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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE
Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono v...
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Antonio Spadaccini
Francavilla al Mare (CH)19/02/2020 12:12Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Buongiorno,
in merito al fallimento di una società cooperativa, disciplinata secondo i criteri di una S.r.l. (oltretutto specificato nello statuto della stessa), risultano ancora dei crediti v/soci per versamenti ancora dovuti per euro 5.000,00 (2.500,00 + 2.500,00), mai versati.
Gli stessi soci hanno presentato due distinte domande tardive di insinuazione al passivo, richiedendo di essere insinuati per il TFR da loro maturato, per un totale complessivo di euro 7.400,00, di cui euro 3.700,00 per ciascuna posizione.
E' possibile procedere in fase di ammissione al passivo delle domande tardive, proponendo una compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F., per ciascuna posizione di euro 1.700,00 (3.700,00 - 2.500,00) per il TFR dovuto, trattenendo così la quota sociale non versata di euro 2.500 ?
Si tiene a precisare che la procedura al momento non ha attivo e pertanto il TFR verrebbe successivamente erogato dal fondo di garanzia INPS.
Di conseguenza il credito vantato dalla procedura verrebbe compensato proprio con le somme erogate dal fondo, lasciando ai soci solamente gli importi residuali, di 1.700,00 ciascuno.
Diverse sentenze della cassazione (cass. 28 settembre 2016 n. 19218, cass. 21 ottobre 1998 n.104089) confermano che se il debito del fallito è inferiore al credito verso lo stesso, il creditore che deduca la parziale estinzione per compensazione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare può chiedere di essere ammesso al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra credito e debito.
Restando in attesa di un riscontro,
con l'occasione porgo cordiali saluti,
dott. Antonio Spadaccini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2020 20:08RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Premesso che sicuramente il curatore può, in sede di verifica dei crediti, eccepire in compensazione al creditore che insinua un credito un controcredito del fallito, posto che , a norma dell'art. 95 l.fall, "Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere", e la compensazione opera come fatto estintivo del credito insinuato, si tratta di vedere se la compensazione è possibile in ordine alla natura dei crediti in questione.
Per quanto riguarda il credito del fallimento, ci sembra di capire che questo derivi dal mancato versamento delle quote sociali. La S. Corte, nell'ipotesi più strutturata del versamento del capitale sociale, ha statuito che "In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento" (Così Cass. 19/03/2009, n.6711, che ha modificato il suo precedente orientamento).
per quanto riguarda il credito dei dipendenti l'ostacolo alla compensazione potrebbe essere rappresentato dall'art. 1246 c.c in particolare al divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili. Premesso che tale divieto opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, non vi è dubbio che nella specie si tratti di una compensazione propria data l'autonomia dei reciproci rapporti da cui derivano i contrapposti crediti.
Di conseguenza, a norma della citata disposizione, la compensazione non può riguardare i crediti dichiarati impignorabili e, qualora l'impignorabilità sia solo parziale, il divieto di compensazione sarà limitato alla frazione impignorabile, per cui il credito di lavoro per TFR non compensabili nei limiti di 1/5, e lo è per i residui 4/5.
Zucchetti SG srl-
Antonio Spadaccini
Francavilla al Mare (CH)28/04/2020 22:23RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Considerando che il credito di Tizio per TFR verso la procedura sia pari ad Euro 3.000,00 ed il debito che quest'ultimo possiede verso la stessa, per quote non versate, ammonti ad euro 2.000,00 , in sede di ammissione al passivo bisogna procedere all'ammissione di euro 1.000,00 (compensazione del reciproco debito /credito) quale credito per TFR, ed escludere la somma di euro 2.000,00 quale somma dovuta alla procedura per le quote non versate?
Inoltre , una volta definito lo stato passivo in sede di compilazione del modello SR52 INPS bisogna indicare l'intero importo di 3.000, euro e spuntare il rigo "il lavoratore ha ceduto il proprio credito per TFR o retribuzioni" riportando l'importo di euro 2.000,00?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2020 20:48RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
La S. Corte, modificando il suo precedente orientamento, ha statuito che "In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 l. fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione". (Cass. 19/03/2009, n.6711)
Questa decisione ha risolto il problema della compensazione con riferimento ai dubbi che ricorrevano circa la compensabilità del debito del socio per sottoscrizione, che Cass. 10 dicembre 1992 n. 13095, aveva ritenuto rientrare tra i crediti/debiti soggetti a divieto di compensazione per legge di cui al n. 5 dell'art. 1246 c.c..
Risolto il problema della compensabilità del debito per sottoscrizione, rimane il problema della compensabilità del credito che il socio intende portare in compensazione, che nella fattispecie è costituito dal TFR.
Orbene tale credito nella compensazione "propria"- che ricorre quando, come nella specie in esame, le reciproche ragioni di debito/credito nascono da distinti rapporti giuridici- incontra il divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili, tra i quali rientra quello per TFR, pignorabile nel solo limite di un quinto (art. 545 cpc). Pertanto il socio lavoratore può compensare il suo credito per TFR solo nel limite di un quinto (euro 600) con il suo debito per sottoscrizione; entro questo limite i rispettivi crediti e debiti si estinguono, nel mentre per la parte eccedente (euro 2400) il lavoratore può insinuare il suo credito e, quale socio, è tenuto a pagare il suo debito per sottoscrizione (euro 1.400).
