ALTRO - Revocatorie

AZIONE REVOCATORIA

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    09/12/2022 12:36

    AZIONE REVOCATORIA

    La società alfa (poi fallita), qualche mese prima (aprile) della dichiarazione di fallimento (giugno) esegue un bonifico di €.8000,00 in favore della società beta, il cui legale rappresentante è il fratello dell'amministratore della società fallita.
    A seguito di interrogatorio emerge, oltre al rapporto di parentela tra i due amministratori, che il l bonifico è stato eseguito in favore della società beta perchè quest'ultima ha provveduto ad acquistare per conto della società alfa materiale XXXX per l'esercizio dell'impresa; così la società beta provvede ad inviare alla pec della procedura la fattura n. 12 BIS del mese di aprile nella quale viene descritta la prestazione " fornitura di materiale XXXX".
    E' configurabile nel caso di specie l'ipotesi del pagamento di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e comunque funzionale alla stessa non soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art 67 l.f. lettera a) del terzo comma? .
    L'operatività dell'esenzione dovrebbe prescindere dallo stato soggettivo del terzo avendo esclusivo riguardo al profilo oggettivo.
    Oppure alcuni indizi come l'acquisto di materiale per conto della società fallita e l'emissione di una fattura 12 bis (sembrerebbe creata ad hoc) fanno propendere per la soluzione contraria e quindi per l'azione revocatoria?
    GRAZIE
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/12/2022 20:02

      RE: AZIONE REVOCATORIA

      La ragione giustificatrice dell'esenzione di cui alla lett. a9 del terzo comma dell'art. 67 l. fall., da lei richiamata, viene ravvisata nell'esigenza di tutelare nei limiti del possibile la continuità dell'attività aziendale, evitando che i fornitori dell'impresa, per timore di veder successivamente revocati i pagamenti dei corrispettivi, vengano a bloccare le forniture; nel caso è abbastanza chiaro che esisteva proprio questo pericolo per cui la fornitura presso il terzo è stata ordinata non dalla società alfa in stato di insolvenza (posto che è stata dichiarata fallita entro due mesi dall'ordine), ma dalla società beta che si è prestata (data la parentela esistente tra i due amministratori) a fare l'ordine per conto (e non in nome) della prima per cui obbligata al pagamento verso il fornitore era beta che si è fatta anticipare da alfa il prezzo o rimborsare da alfa con il bonifico di euro 8.000.
      Così ricostruita la vicenda, non si versa quindi nella fattispecie normativa richiamata in quanto nella specie non viene on questione il pagamento effettuato al terzo, direttamente da alfa o da beta per conto di alfa, ma il pagamento effettuato da alfa a beta, che non costituisce il corrispettivo di una fornitura di beni o servizi, ma l'estinzione di un debito per anticipazione effettuata da beta al terzo fornitore. Non a caso la norma richiamata esenta da revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nei "termini d'uso", che individuando le modalità di pagamento proprie dei rapporti tra le parti (Cass. n. 25161 del 20169), fa capire come il legislatore abbia preso in considerazione il rapporto diretto tra fornitore e fallito
      Zucchetti SG srl
      • Caterina Ambrosone

        Montesarchio (BN)
        12/12/2022 11:53

        RE: RE: AZIONE REVOCATORIA

        Quindi nel caso in esame il pagamento rappresenta estinzione di un debito non soggetto a revoca?
        Potrebbe riscrivere, cortesemente, la sentenza richiamata.
        Grazie per la disponibilità

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/12/2022 16:13

          RE: RE: RE: AZIONE REVOCATORIA

          Al contrario, il pagamento in questione- non rientrando tra quelli eseguiti nei termini d'uso per ottenere beni o servizi utili per l'esercizio dell'attività di impresa che sono esenti da revocatoria in forza della lett. a) del comma terzo dell'art. 67 l. fall.- è soggetto a revocatoria. Ossia è soggetto a revocatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 67 il pagamento effettuato da alfa a beta in quanto avvenuto un mese prima della dichiarazione di fallimento di alfa, e non quello eseguito da beta al terzo fornitore, essendo stato questo eseguito da un soggetto in bonis sulla base di accordi interni tra alfa e beta ai quali il terzo è da considerare estraneo, fino a prova contraria, dato che l'ordine è stato fatto da beta per conto e non in nome di alfa.
          Ci scusi per l'errore nella citazione della sentenza. I dati corretti sono i seguenti: Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, n.25162.
          Zucchetti SG srl