Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono v...

  • Antonio Spadaccini

    Francavilla al Mare (PE)
    19/02/2020 12:12

    Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

    Buongiorno,

    in merito al fallimento di una società cooperativa, disciplinata secondo i criteri di una S.r.l. (oltretutto specificato nello statuto della stessa), risultano ancora dei crediti v/soci per versamenti ancora dovuti per euro 5.000,00 (2.500,00 + 2.500,00), mai versati.
    Gli stessi soci hanno presentato due distinte domande tardive di insinuazione al passivo, richiedendo di essere insinuati per il TFR da loro maturato, per un totale complessivo di euro 7.400,00, di cui euro 3.700,00 per ciascuna posizione.
    E' possibile procedere in fase di ammissione al passivo delle domande tardive, proponendo una compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F., per ciascuna posizione di euro 1.700,00 (3.700,00 - 2.500,00) per il TFR dovuto, trattenendo così la quota sociale non versata di euro 2.500 ?
    Si tiene a precisare che la procedura al momento non ha attivo e pertanto il TFR verrebbe successivamente erogato dal fondo di garanzia INPS.
    Di conseguenza il credito vantato dalla procedura verrebbe compensato proprio con le somme erogate dal fondo, lasciando ai soci solamente gli importi residuali, di 1.700,00 ciascuno.

    Diverse sentenze della cassazione (cass. 28 settembre 2016 n. 19218, cass. 21 ottobre 1998 n.104089) confermano che se il debito del fallito è inferiore al credito verso lo stesso, il creditore che deduca la parziale estinzione per compensazione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare può chiedere di essere ammesso al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra credito e debito.

    Restando in attesa di un riscontro,

    con l'occasione porgo cordiali saluti,

    dott. Antonio Spadaccini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/02/2020 20:08

      RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

      Premesso che sicuramente il curatore può, in sede di verifica dei crediti, eccepire in compensazione al creditore che insinua un credito un controcredito del fallito, posto che , a norma dell'art. 95 l.fall, "Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere", e la compensazione opera come fatto estintivo del credito insinuato, si tratta di vedere se la compensazione è possibile in ordine alla natura dei crediti in questione.
      Per quanto riguarda il credito del fallimento, ci sembra di capire che questo derivi dal mancato versamento delle quote sociali. La S. Corte, nell'ipotesi più strutturata del versamento del capitale sociale, ha statuito che "In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento" (Così Cass. 19/03/2009, n.6711, che ha modificato il suo precedente orientamento).
      per quanto riguarda il credito dei dipendenti l'ostacolo alla compensazione potrebbe essere rappresentato dall'art. 1246 c.c in particolare al divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili. Premesso che tale divieto opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, non vi è dubbio che nella specie si tratti di una compensazione propria data l'autonomia dei reciproci rapporti da cui derivano i contrapposti crediti.
      Di conseguenza, a norma della citata disposizione, la compensazione non può riguardare i crediti dichiarati impignorabili e, qualora l'impignorabilità sia solo parziale, il divieto di compensazione sarà limitato alla frazione impignorabile, per cui il credito di lavoro per TFR non compensabili nei limiti di 1/5, e lo è per i residui 4/5.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Spadaccini

        Francavilla al Mare (PE)
        28/04/2020 22:23

        RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

        Considerando che il credito di Tizio per TFR verso la procedura sia pari ad Euro 3.000,00 ed il debito che quest'ultimo possiede verso la stessa, per quote non versate, ammonti ad euro 2.000,00 , in sede di ammissione al passivo bisogna procedere all'ammissione di euro 1.000,00 (compensazione del reciproco debito /credito) quale credito per TFR, ed escludere la somma di euro 2.000,00 quale somma dovuta alla procedura per le quote non versate?

        Inoltre , una volta definito lo stato passivo in sede di compilazione del modello SR52 INPS bisogna indicare l'intero importo di 3.000, euro e spuntare il rigo "il lavoratore ha ceduto il proprio credito per TFR o retribuzioni" riportando l'importo di euro 2.000,00?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/04/2020 20:48

          RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

          La S. Corte, modificando il suo precedente orientamento, ha statuito che "In tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 56 l. fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 150 l. fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l'esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione". (Cass. 19/03/2009, n.6711)
          Questa decisione ha risolto il problema della compensazione con riferimento ai dubbi che ricorrevano circa la compensabilità del debito del socio per sottoscrizione, che Cass. 10 dicembre 1992 n. 13095, aveva ritenuto rientrare tra i crediti/debiti soggetti a divieto di compensazione per legge di cui al n. 5 dell'art. 1246 c.c..
          Risolto il problema della compensabilità del debito per sottoscrizione, rimane il problema della compensabilità del credito che il socio intende portare in compensazione, che nella fattispecie è costituito dal TFR.
          Orbene tale credito nella compensazione "propria"- che ricorre quando, come nella specie in esame, le reciproche ragioni di debito/credito nascono da distinti rapporti giuridici- incontra il divieto previsto dall'art. 1246 n. 3 c.c. in relazione ai crediti impignorabili, tra i quali rientra quello per TFR, pignorabile nel solo limite di un quinto (art. 545 cpc). Pertanto il socio lavoratore può compensare il suo credito per TFR solo nel limite di un quinto (euro 600) con il suo debito per sottoscrizione; entro questo limite i rispettivi crediti e debiti si estinguono, nel mentre per la parte eccedente (euro 2400) il lavoratore può insinuare il suo credito e, quale socio, è tenuto a pagare il suo debito per sottoscrizione (euro 1.400).
          Ovviamente l'Inps può anticipare solo la parte di TFR ammessa al passivo e non la parte compensata giacchè la compensazione ha determinato l'estinzione del credito per TFR al momento della coesistenza dei crediti contrapposti. Del resto, se così non fosse, il lavoratore verrebbe a percepire due volte una parte del TFR; una volta dall'Inps e altra non pagando per l'importo corrispondente il suo debito e, di contro, il fallimento pagherebbe il lavoratore con la compensazione e poi l'Inps, che si surrogherebbe al dipendente. Pertanto nel modello SR52 lei deve indicare il solo credito del lavoratore per TFR ammesso al passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Antonio Spadaccini

            Francavilla al Mare (PE)
            18/05/2020 00:01

            RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

            A livello operativo sul portale Fallco Web, in sede di ammissione al passivo,

            nella scheda del creditore bisogna considerare come credito per TFR A.3.1, solo la parte non compensabile ed escludere la parte compensabile?
            es: credito TFR di 1000,00, l'importo che viene compensato ammonta ad euro 200,00, e deve essere escluso, mentre la restante parte di euro 800,00 viene considerata come credito A3.1.

            Successivamente, in sede di compilazione del mod. SR52 del dipendente bisogna riportare solamente l'importo di euro 800,00?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              18/05/2020 20:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione ex art. 56 LF del Credito TFR dei soci con le quote sottoscritte e non versate che questi ultimi devono versare alla società fallita

              La parte di credito che viene compensata è estinta, per cui deve riportare nel passivo soltanto l'importo residuo, perché questo è il credito per il quale il lavoratore partecipa al concorso, e questo importo indicherà nel mod. SR52 che riporta il credito pe ril quale il creditore è stato ammesso al passivo.
              Zucchetti SG srl