ALTRO - Revocatorie

revoca atto di donazione con riserva diritto di abitazione

  • Eliseo Aprile

    Tricase (LE)
    28/10/2019 11:40

    revoca atto di donazione con riserva diritto di abitazione

    Buongiorno vorrei prospettarvi questo caso relativo ad una procedura esecutiva per il quale non si riesce a trovare accordo con il creditore procedente.
    Oggetto di esecuzione : 4 lotti;
    Per il lotto n. 4 vi è atto di donazione del 2011 regolarmente trascritto, con il quale il debitore dona alle figlie la nuda proprietà di un appartamento riservandosi il diritto di abitazione vitalizio.
    Il creditore procedente iscrive ipoteca giudiziale nell'aprile 2013 e a settembre 2013 trascrive domanda giudiziale per revoca atto di donazione;
    In aprile del 2014 procede con il pignoramento;
    Il pignoramento del lotto 4 colpisce il diritto di usufrutto (diritto risultante nella visura catastale) quando in realtà in capo al debitore risulta un diritto di abitazione ......
    Il lotto non viene posto in vendita. Dopo alcuni esperimenti di vendita degli altri tre lotti la procedura vine sospesa ex art 624 bis c.p.c.
    Nelle more l'atto di donazione viene revocato con sentenza di inefficacia del 2016 regolarmente annotata; il creditore pignora la nuda proprietà e iscrive a ruolo una nuova procedura esecutiva.
    Scaduto il termine dei 24 mesi la procedura viene riassunta e il creditore procedente chiede anche la riunione delle due procedure instaurate.
    In virtù della predetta riunione chiede che per il lotto 4 si metta in vendita la piena proprietà sulla base del primo pignoramento (usufrutto) e del secondo (nuda proprietà) non prendendo in considerazione alcuna il diritto di abitazione. A mio avviso si dovrebbe mettere in vendita la sola nuda proprietà con diritto di abitazione opponibile alla procedura.
    Prima di relazione al G.E. chiedo un vostro parere in proposito.
    Grazie







