Menu
ALTRO - Revocatorie
Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società
-
Lorenzo Di Nicola
Pescara02/04/2025 18:40Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società
Buongiorno,
avrei bisogno di confrontarmi con Voi, in merito ad una questione particolare, di seguito esposta:
- In data 24.11.2015 veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare (cfr. lavori di cui al computo metrico della CTU) ed il rimborso delle spese di CTU già anticipate dagli attori.
Tale sentenza, ad oggi, non è stata ancora né notificata né eseguita;
- Successivamente, in data 18.06.2020, veniva emessa sentenza di revocazione con la quale veniva dichiarato inefficace nei confronti degli stessi attori un atto di compravendita del 31.03.2010, con il quale il legale rappresentante della predetta srl, nelle more del suddetto giudizio di merito, alienava un immobile di proprietà della precitata srl alla propria coniuge, quale terzo acquirente, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese legali. Tale sentenza, ad oggi, così come la domanda, è stata trascritta all'ufficio immobiliare e notificata, ed è in corso il recupero delle spese legali;
- Precedentemente, nelle more del giudizio di revocazione, in data 20.07.2017, la predetta srl dapprima variava la propria denominazione sociale, mantenendo la stessa partita iva, e successivamente, in data 14.05.2019, veniva emessa sentenza dichiarativa di fallimento della stessa;
Nel corso del giudizio di revocazione, il procuratore della società convenuta mai dava atto di tali circostanze e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della suddetta srl e, pertanto, il relativo giudizio nemmeno veniva interrotto e la sentenza di revocazione veniva emessa anche nei confronti della srl come se non fosse fallita e né il curatore interveniva in detto giudizio;
- In data 21.02.2023 veniva dichiarata la chiusura del fallimento della suddetta srl, ai sensi degli artt. 118 nr. 4 e 119 L.F. per insufficienza dell'attivo, e non veniva redatto il bilancio di liquidazione ove è stato dato atto della liquidazione dell'attivo e del suo riparto;
- Successivamente, in data 28.03.2023, la predetta srl è stata cancellata dal registro delle imprese;
- Alla data del 28.04.2017, risultava quale ultimo socio ed amministratore unico, titolare al 100% del capitale sociale ed ultimo legale rappresentante della predetta società, una sola persona fisica;
Per la predetta sentenza di merito, avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare (cfr. lavori di cui al computo metrico della CTU) ed il rimborso delle spese di CTU già anticipate dagli attori, non è stata effettuata alcuna istanza di ammissione al passivo del fallimento della predetta srl;
Ad oggi, pertanto, c'è un credito portato dalla sentenza di merito e garantito dal bene immobile oggetto della sentenza revocatoria, a seguito della quale si dovrebbe intimare il precetto, alla srl debitrice non più esistente ed alla terza acquirente in revocatoria (ex art. 2901, 2902, 2910 c.c. e 602 cpc), per l'esecuzione dei lavori e per il rimborso delle spese di CTU anticipate.
La domanda è la seguente: è ancora possibile eseguire la suddetta sentenza di merito notificandola all'ultimo socio ed amministratore unico, titolare al 100% del capitale sociale ed ultimo legale rappresentante della società fallita all'atto della cancellazione, quale successore e legittimato passivo (analogamente a quanto previsto per la notifica degli atti impositivi agli ex soci) oppure bisognava comunque far valere la pretesa creditoria portata dalla sentenza di merito attraverso lo strumento dell'insinuazione al passivo, ex art 52 L.F., tenuto anche conto della garanzia rappresentata dal bene oggetto della sentenza di revocazione e, pertanto, si dovrà rinunciare al credito portato dalla sentenza di merito o ad eventuale azione per la quantificazione del controvalore dei lavori ad oggi non eseguiti oppure se mi potete suggerire valide ipotesi alternative per far valere il credito portato dalla sentenza di merito.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2025 19:07RE: Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società
Il mancato esercizio del diritto di credito nel fallimento del debitore non preclude al creditore una successiva azione nei confronti del fallito tornato in bonis, che non abbia ottenuto l'esdebitazione, e sempre che il credito non sia prescritto; in effetti l'insinuazione al passivo è una causa di interruzione della prescrizione, per cui mancando una domanda di insinuazione il termine decennale decorre da quando il credito poteva essere fatto valere; nel caso siamo al limite in quanto, da quanto capiamo la sentenza che ha condannato la srl all'esecuzione dei lavori e al pagamento delle spese risale al novembre del 2015.
Ciò detto, tuttavia, pare del tutto inutile una azione nei confronti dell'unico socio superstite della srl, ormai cancellata dal registro dele imprese posto che, a norma dell'art. 2495 c.c., modificato dalla riforma delle società e successivamente interpretato dalla giurisprudenza, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società quest'ultima si estingue. Ai sensi dell''art. 2495 comma 2 c.c., i creditori sociali insoddisfatti, nonostante l'estinzione del soggetto giuridico loro debitore, possono azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora però essi abbiano percepito importi in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti di quanto percepito. Essendosi il fallimento della srl chiuso ai sensi del n. 4 del comma 1 dell'art. 118 l. fall., ossia perché si è accertato che la sua prosecuzione non consentiva di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, pare evidente, pur mancando un formale bilancio finale, che ai soci o al socio della srl cancellata ed estinta nulla sia stato attribuito.
Né pensiamo il creditore possa giovarsi della revocatoria pronunciata della vendita dell'immobile della srl al coniuge dell'amministratore perché la dichiarata inefficacia dà diritto al creditore vittorioso di agire sui beni usciti dal patrimonio del suo debitore per soddisfarsi del credito vantato verso costui; se, come detto al debitore nulla è stato attribuito dalla liquidazione fallimentare e societaria il creditore non ha nei confronti di questi alcun credito da poter poi azionare nei confronti del proprietario dell'immobile.
Zucchetti Sg srl-
Lorenzo Di Nicola
Pescara15/04/2025 18:23RE: RE: Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società
Buongiorno,
facendo seguito al Vs. parere 03.04.2025 e ad integrazione del mio precedente quesito del 02.04.2025, preciso che la società fallita, pur non essendo stato redatto alcun bilancio di liquidazione e ad oggi cancellata dal registro delle imprese, è rimasta intestataria di un bene immobile, catastalmente identificato C/6. Non so se tale circostanza possa avere una qualche rilevanza ai fini della legittimazione passiva dell'ex ultimo socio ed amministratore unico della società fallita.
A ogni buon conto, nel mio precedente quesito, la legittimazione passiva dell'ex ultimo socio ed amministratore unico della società fallita era stata rappresentata sulla base di una pronuncia del Tribunale di Pisa ( cfr. nr. 579 del Giugno 2020 ), secondo la quale l'estinzione della società di capitali, in difetto di bilancio finale di liquidazione non impedisce la proposizione (né la prosecuzione) della causa nei confronti degli ex soci essendo solo questi ultimi i legittimati passivi della domanda a prescindere dal fatto se sia stato accertato se e quanto hanno ricevuto in conseguenza della liquidazione della società e del fatto che i medesimi rispondono solo entro il valore dei debiti, circostanza che non impedisce il verificarsi del fenomeno successorio.
La mancata liquidazione, il cui valore economico sarebbe stato diviso fra i soci, comporta soltanto che, estinto il sodalizio, si determina fra gli ex soci un regime di comunione indivisa ( Cassazione S.U. 6070/2013). I beni dei quali era titolare la società cessata, ad essa intestati nei pubblici registri in quanto non oggetto di attività liquidatoria, sono transitati, in seguito alla cancellazione ed estinzione, in capo ai singoli soci. La Cassazione (24985/2020) chiarisce la sorte dei debiti dopo la cancellazione della società: rileva che in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la legittimazione passiva spetta ai soci indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto (o meno) di una distribuzione dell'attivo derivante dal bilancio finale di liquidazione (Cassazione 9094/2017; 5988/2017; 1713;2018). A tale riguardo, si è escluso che la cancellazione determini l'estinzione delle poste debitorie insoddisfatte che la società aveva nei confronti dei terzi poiché esse si trasferiscono sulle persone degli antecedenti soci mediante un meccanismo successorio.
Sulla base di quanto sopra precisato e sempre che dette pronunce siano applicabili al caso postovi nel mio precedente quesito del 02.04.2025 (cfr. cancellazione di società di capitali dopo fallimento), ribadisco se è ancora possibile eseguire la suddetta sentenza di merito notificandola all'ultimo socio ed amministratore unico, titolare al 100% del capitale sociale ed ultimo legale rappresentante della società fallita all'atto della cancellazione, quale successore e legittimato passivo nonché al terzo acquirente di cui alla sentenza revocatoria, anche ai fini della interruzione della prescrizione della sentenza di merito (cfr. 24.11.2015).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2025 19:35RE: RE: RE: Azione revocatoria ante fallimento, chiusura fallimento e cancellazione società
La questione della successione dei soci nelle obbligazioni della società estinta è stata sempre abbastanza controversa e ammantata di una buona dose di equivocità.
Ad esempio Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259 e, ancora più esplicita Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444, hanno statuito che gli ex soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, di modo che l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo.
L'equivocità tra queste statuizioni e quelle da lei richiamate, sta nel fatto che non sempre si distingue tra legittimazione dei soci a convenire in giudizio o proseguire il giudizio e limiti della responsabilità degli stessi come ben rappresentata dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 6070/2013, alla quale ci eravamo ispirati), quando afferma che a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma "si trasferiscono in capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate".
Cosa significhi questo passaggio lo spiega proprio una delle decisioni da lei richiamate (Cass. n. 1713 del 2018) quando afferma che, come accennavamo, "i soci, successori della società, subentrano, anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. In proposito va anche ribadito che, come è stato sottolineato di recente da questa Corte, la legittimazione processuale dei soci si pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la concreta possibilità di soddisfazione del credito e non ne viene affatto inciso (Cass. n. 9094/2017 e 15035/2017, non massimate). Invero la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un riparto in base al bilancio di liquidazione dell'attivo non configura una condizione da cui dipende la possibilità di iniziare o proseguire nei loro confronti l'azione avente ad oggetto il credito vantato verso la società, nè può condurre ad escludere l'interesse ad agire del fisco creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, subentrati nella legittimazione passiva processuale alla società cancellata (Cass. n. 9094/2017)", ma il limiti della responsabilità sono, sotto il profilo sostanziale, sempre quelli dettati dalla ripartizione che hanno ricevuto dalla liquidazione.
Quanto alla revocatoria, alla considerazione già fatta nell'ultimo periodo della precedente risposta, va ulteriormente aggiunto a maggior chiarimento che la dichiarazione di inefficacia non ha determinato la nullità della vendita del bene dalla società fallita al terzo né determinato in qualche modo il ritorno del bene nel patrimonio della società, ma, come già detto, ha comportato semplicemente che il creditore vittorioso in revocatoria potesse agire esecutivamente sul bene oggetto della vendita revocata, pertanto quel bene non essendo entrato nel patrimonio della società fallita non è stato trasmesso ai soci all'atto della estinzione della società.
Ribadiamo pertanto le nostre perplessità sull'utilità di un'azione nei confronti del socio superstite.
Zucchetti Sg srl
-
-
-