ALTRO - Revocatorie

Modifica saldo iniziale nella revocatoria bancaria

  • Santo Ferri

    Ghedi (BS)
    14/07/2017 17:35

    Modifica saldo iniziale nella revocatoria bancaria

    Egr. Avv.,
    desideravo sapere se è possibile modificare il saldo iniziale del conto corrente bancacario in seguito a RI.BA anticipata ante periodo sospetto, tornata insoluta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, questo ai fini della determinazione della massima esposizione dalla quale calcolare il rientro avvenuto sul conto.
    Non ho trovato riferimenti.
    Grazie
    Dott. Santo Ferri
    Curatore Fallimentare
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2017 19:28

      RE: Modifica saldo iniziale nella revocatoria bancaria

      Essendo ritornata insoluta la ricevuta bancaria, la cui riscossione era stata demandata alla banca che aveva fatto l'anticipazione, inevitabilmente dal saldo del conto deve essere detratto l'accredito che era stato effettuato. Nel fare, quindi, i calcoli sulla opportunità di agire in revocatoria per altri pagamenti effettuati potrà quindi, a nostro avviso, determinare il saldo tenendo conto del mancato incasso della RB, in questo senso intendendo la possibilità della modifica.
      Zucchetti Sg srl
      • Santo Ferri

        Ghedi (BS)
        15/07/2017 16:02

        RE: RE: Modifica saldo iniziale nella revocatoria bancaria

        Egr. Avv.,

        con la presente sono a chiedere un qualche riferimento a precedenti decisioni giurisprudenziali, in quanto sono in sede di CTU e la semplice ragionevolezza della soluzione da Lei proposta, e posta alla base dell'iniziativa di revocatoria da me intrappresa, non è condivisa dal CTP della Banca e sembra non esserlo anche per il CTU.
        Ringraziando anticipatamente.

        Dott. Santo Ferri
        Curatore Fallimentare
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/07/2017 19:30

          RE: RE: RE: Modifica saldo iniziale nella revocatoria bancaria

          Sul punto specifico da lei proposto non abbiamo trovato giurisprudenza (Interessante Trib. Bergamo 28 aprile 2014 in Rivista dei Dottori Commercialisti 2014, 4, 755, che affronta varie tematiche della revocatoria delle rimesse, ma non questa in esame). In realtà la questione da lei posta riguarda l'art. 70 l.f. e, tralasciando ogni altra questione (in particolare il rapporto di questa norma con quella di cui al terzo comma dell'art. 67), il significato della stessa può riassumersi nella affermazione che l'importo restituibile della revocatoria è dato dalla differenza tra la maggiore esposizione del periodo e l'ammontare residuo della posizione al momento del fallimento.
          La questione delle ricevute bancarie non pagate in pendenza del fallimento ricade, quindi più che sulla massima esposizione nel periodo dei sei mesi antecedenti il fallimento- quando non era ancora scaduta la ricevuta bancaria- sulla entità del saldo al momento della dichiarazione di fallimento. A quella data il saldo è quello che risulta dall'estratto conto, ma anostro avviso, non può essere questo il saldo da prendere in considerazione, ma quello effettivo per il quale la banca viene ammessa al passivo, e che include l'importo non pagato per le scadenze successive alla data del fallimento (in tal senso Trib. Udine 29/1/2013). Sarebbe, invero, illogico includere nel passivo una quota di debito perché non pagata alla scadenza e calcolare ai fini della revocatoria un saldo diverso che non tenga conto di tale ulteriori insoluti.
          Non sappiamo quanto le possa giovare questa puntualizzazione, ma ci sembra che essa sia in linea con il principio posto a fondamento dell'art. 70, che ha recepito il criterio del c.d. massimo scoperto, secondo il quale la revoca può anche avere ad oggetto la sommatoria delle rimesse attive effettuate sul conto, ma è restituibile soltanto l'importo per il quale la banca è effettivamente rientrata del suo credito, rappresentato dalla differenza tra il credito massimo erogato ed il credito residuo al momento della dichiarazione di fallimento. Di modo che la verifica della sussistenza dei requisiti della consistenza e della durevolezza, permette di individuare le rimesse revocabili e l'art. 70 pone un limite all'obbligazione restitutoria del creditore soccombente all'importo dell'effettivo rientro conseguito da quest'ultimo, dal momento che l'entità del rientro non può essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'importo residuo effettivo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso tra i creditori, anche se il dato viene rilevato in epoca successiva.
          Zucchetti SG srl