    • Zucchetti SG

      03/11/2019 20:01

      RE: revoca atto di donazione con riserva diritto di abitazione

      Per rispondere all'interrogativo formulato in modo compiuto occorrerebbe sapere quale diritto è stato trascritto (anche se, come diremo, le conclusioni a nostro avviso non cambiano). Il dubbio ci sorge in ragione del fatto che dalla visura catastale risulta (stando a quanto riferito nella domanda) un diritto di usufrutto, sicché secondo noi andrebbe letta anche la nota di trascrizione. In linea generale osserviamo comunque quanto segue. Ai sensi dell'art. 796 c.c. è consentito al donante riservare a sé (ed eventualmente dopo di lui ad un'altra persona) l'usufrutto della cosa donata. Questa previsione pone (tra gli altri) taluni problemi di carattere pubblicitario, che ruotano intorno alle modalità attraverso le quali dare pubblicità alla riserva di usufrutto. Tre sono le soluzioni astrattamente predicabili. In primo luogo si potrebbe dire che la sola trascrizione della donazione della nuda proprietà sia sufficiente a dare pubblicità anche alla riserva di usufrutto. In direzione diametralmente opposta dovrebbe ritenersi necessaria una autonoma trascrizione anche per la riserva di usufrutto. Infine, percorrendo una via mediana, la riserva di usufrutto dovrebbe risultare dalla nota di trascrizione della nuda proprietà. Una risalente ed ormai superata opinione riteneva che la donazione con riserva di usufrutto si concretizzasse attraverso due distinte trascrizioni. La prima, a favore de donatario e contro il donante, aveva ad oggetto la (piena) proprietà; la seconda, a favore del donante e contro il donatario, avente ad oggetto la costituzione del diritto di usufrutto. Siffatta tesi è stata abbandonata sulla scorta della considerazione per cui la donazione con riserva di usufrutto è un unico contratto, per cui la doppia trascrizione non è necessaria. Si osserva, in particolare, che se il donante trasferisce la nuda proprietà, solo questo trasferimento potrà costituire l'oggetto della trascrizione, la quale di riflesso offrirà anche l'informazione relativa al fatto che l'usufrutto, diritto reale limitato che residua rispetto alla nuda proprietà, è rimasto in capo al donante, e ciò senza che sia necessario dare conto della riserva. Che questa sia la modalità attraverso cui procedere alla trascrizione della donazione con riserva di usufrutto è confermato anche dalle istruzioni ministeriali (circ. min. finanze 2 maggio 1995, n. 128/T). Quindi, a rigore, la donazione con riserva di usufrutto si trascrive con la trascrizione del trasferimento della (sola) nuda proprietà. In questi termini è orientata anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "Il carattere unitario del diritto di proprietà non impedisce al proprietario di alienare solo la nuda proprietà, così implicitamente escludendo l'usufrutto, del quale rimane titolare" (Cass., sez. II, 3 maggio 1996, n. 4090) Probabilmente un diverso ragionamento andrebbe svolto con riferimento al trasferimento della nuda proprietà con riserva non già del diritto di usufrutto ma del diritto di abitazione. In primo luogo perché il codice, con l'art. 796, consente la donazione con la sola riserva di usufrutto, sicché se si vuole che la riserva sia costitutiva di un diritto diverso, di essa occorre far menzione nell'atto e, riteniamo, nella relativa nota di trascrizione. In secondo luogo perché, a differenza del diritto di usufrutto, i diritti di uso ed abitazione non sono pignorabili (trattandosi di diritti non trasferibili), con la conseguenza che se il donante intende opporre al creditore pignorante il diritto di abitazione in luogo di quello di usufrutto, la costituzione di quel diritto dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari. Ciò detto, e venendo al caso di specie, riteniamo che l'elemento determinante al fine di individuare la soluzione da seguire vada ricercato nel fatto che la donazione è stata revocata. Invero, per effetto della sentenza di revoca il donante, che aveva trasferito la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto (o il diritto di abitazione) sarà nuovamente pieno proprietario, e come tale subirà l'esecuzione sull'intero. invero, l'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni. Essa è dunque uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c. Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il debitore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni. In ragione di questa esigenza sono state abbandonate le idee dottrinarie che vedevano nella revocatoria la conseguenza di un vincolo di indisponibilità del patrimonio del debitore o una sanzione per un illecito commesso. Poiché infatti non esiste all'interno dell'ordinamento un divieto, per il creditore, di compiere atti dispositivi, la funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore. Questo principio si declina nell'affermazione per cui l'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori. Se dunque l'atto è inopponibile, la conseguenza è che i creditori potranno pignorare l'intero, come se la donazione non fosse mai intervenuta, con l'unica avvertenza che il pignoramento si eseguirà nelle forme del pignoramento presso terzi. Ergo, il pignoramento non potrà che colpire la piena proprietà.
      • Eliseo Aprile

        Tricase (LE)
        04/11/2019 10:18

        RE: RE: revoca atto di donazione con riserva diritto di abitazione

        Grazie infinite.
        Preciso che la nota di trascrizione dell'atto di donazione ha ad oggetto la nuda proprietà con specifica menzione nel quadro D della riserva del diritto di abitazione vitalizio a favore del donante.
        Il mio dubbio nasce dal fatto che il primo pignoramento (precedente alla revocatoria) viene trascritto contro il debitore (donante) per il diritto di usufrutto (risultante solo dalla visura catastale e non dalla nota di trascrizione) e il secondo trascritto invece contro le figlie per la sola nuda proprietà in virtù della revoca dell'atto di donazione.
        In questa situazione è corretto mettere in vendita la piena proprietà della quota di 1000/1000?
        • Zucchetti SG

          08/11/2019 12:17

          RE: RE: RE: revoca atto di donazione con riserva diritto di abitazione

          Gli ulteriori chiarimenti ci consentono di fornire indicazioni aggiuntive.
          Come abbiamo detto nella precedente risposta, per effetto della revocatoria i creditori avrebbero dovuto pignorare l'intero, e non la sola nuda proprietà. Il secondo pignoramento, dunque, è errato.
          Tuttavia questo errore viene sanato dal fatto che risultava già un precedente pignoramento, errato anch'esso, poiché avente ad oggetto un inesistente diritto di usufrutto. Paradossalmente, la somma di due pignoramenti sbagliati ha prodotto un risultato corretto poiché attraverso la riunione delle procedure risulta pignorata la piena proprietà, così come avrebbe dovuto avvenire attraverso la esecuzione di un secondo corretto pignoramento.
          Riteniamo pertanto, in ossequio ad un principio di conservazione degli effetti degli atti e di economia processuale, che la procedura possa dunque proseguire attraverso la messa in vendita dell'intero.
          Questa soluzione si giustifica, secondo noi, anche alla luce di quanto affermato, proprio in riferimento alla originaria irregolarità del pignoramento, da Cass. civ., sez. III; 3 aprile 2015, n. 6833, laddove si è affermato che "Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria.