Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Eredità del fallito

  • Livia Cappelletti

    pesaro (PU)
    10/12/2018 19:03

    Eredità del fallito

    Buonasera
    Per cortesia ho il seguente quesito:
    fallimento di una sas con estensione anche alla persona del socio che aveva una p.iva individuale.
    Il socio fallito è proprietario di 1/9 di alcuni immobili.
    Interviene la morte di uno zio del fallito. Tale zio non risulta coniugato ma invece risulta un figlio riconosciuto in un paese dell'unione europea (Danimarca), quindi penso senza nessun effetto in Italia.
    Pertanto allo stato attuale, tra gli eredi dello zio, in questo momento rientrerebbe anche il nipote fallito.
    Si chiede, date le premesse esposte, se comunque il curatore fallimentare è tenuto a presentare la dichiarazione di successione per il fallito per la quota ereditaria dello zio defunto o se invece non c'è tale onere e comunque dovrà in primo luogo essere risolto il problema del figlio riconosciuto in uno stato estero.
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/12/2018 19:24

      RE: Eredità del fallito

      La sua domanda coinvolge problemi di diritto civile familiare e internazionali, che non rientrano nella nostra sfera di competenza, per cui la risposta che diamo deve tenere conto di questa premessa.
      Orbene, il riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell'atto di nascita estero da trascrivere in Italia oppure da un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio. Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all'estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e segg. c.c.) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano in modo da poterlo trascrivere. Infine, il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.
      Ne deduciamo, che se nel caso, come pare di capire, non è stata effettuata alcuna trascrizione del riconoscimento, questo per lo Stato Italiano non esiste e quindi la successione del padre che ha effettuato il riconoscimento estero si apre in Italia senza tenere conto dell'esistenza di questo figlio, che, però, potrebbe attivarsi formalizzando qui il riconoscimento già fatto all'estero e far valere la sua qualifica di figlio. Converrebbe, pertanto, (ma è preferibile chiedere lumi ad un notaio) prima di procedere ad accettazioni, regolarizzare questa situazione perchè la presenza del figlio naturale riconosciuto (equiparato al figlio legittimo (art. 573 c.c.) escluderebbe i nipoti dalla successione senza testamento che verosimilmente si ha nella fattispecie.
      Se, si giunge alla conclusione di accettare l'eredità, in via sintetica diciamo che l'acquisizione dell'eredità pervenuta al soggetto dichiarato fallito dopo la dichiarazione di fallimento costituisce una ipotesi di beni sopravvenuti che, ai sensi del secondo comma dell'art. 42 l.f., possono essere acquisiti al fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Tanto significa che l'eredità comunque perviene al fallito, che è il chiamato all'eredità ma, poiché egli non ha più la disponibilità del suo patrimonio, l'accettazione viene effettuata dal curatore, con beneficio di inventario.
      per una più ampia disamina della questione, cfr. la risposta dell'1.2.2018 data alla dott. Francesca Crivellari e appostata alla voce la legge fallimentare .
      Zucchetti SG srl