Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

doppio incasso di un credito restituzione della somma

  • Andrea Mancini

    Livorno
    05/03/2022 10:29

    doppio incasso di un credito restituzione della somma

    Spett.le Falco,
    un debitore della società fallita ha bonificato sul conto corrente della procedura, erroneamente, due volte la somma richiesta.
    Chiaramente, mi sollecita la restituzione della somma bonificata in eccesso. Mi chiedo se questo debba presentare la domanda di ammissione al passivo in prededuzione. Oppure, lo scrivente può procedere alla restituzione la predisposizione di una semplice istanza con cui si richiede il rilascio di un mandato di pagamento.
    Vi ringrazio, per il vs prezioso suggerimento.
    AM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2022 18:55

      RE: doppio incasso di un credito restituzione della somma

      Quando un soggetto effettua un pagamento non dovuto o perché il debitore paga ad un creditore sbagliato oppure perché il debitore paga un debito che in realtà non esiste si ha un indebito e, a norma dell'art. 2033 c.c., colui che ha pagato ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato.
      Nel suo caso, il solvens nel momento in cui ha erroneamente pagato la seconda volta, ha effettuato un pagamento per un debito che già era stato estinto e, pur senza entrare nella complessa e ancor oggi dibattuta questione sulla natura giuridica dell'indebito, si può dire che nel caso, l'azione di ripetizione dell'indebito si fonderebbe sulla nullità del secondo pagamento per mancanza di causa solvendi (Cass. 13297/2013). Questo porta adire che, indipendentemente dal fatto che il pagamento riguardasse una obbligazione anteriorie o successiva al fallimento, il diritto alla ripetizione nasce nel momento dell'indebito pagamento, per cui il relativo credito può considerarsi prededucibile.
      Di conseguenza, per il pagamento trova applicazione il terzo comma dell'art. 111bis l. fall. secondo il quale "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a sodisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato". Nel suo caso il credito è liquido ed esigibile e non contestabile se effettivamente si tratta di un erroneo doppio pagamento, per cui deve solo valutare che l'attivo sia sufficiente a pagare tutte le prededuzioni; in caso positivo, deve chiedere l'autorizzazione al pagamento al comitato dei creditori o al giudice delegato, ma è preferibile rivolgersi a quest'ultimo perché comunque a questo organo deve poi chiedere l'autorizzazione al prelievo.
      Zucchetti Sg srl