Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

fallimento cooperativa ONLUS ed esercizio provvisorio

  • Marco Mormile

    PALERMO
    13/02/2019 10:56

    fallimento cooperativa ONLUS ed esercizio provvisorio

    Sono stato nominato Curatore di una cooperativa ONLUS dichiarata fallita la quale ha avuto l'affidamento da parte del consorzio di cui fa parte, la gestione di un asilo nido nel quale lavorano i dipendenti della cooperativa fallita.
    Preciso che tramite bando di gara, la P.A. ha aggiudicato al consorzio l'appalto; a sua volta il Consorzio, tra le sue società consorziate, ha scelto di affidare la gestione dell'asilo alla coop. oggi fallita.
    Con il GD si sta valutando se vi siano i presupposti per l'esercizio provvisorio. Tuttavia non sono del tutto convinto che sia la soluzione corretta posto che continuando la gestione dell'asilo nido in regime di esercizio provvisorio non vedrei un vantaggio economico in favore dei creditori della massa fallimentare, trattandosi di una ONLUS che riceve i fondi dal Consorzio solo per pagare gli stipendi dei dipendenti e null'altro.
    Va infine tenuto conto che il consorzio si è reso disponibile a proseguire l'attività gestoria dell'asilo nido, per cui opterei per questa seconda soluzione facendo cessare ogni singolo rapporto di lavoro con i dipendenti intimando loro il licenziamento, in modo da consentirgli di insinuare al passivo i crediti per retribuzioni non ricevute ante fallimento.
    RingraziandoVi anticipatamente, porgo i migliori saluti
    Marco Mormile


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2019 13:04

      RE: fallimento cooperativa ONLUS ed esercizio provvisorio

      Posto che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, le ONLUS possono essere dichiarate fallite laddove svolgano un'attività oggettivamente commerciale che remuneri i fattori della produzione con i propri ricavi, anche in assenza nello statuto di un fine di lucro, è chiaro che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento esse sono assoggettate alle regole della legge fallimentare. Questa ovvia considerazione serve a chiarire, in primo luogo, che per lo svolgimento dell'attività richiesta dal Consorzio, dovrebbe essere attivato l'esercizio provvisorio e che la continuazione dell'esercizio dell'impresa può essere disposta dal giudice delegato, "sempre che il ceto creditorio non ritenga di trarne nocumento.
      Difatti, al fine di scongiurare tale eventualità, è stata mantenuta la previsione del parere favorevole vincolante del comitato dei creditori per l'autorizzazione alla temporanea continuazione dell'esercizio dell'impresa". Ossia nell'esercizio provvisorio di cui al secondo comma dell'art. 104,- che a differenza di quanto prevede il primo comma, non richieda la ricorrenza di alcuno specifico presupposto- non sussiste la necessità di verificare l'esistenza di un danno grave, quale presupposto limitante il decreto; ciò perchè le esigenze cautelari sono scemate e l'unica valutazione che deve compiersi attiene all'economicità, ossia se l'esercizio sia strumento conveniente od opportuno alla più proficua vendita, a norma dell'art. 105, nell'interesse dei creditori. L'opportunità di iniziare o di proseguire l'attività di impresa è nozione, infatti, che ricomprende, non tanto l'esigenza di evitare un danno, quanto la convenienza per i creditori, valutabile, come detto, sia in termini di maggior realizzo dell'attivo derivante dai presumibili introiti conseguenti alla prosecuzione dell'attività, sia al maggior presumibile valore ricavabile dalla cessione di una azienda non disgregata, o, quanto meno, riprendendo il concetto della indifferenza per i creditori di cui al primo comma, che l'esercizio provvisorio si presenti come strumento che non pregiudichi le aspettative di soddisfazione dei creditori rispetto alle ipotesi alternative.
      Alla luce di questi criteri sono stati autorizzati esercizi provvisori in fallimenti di imprese che esercitavano servizi pubblici (ad esempio trasporto), e gli stessi possono essere tenuti presenti anche nella fattispecie da lei rappresentata. In quesrta tuttavia, data la natura dell'attività svolta, ci sembra- ragionando ovviamente dall'esterno e senza conoscere in concreto la situazione- difficile vedere una qualche utilità dell'esercizio provvisorio anche in termini solo conservativi dell'azienda per una migliore liquidazione; pertanto, visto che , per cui, visto che il consorzio si è reso disponibile a proseguire l'attività gestoria dell'asilo nido, appare preferibile seguire questa via.
      In tal caso, qualora il Consorzio intenda proseguire l'attività con sue strutture o con altra consorziata, lei può procedere al licenziamento, ma se il Consorzio intende proseguire lei l'attività della ONLUS fallita, allora biso gnerebbe passare attraverso un affitto di azienda.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Mormile

        PALERMO
        15/02/2019 09:22

        RE: RE: fallimento cooperativa ONLUS ed esercizio provvisorio

        Vi ringrazio per l'esaustiva e chiara risposta con la quale avete fugato i miei dubbi. Grazie.