ALTRO - Revocatorie

vendita capannone revocato

  • Giuseppe Cotto

    Asti
    27/05/2017 10:48

    vendita capannone revocato

    Buongiorno
    una procedura ha ottenuto con sentenza definitiva la revocatoria del trasferimento di un capannone .Mi chiedo ora come deve procedere il fallimento pere il realizzo e se deve essere attuata la trascrizione catastale
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2017 19:23

      RE: vendita capannone revocato

      Va trascritta la sentenza definitiva che dichiara la inefficacia della compravendita; è molto probabile, peraltro, che l'avvocato abbia già trascritto l'atto di citazione in revocatoria per far sì che gli effetti della sentenza nei confronti dei terzi retroagiscano a quella data, rendendo inopponibili al fallimento eventuali atti di disposizione successivi.
      Il soccombente in revocatoria che ha la disponibilità del bene, sebbene non debba ritrasferire la proprietà al fallito o alla curatela o ai creditori (dato che la funzione della revocatoria è quella di reintegrare la generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore) deve, tuttavia, mettere gli organi fallimentari nella condizione di esperire l'esecuzione su quel bene, per cui lo stesso deve essere stimato, visitato dagli interessati, consegnato all'aggiudicatario, ecc.. Insomma, deve essere posto nella disponibilità della curatela libero e sgombro da persone e cose perché questa possa procedere alla realizzazione dello scopo liquidatorio, e, quindi, deve essere consegnato alla curatela, sicchè, ove il soccombente non effettui volontariamente tale consegna, il curatore vincente può utilizzare la sentenza declaratoria della inefficacia passata in giudicato quale titolo esecutivo per il rilascio ex artt. 605 e segg. cpc.
      Riteniamo, infatti, che non possa essere applicato alla fattispecie l'art. 25, comma 1, n. 2, perché la norma esclude che il giudice possa emettere un provvedimento di acquisizione quando questo incide su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione; ed è evidente che il soccombente, se non provvede spontaneamente a mettere il bene oggetto della compravendita revocata nella disponibilità degli organi fallimentare, avrà delle pretese, probabilmente infondate, sul bene, che escludono l'applicazione della norma fallimentare.
      Zucchetti SG Srl
      • Massimo Marchetta

        ROMA
        01/06/2017 10:35

        RE: RE: vendita capannone revocato

        Buongiorno,
        prendo spunto dalla discussione in oggetto per richiedere un cortese chiarimento e un vostro parere in merito a due casi simili a quello esposto dal collega Cotto.
        Preliminarmente vorrei comprendere quali procedure dove adottare il curatore fallimentare, a seguito della sentenza di revocatoria favorevole al fallimento, per addivenire alla vendita dell'immobile. Considerato che la revocatoria non trasferisce la proprietà dell'immobile, ma determina semplicemente l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita, ritengo che alla fattispecie si applichi l'art. 602 c.p.c. Ma, in questo caso, il curatore dovrà intraprendere un'azione esecutiva immobiliare nei confronti del soggetto soccombente nel giudizio di revocatoria, oppure potrà vendere l'immobile in sede fallimentare? Ed in questo secondo caso, dovrà vendere secondo le modalità prescritte dal codice di procedura civile oppure potrà adottare altre modalità di vendita?
        Passo quindi all'esposizione di due casi per i quali vorrei un Vostro cortese parere.
        1° caso: la curatela fallimentare intraprende un giudizio di revocatoria ordinaria immobiliare. L'atto di citazione viene trascritto sull'immobile. Il giudizio si conclude con un verbale di conciliazione giudiziale con il quale la parte convenuta dichiara di accettare le richieste della curatela e di retrocedere l'immobile al fallimento. Una volta annotato il verbale di conciliazione giudiziale in conservatoria, quali azioni dovrà compiere il curatore per procedere con la vendita dell'immobile?
        2° caso: la curatela fallimentare intraprende un giudizio per accertare la simulazione di un atto di compravendita immobiliare. L'atto di citazione viene trascritto sull'immobile. Il giudizio si conclude con sentenza favorevole al fallimento passata in giudicato. Una volta annotata la sentenza in conservatoria, quali azioni dovrà compiere il curatore per procedere con la vendita dell'immobile?
        Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare alle questioni sopra riportate.

