Nella procedura fallimentare aperta nel 2016, in cui sono curatore (ove l'attivo era costituito da azienda, crediti e alcuni immobili), mi è rimasto da vendere un solo immobile per il quale ho esperito sei tentativi di vendita competitiva (con ribassi successivi del 20% ciascuno come da programma di liquidazione). Tutti i tentativi sono stati abbondantemente pubblicizzati su giornali e on line.
Il Comitato Creditori in occasione dell'ultimo tentativo ha invitato lo scrivente a cambiare procedura di vendita per arrivare ad una conclusione del fallimento.
Vorrei sottoporre al Com. Creditori una modifica del programma di liquidazione che preveda la vendita competitiva ad un prezzo superiore alla metà del valore del bene dopo il sesto esperimento infruttifero di vendita competitiva e, in caso di approvazione, richiedere al G.D., facendo riferimento all'art. 591 c.p.c , l'emissione di un provvedimento che autorizzi una nuova vendita al prezzo come sopra fissato.
Diversamente potrei proporre la modifica del programma di liquidazione con la possibilità di pubblicizzare l'invito alla manifestazione cauzionata di interesse all'acquisto dell'immobile ad un prezzo libero con riserva di indire una gara competitiva fra coloro che hanno manifestato interesse all'acquisto partendo dal prezzo offerto più alto.
Gradirei conoscere il vostro pensiero in ordine alle due prospettate ipotesi di lavoro e ringrazio anticipatamente.
Aldo Borrelli - Chiavari (GE).
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Zucchetti SG
27/01/2020 12:25RE: Vendite competitive infruttuose
Riteniamo che la risposta all'interrogativo formulato dipenda da come ha risposto sin qui il mercato rispetto ai precedenti tentativi di vendita infruttuosamente esperiti.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
Se durante i passati esperimenti ci sono state delle avvisaglie di interesse da parte di potenziali offerenti (testimoniate, ad esempio, dalla richiesta di informazioni relative al bene o dall'istanza di visita dell'immobile), questo potrebbe (ma evidentemente il condizionale è d'obbligo) essere il sintomo del fatto che qualcuno è alla finestra ad attendere che il prezzo si riduca.
In una cornice fattuale siffatta il ricorso ad una sostanziale riduzione del prezzo di vendita, analogamente a quanto prevede in sede esecutiva l'art. 591 c.p.c. (nella versione riscritta dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132) potrebbe essere una soluzione appagante. Precisiamo che comunque si rimarrebbe nel perimetro dell'art. 107 comma primo, e dunque non si tratterebbe di applicare puramente e semplicemente l'art. 591 del codice di rito.
Se invece il curatore ha la sensazione che il bene non interessi il mercato (o comunque non interessi a quel prezzo), perché non ha mai ricevuto manifestazioni di interesse, la modifica del programma di liquidazione nel senso di richiedere una dichiarazione cauzionata di interesse sulla cui base aprire una competizione ristretta ci sembra la soluzione preferibile, anche tenuto conto della previsione di cui all'art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone il pagamento del contributo di pubblicazione per ogni tentativo di vendita espletato.
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