Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

  • LAURA DAVERIO

    Gallarate (VA)
    06/06/2019 17:19

    GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

    Un creditore deposita osservazioni/contestazioni al rendiconto finale ma non partecipa all'udienza di cui all'art. 116, co. 3, L.F.. Il Giudice Delegato, rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo con il creditore che ha depositato osservazioni (vista la mancata comparizione), fissa l'udienza innanzi al collegio, ai sensi del comma 4 art. 116 L.F.. Il G.D. non indica un termine per l'iscrizione a ruolo da parte del creditore nè il termine per il Curatore per depositare memoria difensiva.
    Entro quale termine il creditore deve iscrivere a ruolo il ricorso?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/06/2019 19:23

      RE: GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

      La risposta giusta dovrebbe essere: nessuno lo sa. Il fatto è che quando il procedimento inizia con provvedimento del giudice che fissa l'udienza avanti al collegio, come nella fattispecie, o il giudice fissa il termine per l'iscrizione a ruolo e per la costituzione in causa, oppure si brancola nel buio non essendoci alcun riferimento normativo di aiuto. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che nel giudizio di rendiconto l'atto introduttivo della lite è costituito, più che dal provvedimento del giudice, dal permanere della contestazione effettuata dai creditori sorta durante l'udienza di discussione avanti il g.d. (Trib. Vicenza 12/06/2006), di modo che già le dichiarazioni rese in udienza concretano la vocatio in ius; da qui una serie di conseguenze, tra cui che il mandato alle liti può essere validamente apposto in calce al suddetto verbale e che non è applicabile al giudizio di impugnazione del rendiconto ex art. 116 l. fall. la disciplina di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. e, "conseguentemente, l'interessato che abbia sollevato contestazioni è tenuto all'iscrizione a ruolo della causa, ma non anche alla notifica di un atto equipollente alla citazione, né al rispetto dei termini ordinari per la costituzione in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 12/02/2004), ma non si risolve il problema del termine per la iscrizione a ruolo e per la costituzione del curatore, anzi proprio questa ricostruzione esclude che trovino applicazione gli articoli che regolano la fase introduttiva dell'ordinario procedimento di cognizione.
      Tuttavia, in mancanza di qualsiasi indicazione, riteniamo che l'unica via possibile sia proprio quella di seguire questa normativa ordinaria, facendo però un cammino a ritroso partendo dall'unico dato disponibile, ossia la data dell'udienza avanti al collegio. Muovendo da questa, si può dire che il curatore deve costituirsi almeno venti giorni prima, secondo la norma di cui all'art. 166 cpc; da tanto si può desumere che la iscrizione a ruolo deve essere effettuata dal ricorrente prima di tale termine o al massimo contestualmente, ma certamente non successivamente, non potendo il curatore depositare una memoria in una causa non esistente per l'ufficio. Una iscrizione successiva sarebbe tardiva e, a nostro avviso non sanabile trattandosi di un termine perentorio la cui inosservanza produce decadenza.
      Se non viene effettuata l'iscrizione a ruolo- come è probabile visto il comportamento inerte del soggetto che ha mosso osservazioni (forse la ancata comparizione di questi in udienza avrebbe anche potuto essere intesa come una forma di rinuncia, tale da giustificare l'approvazione del conto)- il giudice dichiara il non luogo a provvedere e, comunque, le contestazioni decadono e il giudice delegato può approvare il conto.
      Zucchetti SG srl
      • LAURA DAVERIO

        Gallarate (VA)
        11/06/2019 17:19

        RE: RE: GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

        grazie per il chiarimento. Una precisazione: l'iscrizione a ruolo viene fatta dal creditore (che abbia sollevato contestazioni) presso la cancelleria civile o presso la cancelleria fallimentare?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/06/2019 21:04

          RE: RE: RE: GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

          Dovrebbe essere presso la cancelleria civile, ma molto dipende dall'organizzazione interna del singolo ufficio.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Pedretti

            LANGHIRANO (PR)
            09/04/2024 12:10

            RE: RE: RE: RE: GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

            Buongiorno,
            a vostro avviso, generandosi un sub procedimento davanti al collegio, sarà dovuto il contributo unificato come per i reclami avanti il GD sugli atti del Curatore?
            grazie e cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/04/2024 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: GIUDIZIO SUL RENDICONTO FINALE - PROCEDURA

              A nostro avviso il giudizio che segue alle contestazioni sul conto gestione non ha carattere impugnatorio di reclamo (eventualmente sarebbe un reclamo avverso un atto del curatore su cui decide il giudice delegato) ma un autonomo procedimento, celebrato con il rito camerale, che si conclude in fase decisoria con un decreto, suscettibile di essere impugnato dinanzi alla corte d'appello e il provvedimento emesso in sede di reclamo è ulteriormente impugnabile in cassazione. Riteniamo petanto che sia da corrispondere il contributo unificato per le iscrizioni a ruolo di nuove cause, salvo diverso orientamento dei singoli uffici.
              Zucchetti SG srl