        Massimo Marchetta
        Dottore commercialista
        Roma
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/06/2017 20:46

          RE: RE: RE: vendita capannone revocato

          Poiché nelle due domande proposte si parla, in una di revocatoria e, nell'altra di simulazione, è opportuno chiarire che, proprio ai fini che qui interessano, le due domande sono completamente diverse. Invero, mentre il negozio impugnato con la revocatoria 8ordinaria o fallimentare) è esistente e realmente voluto e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore, quello impugnato per simulazione esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) o è voluto un negozio diverso da quello apparente (simulazione relativa) e l'azione è esclusivamente diretta ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza, accertata la quale va dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
          In questo secondo caso, quindi (domanda sub 2), dichiarata la nulità dell'atto di compravendita 8° nel caso di simulazione relativa anche dell'atto sottostante voluto, quale ad esempio la donazione che era mascherata con una vendita) la proprietà del bene oggetto del contratto ritorna all'apparente venditore, e, quindi, come ogni suo bene, la disponibilità dello stesso passa al curatore, che procederà alla vendita come qualsiasi altro bene della stessa natura acquisito all'attivo fallimentare. Qualora il terzo soccombente in simulazione non restituisca materialmente il bene, la cui vendita è stata accertata essere nulla, il curatore dovrà agire per ottenerne la consegna utilizzando la sentenza come titolo esecutivo, e, allo scopo, è prevista l'azione esecutiva di cui all'art. 605 cpc. Teoricamente il curatore potrebbe anche non chiedere la consegna, perché comunque è sancita la nullità della cessione, ma se facesse questo poi si troverebbe nella impossibilità di consegnare il bene all'aggiudicatario, oltre che nell'impossibilità di farlo stimare, visitare, ecc, per cui la preventiva apprensione materiale del bene all'attivo fallimentare diventa indispensabile.
          Nel caso della revocatoria ordinaria tra privati, la declaratoria di inefficacia non richiede l'apprensione, trattandosi di inefficacia relativa che consente alla parte vincente di agire in via esecutiva sul bene stesso e soddisfarsi del suo credito. Quando però interviene il fallimento e nella revocatoria ordinaria subentra il curatore, o la inizia lui o questi inizia una revocatoria fallimentare, diventa necessario apprendere il bene all'attivo fallimentare perché la inefficacia relativa della revocatoria si trasforma in una inefficacia nei confronti dell'intera massa dei creditori, rappresentata dal curatore; sicchè, anche in questo caso, si ripropone la stessa situazione sopra esaminata della dichiarazione di simulazione. Ossia è necessario che il terzo soccombente metta a disposizione della curatela il bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace e se non lo fa spontaneamente, il curatore non ha altro mezzo che chiederne giudizialmente la consegna ai sensi degli artt. 605 e segg. cpc in forza della sentenza revocatoria o dell'accordo conciliativo concluso in giudizio. Solo attraverso il recupero materiale del bene, il curatore viene messo nella condizione di disporre materialmente del bene e, quindi, di farlo stimare, farlo visitare dagli interessati, metterlo in vendita con procedure competitive come ogni altro bene fallimentare e consegnarlo all'aggiudicatario.
          Ovviamente, in questo, come nel caso precedente, una volta acquisito la materiale disponibilità del bene, sia spontaneamente che in via coattiva, bisogna, prima della vendita, aggiornare il programma di liquidazione, che probabilmente, nulal disponeva in merito alla liquidazione dello stesso.
          Zucchetti Sg srl
          • Giuseppe Cotto

