Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

  • Miria Chiesi

    Guastalla (RE)
    08/07/2010 10:28

    PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

    Alla data della sentenza di fallimento di una società esiste una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società fallita ,è in corso la perizia del tecnico incarito e d è stata fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c.
    Si chiede ,nel caso in cui il curatore,con il consenso del comitato dei creditori ,decidesse di subentrare ai sensi dell'art .107 L.F. 5 comma,deve nominare necessariamente un avvocato?
    Quali formalità deve adempiere per continuare la procedura esecutiva immobiliare in atto,ossia non occorre nessuna autorizzazione del G.D. nè per il subentro,nè per la nomina dell'avvocato?Deve essere comunicato formalmente il subentro al Giudice delle Esecuzioni?La procedura fallimentare deve rimborsare le spese già effettuate dal creditore procedente?
    E' sempre conveniente tale decisione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2010 08:38

      RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

      E' opportuno iniziare dall'ultima sua domanda perche' la prima cosa da fare e' valutare se conviene o non proseguire la procedura esecutiva in corso . Si tratta di una vera e propria scelta di convenienza ove si deve tenere conto se l' attivita' espletata in sede esecutiva possa essere utile alla procedura, che in tal modo evita di fare nuove spese. La valutazione va fatta caso per caso e molto dipende dal punto cui la procedura esecutiva e' arrivata.
      Il subentro deve essere autorizzato dal Gd, giust il disposto degli artt. 25e31,la scelta del legale compete al curatore, e vi e' bisogno di un avvocato perche' lei subentra al posto del creditore procedente e diventa quindi il creditore esecutante.
      Il subentro va fatto con un atto espresso con cui l'avvocato del curatore chiede i provvedimenti del caso al ge dando atto del subentri. Se invece preferisce vendre il bene nel fallimento, e' opportuna una semplice comunicazione al ge che dichiate l'interruzione.
      Anche in caso di subentri, non deve rimborsare nulla al precedente creditore, il quale dovra' insinuarsi nel fallimento, dove fara'
      valere il suo credito anche per le spese del processo esecutivo, che godono del privilegio ex art. 2770cod.civ.infatti, anche se la vendita e' effettuata in sede esecutiva dal curatore subentrato, il ricavato fa sempre parte dell'attivo fallimentare, che va distribuito con i riparti tra i creditori insinuati.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Bellesia

        Modena
        27/12/2010 16:41

        RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

        Nel mio caso il fallito è una ditta individuale che aveva subito un pignoramento immobiliare.Pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento all'asta il compendio immobiliare pignorato è stato assegnato per un prezzo superiorie al valore di stima. Quale curatore penso che mi convenga lasciare in essere la procedura esecutiva affinché il professionista delegato rediga il decreto di trasferimento e tutta l'attività accessoria, incassi il prezzo di aggiudicazione e mi trasferisca il ricavato al netto delle spese di procedura e di crediti fondiari. La domanda è: se ho ben capito la sua precedente risposta per fare ciò devo pertanto intervenire con avvocato munito di mia delega e previa autorizzazione del solo GD, considerando che non vi è comitato dei creditori? e nell'intervento devo chiedere che la somma mi sia attribuita in sede di riparto al netto delle spese di procedura (cancellazioni trascrizioni imposte e compenso del custode e del professionista) e del fondiario con esclusione delle sole spese sostenute dal procedente ? Mi scuso se Lei ha già risposto
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/01/2011 17:19

          RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

          E' meglio fare una sintetica panoramica.
          Se alla data di dichiarazione di fallimento- dispone il sesto comma dell'art. 107- sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi e in tal caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.
          La differenza che immediatamente si coglie raffrontando questa norma rispetto a quella corrispondente del passato è che l'intervento del curatore è ora consentito in tutte le esecuzioni pendenti e non esclusivamente in quelle immobiliari, delle quali soltanto parlava il primo comma dell'art. 107. Ma non è la sola, perchè la nuova norma non dà alcuna particolare rilevanza alla fase di distribuzione del prezzo in sede esecutiva, per la quale il previgente terzo comma dell'art. 107 chiamava il curatore ad un intervento necessario, perché ora la distribuzione del ricavato va comunque effettuata in sede di riparto fallimentare; la norma, in sostanza, definisce un generale principio di improcedibilità del giudice dell'esecuzione su istanza del curatore, per il caso che questi non eserciti la facoltà di subentro.
          In tal caso per il subentro è necessaria, a nostro parare, l'assistenza di un legale, tanto più se si ritiene- come la maggior parte dei commentatori della riforma ritiene- che il subentro ha perso la pregressa automaticità.

