ALTRO - Revocatorie

Revocatoria di pagamento avvenuto in sede di esecuzione immobiliare e insinuazione al Passivo ai sensi dell'art. 70, com...

  • Gian Franco Borgogni

    AREZZO
    03/10/2025 10:59

    Revocatoria di pagamento avvenuto in sede di esecuzione immobiliare e insinuazione al Passivo ai sensi dell'art. 70, comma 2, della Legge fallimentare

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione .
    La curatela ha vittoriosamente esperito azione revocatoria fallimentare su di un pagamento avvenuto a favore della banca procedente, che vantava un credito di natura ipotecaria, nell'ambito di una esecuzione immobiliare terminata ante fallimento ( l'immobile era di proprietà del socio della sas fallito in proprio per il 50% ).
    Il fallimento, a seguito di azione revocatoria, ha quindi riscosso dalla banca la somma che questa aveva incassato in sede di esecuzione immobiliare e le spese di causa.
    Ai fini del Riparto della massa del socio fallito in proprio si pongono le seguenti problematiche :
    1) Termini di insinuazione al Passivo del credito della banca ex art.70, comma 2, della legge fallimentare;
    2) Natura immobiliare o mobiliare della somma incassata a seguito della revoca del pagamento ottenuto dalla banca in sede di esecuzione immobiliare;
    3) Natura del credito eventualmente insinuato dalla banca (chirografario o ipotecario);
    4) Mancata insinuazione al passivo della banca ex art. 70 comma 2 Legge Fallimentare.
    Si fa presente che la banca, allo stato, decorso oltre un anno e mezzo dall'incasso da parte della procedura della somma ex revocatoria, non ha presentato domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 70 comma 2 Legge fallimentare.
    In merito al primo punto non è chiaro il termine a cui fare riferimento, se non quello di cui all'art.101 LF (12 o 18 mesi) e se sia possibile presentare insinuazione ultratardiva; si fa presente che il fallimento verrà chiuso presumibilmente entro un anno .
    In merito al secondo punto sarei per attribuire la natura immobiliare alla somma revocata ( derivante dalla vendita di asset immobiliare):
    Sul terzo punto mi sembra che il prevalente orientamento sia quello di non riconoscere la natura ipotecaria del credito della banca ma, eventualmente, di ammetterlo in chirografo.
    In merito alla mancata insinuazione al passivo ex art. 70 comma 2 da parte della banca, ( è gia decorso ormai più di un anno e mezzo dall'incasso della somma revocata da parte della procedura), si ritiene che il riparto non potrà che essere effettuato a favore degli altri creditori insinuati.
    Gradirei conoscere il vostro pensiero in merito.
    Vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali saluti
    Dott. Gian Franco Borgogni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2025 13:27

      RE: Revocatoria di pagamento avvenuto in sede di esecuzione immobiliare e insinuazione al Passivo ai sensi dell'art. 70, comma 2, della Legge fallimentare

      1-L'art. 70, comma 2, l. fall. non prevede un termine per l'insinuazione al passivo del credito per l somma restituita a seguito di vittoriosa azione revocatoria esperita dalla curatela, per cui valgono le norme ordinarie. L'art. 101 l. fall., prevede ora un termine finale per le insinuazioni tardive, di dodici o diciotto mesi dal decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e, trascorso tale termine, sono consentite solo le insinuazioni c.d. ultra tardive che vanno sottoposte al vaglio preventivo di ammissibilità dovendo il creditore dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
      2-Dissentiamo dalla sua qualificazione circa la natura immobiliare della somma ricavata a seguito della restituzione in quanto questa, sebbene originariamente derivante dalla vendita i un immobile, viene in considerazione nel fallimento quale effetto della revocatoria di un pagamento, per cui riteniamo preferibile collocare la somma restituita tra i beni mobili.
      3-la natura del credito da insinuare da parte del soccombente nella revocatoria che abbia restituito quanto ricevuto in pagamento. Questo è il punto più controverso e dice bene che che la prevalente giurisprudenza opta per la collocazione chirografaria, ma bisogna dire che sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. s.u. 16/02/2022, n.5049) che hanno affermato che "La revoca ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111,111-bis, 111-ter e 111-quater l.fall.". La Corte, a sostegno di questa tesi utilizza argomenti valevoli anche per i crediti ipotecari (per i quali parte della giurisprudenza sosteneva che poichè l'ipoteca è estinta con il pagamento inefficace, la stessa non può rivivere e comunque una sua eventuale reviviscenza, successiva alla dichiarazione di fallimento, sarebbe inopponibile alla massa- Cass. 18 luglio 2008, n. 1997) dato che secondo le S.U. "il fondamento teorico di quest'opzione è costituito da due pilastri: la natura distributiva dell'azione revocatoria e la necessità di ristabilire la par condicio creditorum in relazione a tutti i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto senza alcuna esclusione dettata dalla natura giuridica dei crediti posti a pase degli importi versati".
      In ogni caso sembra superfluo approfondire detto aspetto dal momento che, come lei giustamente sottolinea la banca non si è ancora insinuato pur essendo trascorso oltre un anno e mezzo dalla restituzione della somma oggetto del pagamento revocato, per cui è presumibile che l'eventuale insinuazione ultra tardiva non riesca a superare il vaglio di ammissibilità.
      4- Se la banca non si insinua al passivo per far valere il credito da restituzione, la stessa non partecipa al concorso per detta somma e il curatore procede al riparto senza tener conto di chi non fa parte del passivo.
      Zucchetti SG srl