Ovviamente l'Inps può anticipare solo la parte di TFR ammessa al passivo e non la parte compensata giacchè la compensazione ha determinato l'estinzione del credito per TFR al momento della coesistenza dei crediti contrapposti. Del resto, se così non fosse, il lavoratore verrebbe a percepire due volte una parte del TFR; una volta dall'Inps e altra non pagando per l'importo corrispondente il suo debito e, di contro, il fallimento pagherebbe il lavoratore con la compensazione e poi l'Inps, che si surrogherebbe al dipendente. Pertanto nel modello SR52 lei deve indicare il solo credito del lavoratore per TFR ammesso al passivo.
Zucchetti SG srl-
Antonio Spadaccini
Francavilla al Mare (CH)18/05/2020 00:01RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
A livello operativo sul portale Fallco Web, in sede di ammissione al passivo,
nella scheda del creditore bisogna considerare come credito per TFR A.3.1, solo la parte non compensabile ed escludere la parte compensabile?
es: credito TFR di 1000,00, l'importo che viene compensato ammonta ad euro 200,00, e deve essere escluso, mentre la restante parte di euro 800,00 viene considerata come credito A3.1.
Successivamente, in sede di compilazione del mod. SR52 del dipendente bisogna riportare solamente l'importo di euro 800,00?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/05/2020 20:24RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
La parte di credito che viene compensata è estinta, per cui deve riportare nel passivo soltanto l'importo residuo, perché questo è il credito per il quale il lavoratore partecipa al concorso, e questo importo indicherà nel mod. SR52 che riporta il credito pe ril quale il creditore è stato ammesso al passivo.
Zucchetti SG srl
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Massimiliano Tessenda
Perugia02/09/2026 12:17RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Buongiorno,
in relazione a tale discussione vorrei evidenziare le seguenti situazioni.
A) Se la procedura creditrice per quote di C.S. non versate (con le necessarie autorizzazioni) e il dipendente creditore per il TFR si accordano per compensare le reciproche posizioni, si può superare il limite dell'impignorabilità (1/5) del TFR?
B) Prescindendo dall'entità, la compensazione del TFR rappresenta per il dipendente una forma di realizzazione del proprio credito con la conseguenza che lo stesso deve essere assoggettato a tassazione e la compensazione può riguardare solamente il netto e non il lordo; inoltre, il realizzo di cui sopra fa sorgere in capo alla procedura l'obbligo di versamento della relativa ritenuta e di tutti gli altri adempimenti conseguenti. Siete d'accordo?
C) Nell'eventualità che il dipendente abbia precedentemente garantito con il proprio TFR un debito contratto con una finanziaria, questa ha diritto ad insinuarsi al passivo della procedura anche per la quota di oltre 1/5 disponibile del TFR del dipendente? Il dipendente può disporre liberamente del proprio TFR o avendolo messo a garanzia del debito contratto con la finanziaria non ne può disporre fino a concorrenza di tale debito?
In attesa di riscontro saluto cordialmente.
Massimiliano Tessenda-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/09/2026 17:42RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
La compensazione fallimentare costituisce una eccezione al trattamento paritario dei creditori in quanto consente la soddisfazione di un credito del terzo al di fuori del concorso. E' vero che attraverso la compensazione si determina l'estinzione non solo del debito della procedura ma anche di un credito della stessa, tuttavia, se non operasse la compensazione, il terzo dovrebbe pagare il suo debito con moneta buona e la procedura pagherebbe il suo con moneta fallimentare, ossia potrebbe anche non corrispondere nulla, ed è proprio per evitare una situazione del genere che il legislatore ha previsto la compensazione anche nel fallimento come nella liquidazione giudiziale, fermi restando i limiti posti dalla legge ordinaria, nel caso dal codice civile, sul divieto di compensazione dei crediti impignorabili, Ne discende che non è possibile per il curatore concordare una compensazione oltre i limiti di legge.
Per la questione sub b) giriamo la domanda alla nostra Sezione fiscale.
Quando alla questione sub c) lei parla di garanzia data dal lavoratore ad una finanziaria con il TFR, ma non precisa come sia stata attuata la garanzia. E' probabile, essendo questa la prassi, che la garanzia sia stata effettuata mediante cessione del TFR (la cessione non incontra il limite del quinto (Cass. n. 3913 del 2020 ed è valida e opponibile alla procedura se effettuata e notificata prima dell'apertura della stessa, Cass. 9/6/2026 n. 18711) per cui, nel momento in cui il credito per TFR è esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro, è il cessionario, ossia la finanziaria che può utilizzare il credito e farlo valere anche in sede di accertamento del passivo fino a valore residuo del suo credito per il finanziamento effettuato.
Zucchetti SG srl-
Massimiliano Tessenda
Perugia02/09/2026 18:29RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Non mi è chiara la ragione per cui il dipendente non può disporre di oltre 1/5 del proprio TFR. Se però il dipendente rinuncia ai suoi diritti in sede sindacale ex art. 2113 cc non vedo perchè non si possa andare oltre il limite suddetto. Ritengo che il dipendente possa liberamente disporre del proprio credito come si fa tra l'altro nel caso della cessione del TFR alla finanziaria.
In attesa di riscontro saluto cordialmente.
Massimiliano Tessenda-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/09/2026 23:12RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Per quanto riguarda il punto "b", concordiamo con quanto ipotizzato nel quesito: sul T.F.R., a monte della compensazione, debbono essere operate le ritenute fiscali, e devono essere effettuati gli adempimenti conseguenti. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/09/2026 17:07RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita
Non abbiamo detto che il dipendente non può disporre del suo TFR liberamente, ma che non può disporne per la compensazione con una procedura concorsuale per le ragioni che abbiamo cercato di spiegare riguardanti gli effetti della compensazione sulla par condicio creditorum e ricordando i limiti alla compensazione posti dall'art. 1246 c.c..
Zucchetti SG Srl
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