          Lei però, nella domanda, fa cenno ad un creditore fondiario, nel qual caso le cose cambiano, come si capisce anche dal riferimento del sesto comma dell'art. 107 all'art. 51. Il creditore fondiario, infatti, non è soggetto al divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51 in quanto gode del privilegio processuale di poter iniziare e continuare l'esecuzione anche in pendenza di fallimento del debitore, sicchè se l'esecuzione è stata iniziata da un creditore fondiario, il mancato intervento del curatore non comporta la improcedibilità dell'esecuzione individuale, che continua fino al suo esaurimento, ossia, nel suo caso, si procede alla distribuzione del ricavato.
          In presenza di una esecuzione fondiaria, il curatore del fallimento del debitore può, a norma dell'art. 41 del T.U. bancario approvato con D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, intervenire:
          a- per recuperare le prededuzioni e a tutela dei creditori prelatizi di grado anteriore a quello del credito fondiario, i quali restano privi di qualsiasi tutela diretta giacchè, per il divieto posto dall'art. 51, i creditori non favoriti da deroghe (come invece il creditore fondiario) non possono partecipare al giudizio esecutivo, ma possono solo affidarsi all'iniziativa del curatore, il quale, a sua volta, nel caso di esecuzione iniziata o proseguita da un creditore fondiario, può intervenire proprio a tutela degli interessi dei creditori che possono anteporre un titolo poziore.
          b-per acquisire al fallimento la somma eccedente "la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca".
          Le due forme di intervento indicate sono nettamente diverse. Il primo infatti attua una forma di intervento in senso tecnico, basato sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il curatore deve- come ogni creditore che interviene in una esecuzione pendente- essere assistito da un difensore. L'intervento diretto ad ottenere soltanto il residuo della liquidazione non è, invece, indispensabile perché l'eccedenza della liquidazione comunque va trasferita alla massa indipendentemente dall'intervento.
          Posta la non obbligatorietà dell'intervento al fine in esame, riteniamo, tuttavia, che quando il curatore interviene sia difficile negare che si tratti di intervento vero e proprio. Invero, il curatore- anche quando non fa valere interessi dei creditori di grado anteriore al credito fondiario- conserva un interesse a partecipare all'esecuzione fondiaria al fine di esercitare un controllo sulla regolarità della procedura a tutela dell'intero ceto creditore; per verificare, ad esempio, che la vendita venga fatta al prezzo più alto e non solo a quello che soddisfa l'interesse del creditore fondiario in modo che rimanga un surplus per gli altri creditori insinuati al passivo. In sostanza, proprio la prospettiva di acquisire alla massa ciò che residua dopo la soddisfazione del creditore fondiario, legittima il curatore a partecipare all'esecuzione fondiaria per chiedere, forte del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di fallimento, l'eccedenza. Se interviene nell'esecuzione, il curatore necessita dell'assistenza di un difensore.
          Nel suo caso, pertanto, (se si tratta di esecuzione fondiaria, come pare di capire) è da valutare l'opportunità di intervenire nel giudizio esecutivo e, dato lo stadio cui è arrivata l'esecuzione, potrebbe non convenire ove non abbia da tutelare interessi dei creditori con titolo potiore a quello ipotecario del fondiario, per cui il giudice dell'esecuzione, soddisfatta la banca procedente, attribuirà al fallimento la somma eccedente la quota assegnata al creditore fondiario, che è quella non distribuita. La curatela non ha alcun pregiudizio perché comunque, secondo costante giurisprudenza, fatta propria anche dalla nuova legislazione (artt. 52 e 110), il creditore fondiario dovrà insinuarsi nel fallimento e lì si faranno i conti.
          Zucchetti Sg Srl
          • Paolo Rinaldi

            MODENA
            18/02/2016 17:07

            RE: RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

            Scusate, in conclusione, non sarebbe opportuno quindi fare un intervento ma basterebbe unicamente attendere l'esito della distribuzione che poi confluirebbe nella procedura fallimentare?
            grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/02/2016 20:28

              RE: RE: RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

              Se si tratta di esecuzione immobiliare ordinaria, l'attesa allo scopo da lei indicato è sufficiente ove già sia stato venduto l'immobile e ricavato il prezzo, che, appunto va versato al fallimento; nel mentre se la procedura esecutiva non è arrivata a questa fase il curatore o si sostituisce al creditore istante, che non può andare avanti per il divieto di cui all'art. 51 l.fall. e vende il bene in sede esecutiva o acquisisce il bene e procede in sede fallimentare. In sostanza la procedura esecutiva si blocca nel momento in cui si appura che il debitore è fallito e qualcuno deve muoversi o per farla proseguire o per riprendersi la disponibilità dei beni pignorati e procedere in sede fallimentare.
              Se invece si tratta di esecuzione fondiaria e il creditorie fondiario continua- come la legge gli consente- l'esecuzione, l'intervento del curatore in sede esecutiva ha un duplice scopo: ottenere in quella sede il pagamento dei crediti prioritari su quello ipotecario del fondiario (tipo le prededuzioni e alcuni privilegi immobiliari), facendo cioè valere quei crediti che i singoli creditori non possono più azionare in sede esecutiva, e, seconda finalità, ottenere la consegna di quanto eventualmente rimane dopo la soddisfazione del creditore ipotecario. Se, pertanto, lo scopo di partecipare al processi esecutivo e solo quest'ultimo, il curatore potrebbe anche soprassedere perché comuqnue il residuo va alm fallimento, tuttavia è sconsigliabile questa posizione di attesa perché, in tal modo, il curatore rimane estraneo alla procedura esecutiva, che rimarrebbe governata dall'esclusivo interesse del creditore fondiario (se questi ha un credito di 100, per lui è sufficiente che il bene si venda a questa cifra, anche se vale molto di più, nel mentre il curatore potrebbe far sentire la sua voce in proposito.)
              Zucchetti SG srl
              • Giovanni Califano

                montesarchio (BN)
                10/11/2022 17:37

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

                In sintesi, ove il curatore presuma che dalla vendita in sede di esecuzione immobiliare, in caso di credito fondiario che ha già azionato la procedura, ne possa derivare una somma che soddisfi per intero il creditore fondiario, residuando un surplus per la curatela, allora parteciperà all'esecuzione ex.art.107; altrimenti ove, come spesso accade, dalla vendita in sede esecutiva non pervenga una somma da soddisfare per intero il creditore fondiario, è inutile inserirsi, salvo a perdere la possibilità di vigilare sul corretto svolgimento della fase esecutiva. Il fallimento, liquidazione giudiziale, perde l'occasione per recuperare risorse per il pagamento del compenso e del campione ?

                giovanni califano studiocalifano@tin.it
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/11/2022 19:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DATA FALLIMENTO

                  La risposta che precede è calibrata sulla domanda fatta che riguardava l'acquisizione del surplus della vendita una volta soddisfatto il creditore procedente fondiario. Dopo aver infatti specificato che e l'intervento del curatore in sede esecutiva "ha un duplice scopo: ottenere in quella sede il pagamento dei crediti prioritari su quello ipotecario del fondiario (tipo le prededuzioni e alcuni privilegi immobiliari) …. e, seconda finalità, ottenere la consegna di quanto eventualmente rimane dopo la soddisfazione del creditore ipotecario", si aggiungeva "Se, pertanto, lo scopo di partecipare al processi esecutivo è solo quest'ultimo, il curatore potrebbe anche soprassedere perché comunque il residuo va al fallimento…".
                  Ne deriva che se lo scopo dell'intervento non è quello o non è solo quello di acquisire il residuo della vendita, ma quello o anche quello di far valere eventuali prededuzioni (tra le quali va incluso anche compenso del curatore) o altri crediti prioritari sull'ipoteca, allora l'intervento diventa utile per realizzare il primo degli scopi indicati.
                  Questione diversa è se, in questo secondo caso, il mancato intervento del curatore nell'esecuzione per far valere detti crediti precluda la possibilità di recuperarli. A nostro avviso la risposta è negativa perché il creditore fondiario per rendere defintiva l'assegnazione provvisoria ottenuta in sede esecutiva è tenuto, a norma del terzo comma dell'art. 52 l. fall ed ora art. 151 CCII, ad insinuarsi al passivo del fallimento nel quale, quindi il credito deve essere va ammesso e graduato con gli altri crediti, tra cui le prededuzioni, per stabilire quanto quel creditore avrebbe percepito nella procedura di insolvenza. Da segnalare, tuttavia, una recente ordinanza della S. Corte (Cass. 20 aprile 2022, n. 12673) secondo la quale "In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, il curatore, qualora rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito". E' una decisione, a nostro avviso molto criticabile e comunque si riferisce all'ipotesi che il curatore sia intervenuto nell'esecuzione e qui non abbia fatto valere , con i dovuti strumenti impugnatori dell'esecuzione, le sue ragioni, per cui, comunque non ci sembra applicabile alla fattispecie rappresentata.
                  Zucchetti SG srl