            Asti
            05/06/2017 17:59

            RE: RE: RE: RE: vendita capannone revocato

            Buongiorno
            quindi dopo la trascrizione della sentenza definitiva relativa alla revocatoria fallimentare presso la Conservatoria,il bene immobile deve essere esecutato senza reintestazione del bene alla procedura fallimentare.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/06/2017 19:07

              RE: RE: RE: RE: RE: vendita capannone revocato

              Esatto. Come detto nelle precedenti risposte, per l'esecuzione è necessaria la consegna dl bene oggetto dell'atto revocato, ossia la messa a disposizione della curatela di tale bene perché possa svolgere la liquidazione secondo le regole del fallimento.
              Zucchetti SG srl
              • Giuseppe Cotto

                Asti
                25/09/2019 11:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita capannone revocato

                Buongiorno,
                l'immobile è stato reso disponibile alla curatela con intervento dell'Ufficiale Giudiziario. La curatela deve provvedere alla perizia dell'immobile e procedere alla vendita dello stesso.
                Con quali modalità e con quali riferimenti giurisprudenziali la curatela deve procedere alla vendita essendo il bene non intestato al Fallimento?
                In conclusione, quali regole deve applicare il Fallimento per procedere alla monetizzazione di detto immobile?
                Vi ringrazio anticipatamente
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/09/2019 17:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: vendita capannone revocato

                  Il curatore può vendere il bene restituito alla disponibilità del fallimento a seguito di revocatoria come qualsiasi altro bene seguendo le indicazioni di cui all'art. 107 l.f., previa modifica del programma di liquidazione, ove tale vendita non sia ivi prevista.
                  Trattasi di una vendita coattiva, come quella dei beni del fallito- dei quali il curatore ha, come nel caso, solo la disponibilità e non la proprietà- e come per i beni del fallito la trascrizione della sentenza di fallimento autorizza il curatore alla vendita e alle successive trascrizioni, egualmente la trascrizione della sentenza revocatoria dell'atto di vendita, autorizza il curatore a vendere il bene revocato e alle successive trascrizioni.
                  Zucchetti SG srl
    • Luana De Vito

      Lamezia Terme (CZ)
      07/07/2021 11:02

      RE: vendita capannone revocato

      Buongiorno,
      una procedura ha ottenuto, con Ordinanza definitiva, l'inefficacia di un atto di cessione di un ramo d'azienda.
      Vorrei cortesemente chiedere se, nelle more dell'espletamento delle operazioni di vendita, fosse possibile stipulare un contratto di fitto dei beni mobili oggetto dell'atto dichiarato inefficace, direttamente con il soccombente nonché detentore dei beni stessi.
      Grazie.
      avv. Luana De Vito
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/07/2021 19:38

        RE: RE: vendita capannone revocato

        A seguito dell'accoglimento della revocatoria del contratto di cessione del ramo di azienda, questa rimane nella proprietà del cessionario, solo che la procedura può liquidare la stessa per pagare i creditori, ed a questo scopo, a differenza della revocatoria ordinaria svolta da un creditori, il bene oggetto del contratto revocato va messo a disposizione della procedura; tuttavia tale disponibilità è finalizzata alla liquidazione dei beni, per cui il problema che si pone è se il curatore del fallimento vittorioso, oltre a vendere tali beni, possa compiere anche altri atti sempre strumentali alla vendita. A nostro avviso può compiere solo gli atti finalizzati alla conservazione del bene in modo da mantenerne il valore, tra i quali potrebbe anche rientrare un affitto dell'azienda se la inattività della stessa porta ad una perdita di valore, tanto più che ora l'art. 104bis l. fall. consente ai curatore di stipulare contratti di affitto di azienda. In sostanza, a nostro parere si può stipulare un affitto se giustificato dal motivo sopra detto- e quindi per tempi brevi- e se l'affitto risponde ai requisiti di cui all'art. 104bis l. fall.
        Zucchetti SG srl