ALTRO - Revocatorie

compenso Amministratore/dipendente

  • Cristina Neve

    CORREGGIO (MO)
    15/02/2011 15:35

    compenso Amministratore/dipendente

    Società SRL a socio unico e unico Amm.tore.
    L'Amministratore/socio risulta essere anche dipendente della Società con regolare compenso.
    Non mi sembra che i pagamenti degli stipendi nei mesi precedenti la declaratoria fallimentare possano essere oggetto di revocatoria in quanto previsti nella qualità di dipendente e non di amministratore, pur essendo il medesimo soggetto.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/02/2011 18:56

      RE: compenso Amministratore/dipendente

      La S. Corte (Cass. 17/11/2004, n. 21759; Cass. 24/5/ 2000, n. 6819; Cass. 17/2/2000, n. 1791; Cass. 14/1/2000 n. 381; Cass. 8/2/1999, n. 1081; Cass. 6/4/1998, n. 3257; Cass. 13/6/1996, n. 5418, ecc.) ha più volte affermato che "la qualifica di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma, perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante il rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso"
      Tesi ineccepibile perché la subordinazione lavorativa, pacificamente configurabile solo in relazione ad attività diverse da quelle poste in essere per effetto del rapporto organico, è esclusa nel caso dell'amministratore unico per l'immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla; a maggior ragione quando anche il socio è unico, ove il vincolo della subordinazione non può risultare da un concreto assoggettamento del dipendente né all'amministratore né alla proprietà essendo sempre lo stesso soggetto che ricopre tutte queste qualifiche.
      E' chiaro quindi che nel suo caso il soggetto in questione, poteva essere socio e amministratore della società fallita, ma non dipendente, da considerare come rapporto fittiziamente creato, con tutte le conseguenze che vuole trarre da questa situazione.
      Essendo pacifico che il credito per retribuzione dell'amministratore non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., né di quello al n. 1 né di quello al n. 2, le si apre la strada, nella ricorrenza degli altri presupposti, anche alla revocatoria dei pagamenti effettuati. La Corte, infatti, ha affermato essere "suscettibile di azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67 comma 2 l. fall., il pagamento del compenso mensile percepito dell'amministratore della società poi dichiarata fallita, in quanto il principio generale della inefficacia dei pagamenti, effettuati nel periodo sospetto in violazione della "par condicio creditorum" - indipendentemente dal negozio sottostante e dagli elementi corrispettivi attivi correlati a tali pagamenti - ed intervenuti tra soggetti entrambi consapevoli dello stato d'insolvenza, opera necessariamente nell'indicata situazione, nella quale l'amministratore concentra su di sè la duplice veste di creditore del compenso e di gestore dell'impresa societaria" (Cass. 27/10/1995, n. 11216).
      Zucchetti SG Srl
      • Beatrice Gasparoni

        ancona
        23/09/2022 12:44

        compenso liquidatore/cococo a busta paga

        Buongiorno,
        con la presente chiedo se la stessa conclusione può essere utilizzata per effettuare una revocatoria dei compensi del liquidatore di una società poi andata in Liquidazione coatta che ha continuato a percepire tutte i mesi compenso con cedolini e rimborsi km? Anche nei mesi antecedenti alla liquidazione coatta della cooperativa da parte del Ministero.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/09/2022 19:03

          RE: compenso liquidatore/cococo a busta paga

          Sono passati molti anni dalla risposta che precede, ma il principio è valido anche per il liquidatore, come espressamente sancito di recente dalla Cassazione (Cass. 28 settembre 2021, n. 26244; per la quale "Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della "par condicio creditorum".
          Il citato provvedimento riguarda un fallimento, ma il principio vale anche nella liquidazione coatta, in quanto l'art. 203 l. fall. richiama la disciolina fallimentare sulla revocatoria.
          Zucchetti Sg srl